Art. 9 Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,». 2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.