La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto» deve concludere i propri lavori, gia' prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' ulteriormente prorogato fino al 1° ottobre 2022.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2019, n. 21 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71: «Art. 8. - 1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione. 2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza. - Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.