Art. 16 
 
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il
Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2  o  FFP3  alle
istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le  finalita'
di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre  2021,  n.  133,  a  valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite
di 5 milioni di euro per l'anno 2021.