Art. 5 Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.