Art. 11 
 
Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul  territorio
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e di assistenza
sanitaria al personale navigante  (USMAF-SASN)  del  Ministero  della
salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali  aeroportuali,
marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari  dei  viaggiatori
che  fanno  ingresso  nel  territorio  nazionale.  A  tal   fine   e'
autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In caso di esito positivo al test molecolare  o  antigenico,  al
viaggiatore, si applica,  con  oneri  a  proprio  carico,  la  misura
dell'isolamento fiduciario  per  un  periodo  di  dieci  giorni,  ove
necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e
3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17   luglio   2020,   n.   77,   previa
comunicazione al Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente per  territorio  in  modo  da  garantire  la  sorveglianza
sanitaria per tutto il periodo necessario.