Art. 15 
 
Sistema  di  allerta  COVID-19  e  servizio  nazionale  di   risposta
              telefonica per la sorveglianza sanitaria 
 
  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30  aprile  2020,  n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,
le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  comunque
entro il 31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli
anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica». 
  3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «i cui dati sono resi accessibili  per  caricare  il
codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggior oneri a carico della finanza pubblica.