Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  2  marzo
2021,  adottato  in  attuazione  dell'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge n. 19 del  2020,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.