Art. 8 
 
             Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 
 
  1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso  ai  servizi  e  alle
attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere  c),  d),  f),
g), h), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti in  possesso  delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del
decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52  del  2021,
dopo la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)  corsi  di
formazione privati se svolti in presenza». 
  3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2,  comma
1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi  1  e  6,  9-sexies,
comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «31
marzo 2022». 
  4. Restano ferme le disposizioni relative agli  obblighi  vaccinali
di cui agli articoli 4, 4-bis  e  4-ter  del  decreto-legge  1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo
2022. 
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  l'anno  2022,  e'
autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito  della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.». 
  7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa  di  3.318.400  euro»  sono
inserite le seguenti «e, per  l'anno  2022,  la  spesa  di  1.523.146
euro». 
  8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro
3.353.146  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione della spesa del Ministero della salute.