Art. 5 
 
                              Verifiche 
 
  1.  Al  fine  di  verificare  il  rispetto  dei  divieti   di   cui
all'articolo 1, la Banca d'Italia puo' richiedere dati, notizie, atti
e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera a), e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso  la
sede degli stessi. 
  2.  Gli  organismi  di  vigilanza  provvedono,  nell'ambito   delle
ispezioni e dei controlli a carico dei  soggetti  vigilati,  anche  a
controlli  specifici  di  valutazione  dell'attivita'  connessa  alla
funzione di compliance in relazione ai divieti di cui  alla  presente
legge.