Art. 7 
 
Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali,
           socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 
 
  1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l'accesso   dei
visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali,
socio-sanitarie  e   hospice,   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'  consentito  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a
seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al
ciclo vaccinale primario. 
  2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai
soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata
a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o
dell'avvenuta  guarigione  di  cui   alle   lettere   b)   e   c-bis)
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del
test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore
precedenti l'accesso. 
  3. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire
la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di  cui
al presente articolo  e  la  verifica  del  possesso  delle  medesime
certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.