Art. 2 1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1, agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito esclusivamente il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto. 2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 e' subordinata a condizione che gli interventi: a) siano definiti positivamente; b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto. 3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialita'/penalizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto. 4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attivita' connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto.
Note all'art. 2: - Per la tabella D del citato decreto ministeriale n. 193 del 2008, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 4, 7, 8 e 12 del citato decreto n. 193 del 2008: «Art. 4. - 1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere: a) l'espressa indicazione del mandatario; b) la data e l'oggetto del mandato; c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica; d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso con le medesime modalita'. 3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue. 4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte piu' amministrazioni, l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica. 5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario. 6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, puo' essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia' stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive. 8. La revoca non opera rispetto all'intervento gia' svolto, se definito positivamente.» «Art. 7. - 1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato e' articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero. 2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche' di garantire l'efficienza e la qualita' dei servizi previsti dalla legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella citta' ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno. 3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilita' della sede regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa. 4. La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in localita' geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato. 5. La sede provinciale deve: a) possedere le caratteristiche di unita' operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata; b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni controllo; c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa; d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali; e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali. 6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu' sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purche' la presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non puo' essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico. 7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura. 8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6. 9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del Paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del Paese estero. 11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l'attivita' prevista dalla legge medesima. 12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali. 13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta. 14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data.» «Art. 8. - 1. L'organizzazione delle sedi e' valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio: a) per la sede centrale: punti 20; b) per ogni sede regionale: punti 1; c) per ogni sede provinciale: punti 2; d) per ogni sede zonale: punti 1; e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2; f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1. 2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attivita' e la sede zonale almeno 250 punti-attivita'. 3. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attivita'. 4. I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).» «Art. 12. - 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualita' per le attivita' svolte e per l'organizzazione degli istituti di patronato, nonche' allo scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), qualora abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e l'attivita' all'estero, i seguenti criteri: a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento; b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento; c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento. 2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalita' telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso.».