Art. 4 
 
                     Compiti degli intermediari 
 
  1. Entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  dell'elenco  di  cui
all'articolo 3, comma 1, gli intermediari  finanziari  provvedono  ad
escludere  dai  prodotti  offerti  ogni  componente  che  costituisca
supporto finanziario alle societa' incluse nel predetto elenco.