Art. 8 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza». 3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022. 6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.». 7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro». 8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.