Art. 4 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31
gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  per
gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o
all'aperto   nelle   sale   teatrali,   sale   da   concerto,    sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in
altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni
sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo  di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti
da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui  al
primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 
  3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo,  si  applica,  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla  cessazione
dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  anche  per
l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di  trasporto  di  cui  all'articolo
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.