Art. 17 
 
   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali 
 
  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  data  di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque  non  oltre  il  28
febbraio 2022. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui  al  primo
periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con  particolare  connotazione
di gravita', in presenza delle quali, fino al 28  febbraio  2022,  la
prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo  la  disciplina
definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita'  agile,
anche attraverso l'adibizione a  diversa  mansione  ricompresa  nella
medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai
contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale
sono svolte da remoto. 
  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di
spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la
sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce
dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari  a  76,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.