Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino  i  divieti  di
cui  all'articolo  1  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 150.000 a  euro  1.500.000,  per  i  casi  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, i  soggetti  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione  o  di  direzione  degli   intermediari
abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni  di  controllo,  i
quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. 
  3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una  durata
non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di
onorabilita' per i  rappresentanti  legali  dei  soggetti  abilitati,
delle societa' di gestione del mercato, nonche' per i  revisori  e  i
promotori finanziari e,  per  i  rappresentanti  legali  di  societa'
quotate,  l'incapacita'   temporanea   ad   assumere   incarichi   di
amministrazione,  direzione  e  controllo  nell'ambito  di   societa'
quotate e di societa' appartenenti al  medesimo  gruppo  di  societa'
quotate. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 8 giugno
          2001, n. 231,  recante  «Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000,  n.  300»
          e' il seguente: 
              «Art. 5 (Responsabilita' dell'ente).  -  1.  L'ente  e'
          responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
          vantaggio: 
                a)   da   persone   che   rivestono    funzioni    di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
          o di una  sua  unita'  organizzativa  dotata  di  autonomia
          finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano,
          anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
                b)  da  persone  sottoposte  alla  direzione  o  alla
          vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
              2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma
          1  hanno  agito  nell'interesse  esclusivo  proprio  o   di
          terzi.».