Art. 5 
 
        Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  il
consumo di cibi e  bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di
ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.
87, e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
lettere a), b) e c-bis)  nonche'  ai  soggetti  di  cui  all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.