Art. 10 
 
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni  da
                             SARS-CoV-2 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31  dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti  «e  comunque  entro  il  31  dicembre
2022»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Al  fine  di  consentire  i  servizi  di  assistenza  alle
funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma
1, nonche' per far  fronte  agli  oneri  accessori  connessi  con  il
funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000  di
euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si  provvede
a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale  di
cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazione,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69.». 
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e
fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.