Art. 13 Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attivita' di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unita' di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di euro 199.760. 4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.