Art. 2 
 
  1. Ai fini della ripartizione e  della  successiva  erogazione  del
finanziamento di cui all'articolo 1,  agli  interventi  svolti  dagli
Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito  esclusivamente
il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al
decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di  seguito  denominato
«decreto»,  pari  a  4  punti,  e  non  anche  il  punteggio  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto. 
  2. Fermo restando il rispetto dei requisiti  organizzativi  fissati
dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi  del  successivo
articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti  di  patronato  del
punteggio di cui al comma 1  e'  subordinata  a  condizione  che  gli
interventi: 
    a) siano definiti positivamente; 
    b) siano prestati a seguito di rilascio di  apposito  mandato  di
assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto. 
  3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1  non  si
applica  il   meccanismo   di   premialita'/penalizzazione   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto. 
  4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per  le  attivita'
connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al  raggiungimento  dei
limiti minimi di punteggio  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la tabella D del citato decreto  ministeriale  n.
          193 del 2008, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 4, 7, 8  e  12  del  citato
          decreto n. 193 del 2008: 
                «Art. 4. - 1. Il mandato rilasciato  all'istituto  di
          patronato,   agli   effetti   della    tutela    in    sede
          amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'istituto  stesso,
          all'amministrazione  competente  alla   definizione   della
          prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal  mandante  e
          dall'operatore autorizzato  dall'istituto  di  patronato  a
          riceverlo, deve contenere: 
                  a) l'espressa indicazione del mandatario; 
                  b) la data e l'oggetto del mandato; 
                  c)  l'indicazione  della  sede   dell'istituto   di
          patronato delegata a trattare la pratica; 
                  d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati
          personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                2.  Copia  del  mandato   o   idonea   documentazione
          attestante il conferimento del mandato stesso e' rilasciata
          all'assistito. Qualora le modalita' operative prevedano  il
          colloquio telematico con  le  amministrazioni  destinatarie
          dell'intervento, il mandato e' trasmesso  con  le  medesime
          modalita'. 
                3. Una copia del mandato rilasciato ad  una  sede  di
          istituto di patronato operante in uno  Stato  estero,  deve
          essere conservata agli atti  in  lingua  italiana.  Per  la
          provincia autonoma di Bolzano deve essere  conservata  agli
          atti una copia del mandato in formato bilingue. 
                4. Qualora nel  procedimento  di  liquidazione  della
          prestazione   siano   coinvolte    piu'    amministrazioni,
          l'amministrazione che riceve il  mandato  ha  l'obbligo  di
          trasmetterlo alle altre  amministrazioni  nelle  successive
          fasi di trattazione della pratica. 
                5. Il mandato si estingue, oltre  che  per  le  cause
          previste dalle apposite norme di legge, con la  definizione
          dell'intervento  oggetto  del  mandato  e,  comunque,   con
          l'esaurimento  del  relativo  procedimento  amministrativo.
          L'amministrazione competente deve comunicare l'esito  della
          richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di
          patronato mandatario. 
                6. In caso  di  revoca  del  mandato,  l'istituto  di
          patronato    subentrante    deve    darne     comunicazione
          all'amministrazione   destinataria    dell'intervento    ed
          all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata
          con avviso di ricevimento. 
                7. Ai fini dell'attribuzione  della  pratica  svolta,
          puo' essere  rilasciato  un  successivo  mandato  ad  altro
          istituto di patronato, per il  conseguimento  della  stessa
          prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia gia'
          stato definito positivamente. Il nuovo mandato  ha  effetto
          solo per le fasi del procedimento amministrativo  in  corso
          di definizione e per quelle successive. 
                8. La revoca non opera rispetto  all'intervento  gia'
          svolto, se definito positivamente.» 
                «Art.  7.  -  1.  La  struttura  organizzativa  degli
          istituti di patronato e' articolata in sede centrale,  sedi
          provinciali ed eventualmente sedi  regionali  e  zonali  in
          Italia e sedi operative all'estero. 
                2. La sede centrale ha  il  compito  di  programmare,
          coordinare e controllare l'attivita' dell'intera  struttura
          organizzativa,  nonche'  di  garantire  l'efficienza  e  la
          qualita' dei servizi previsti  dalla  legge.  Compete  alla
          sede centrale, che deve essere  ubicata  nella  citta'  ove
          hanno sede le istituzioni  nazionali  e  le  sedi  centrali
          delle  amministrazioni  competenti   all'erogazione   delle
          prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con
          le amministrazioni erogatrici delle prestazioni  e  con  le
          amministrazioni pubbliche interessate. Alla  sede  centrale
          devono essere addetti,  in  via  esclusiva,  almeno  dodici
          operatori individuati ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,
          della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno. 
                3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito
          di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i
          rapporti   con   le   amministrazioni   erogatrici    delle
          prestazioni  e  con  gli   organi   delle   amministrazioni
          pubbliche di corrispondente livello.  Alla  sede  regionale
          deve essere addetto almeno  un  operatore  a  tempo  pieno,
          responsabile della sede stessa. Nelle regioni  composte  da
          meno di quattro  province  la  responsabilita'  della  sede
          regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle
          sedi provinciali operanti nella stessa regione,  ovvero  al
          responsabile della sede regionale di una regione limitrofa. 
                4. La sede provinciale e' ubicata  nel  capoluogo  di
          provincia. Possono essere  consentite  limitate  deroghe  a
          tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali,  solo  nel  caso  in  cui
          l'apertura della sede in localita' geografica  diversa  sia
          motivata  effettivamente  da  particolare   interesse   per
          l'utenza dell'istituto di patronato. 
                5. La sede provinciale deve: 
                  a) possedere le caratteristiche di unita' operativa
          strutturalmente e funzionalmente organizzata; 
                  b) essere  chiaramente  identificabile,  attraverso
          apposita   segnaletica    riportante    la    denominazione
          dell'istituto di patronato ed il  logo,  ai  fini  di  ogni
          controllo; 
                  c) avvalersi di almeno due  operatori,  individuati
          ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui  uno
          a tempo pieno responsabile della sede stessa; 
                  d) stipulare, eventualmente,  apposite  convenzioni
          con medici-legali e legali; 
                  e) osservare un orario di apertura al pubblico  non
          inferiore a 30 ore settimanali. 
                6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in  Italia
          nelle  province  in  cui  e'  gia'  presente   un   ufficio
          provinciale; e' consentita inoltre l'apertura di piu'  sedi
          zonali  nei  comuni  particolarmente  estesi,  purche'   la
          presenza  di  tali  uffici  assicuri  una   piu'   proficua
          assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere
          addetto  almeno  un  operatore  anche  a  tempo   parziale.
          L'orario di lavoro degli  uffici  zonali  non  puo'  essere
          inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non  meno
          di 10 di apertura al pubblico. 
                7. Le sedi di cui ai commi precedenti  devono  essere
          funzionalmente     autonome     l'una     dall'altra      e
          dall'organizzazione promotrice ed occupare  locali  diversi
          dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi  dalla
          stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura. 
                8. I responsabili di  sedi  provinciali  non  possono
          essere contemporaneamente responsabili di una sede  zonale.
          Soddisfatto  il  requisito  della  consistenza  minima   di
          organico di una sede provinciale o zonale, altri  eventuali
          operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali
          della provincia, anche in modo non esclusivo. Un  operatore
          assunto a tempo pieno puo' essere  impiegato  in  due  sedi
          zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6. 
                9. La sede centrale e le sedi regionali,  provinciali
          e    zonali,    possono    occupare     locali     concessi
          dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni;
          le sedi all'estero  possono  essere  ubicate  anche  presso
          organismi    promossi    dagli    istituti     stessi     o
          dall'organizzazione   promotrice   in   osservanza    della
          legislazione locale. Copia  della  documentazione  relativa
          alla  costituzione  dei  predetti  organismi  deve   essere
          depositata presso il Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali. 
                10. Qualora la sede centrale o  una  sede  regionale,
          provinciale o zonale dell'istituto  di  patronato  occupino
          locali in locazione, tali  locali  dovranno  risultare  con
          destinazione  ad  uso  ufficio.  Per  le   sedi   operative
          all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del
          Paese sulla idoneita' degli  immobili  ad  uso  ufficio.  I
          contratti  di  affitto  dovranno   essere   conformi   alla
          legislazione italiana o del Paese estero. 
                11.  Alla  sede  centrale  e  alle  sedi   regionali,
          provinciali, zonali o a quelle operative all'estero  devono
          essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma
          1, della legge, che  svolgono  l'attivita'  prevista  dalla
          legge medesima. 
                12.  Ai  fini  del   riconoscimento   del   punteggio
          organizzativo,  per  operatore  part-time  si  intende   il
          dipendente del patronato o  dell'organizzazione  promotrice
          che presti la sua opera in  posizione  di  comando  per  un
          numero non inferiore a 18 ore settimanali. 
                13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti  di
          cui  ai  commi  precedenti,  la  sede   non   puo'   essere
          riconosciuta. 
                14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti  alla
          data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano
          la propria struttura organizzativa entro ventiquattro  mesi
          a decorrere dalla predetta data.» 
                «Art.  8.  -  1.  L'organizzazione  delle   sedi   e'
          valutata, nei limiti della quota percentuale dei  fondi  di
          cui all'articolo 2, mediante  l'attribuzione  del  seguente
          punteggio: 
                  a) per la sede centrale: punti 20; 
                  b) per ogni sede regionale: punti 1; 
                  c) per ogni sede provinciale: punti 2; 
                  d) per ogni sede zonale: punti 1; 
                  e)  per  ogni  sede   operativa   estera   con   le
          caratteristiche    della    sede    provinciale    definite
          nell'articolo 7: punti 2; 
                  f)  per  ogni  sede   operativa   estera   con   le
          caratteristiche della sede zonale,  definite  nell'articolo
          7: punti 1. 
                2.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio   per
          l'organizzazione, la sede provinciale  produce  almeno  500
          punti-attivita'   e   la    sede    zonale    almeno    250
          punti-attivita'. 
                3. Nell'ipotesi in  cui  le  sedi,  in  possesso  dei
          requisiti  di  cui  all'articolo  7,  non  raggiungano   il
          punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun  punteggio
          per  l'organizzazione,  ferma   restando   la   valutazione
          dell'attivita'. 
                4. I servizi ispezione  delle  Direzioni  provinciali
          del lavoro, nel cui ambito  territoriale  sono  ubicate  le
          sedi centrali e quelle  regionali,  provvedono  anche  alla
          verifica  della  sussistenza  o  meno  in  tali  sedi   dei
          requisiti  di  cui  all'articolo  7,  fornendo  i  relativi
          elementi nei verbali  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,
          lettera b).» 
                «Art. 12. - 1. Ai fini  dell'applicazione  di  quanto
          previsto dall'articolo  13,  comma  7,  lettera  c),  della
          legge, in ordine alla definizione dei criteri  di  verifica
          della   qualita'   per   le   attivita'   svolte   e    per
          l'organizzazione degli istituti di patronato, nonche'  allo
          scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con  la  quale
          sono stati svolti i compiti attribuiti alla  sede  centrale
          dei  suddetti  istituti  dall'articolo  7,  comma  2,   del
          presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute
          e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei
          dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11,  comma
          1, lettera b), qualora abbia constatato una discordanza tra
          i dati dichiarati e sottoscritti dal legale  rappresentante
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed  i  dati
          riportati nelle suddette  tabelle,  applica,  separatamente
          sulle  tabelle  riguardanti   l'attivita'   in   Italia   e
          l'attivita' all'estero, i seguenti criteri: 
                  a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo
          scostamento percentuale viene  ridotto  del  cinquanta  per
          cento; 
                  b) in caso di  scostamento  superiore  al  due  per
          cento ed inferiore  o  pari  al  cinque  per  cento,  viene
          confermata la percentuale di scostamento; 
                  c) in caso di scostamento superiore al  cinque  per
          cento,  lo  scostamento  percentuale  viene  aumentato  del
          cinquanta per cento. 
                2. In aggiunta al  punteggio  determinato  secondo  i
          criteri di cui al comma 1 del presente  articolo,  verranno
          riconosciuti  ulteriori  0,25  punti  per  ogni  intervento
          riconosciuto finanziabile avviato con modalita' telematiche
          e definito positivamente, sulla  base  di  apposito  elenco
          nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di
          patronato, dall'amministrazione competente alla definizione
          del caso.».