Art. 4
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o
all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in
altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni
sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti
da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al
primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per
l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.