Art. 4 
 
  1.  Nell'ambito  delle  verifiche  annuali  espletate  dai  Servizi
ispettivi territoriali del lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto, sulle sedi  periferiche  degli  Istituti  di  patronato,  il
verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato  con
le   risultanze   degli   accertamenti   effettuati   al   fine   del
riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 10 del citato  decreto  n.  193
          del 2008: 
                «Art.  10.  -  1.  La  vigilanza  sugli  istituti  di
          patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate: 
                  a) in Italia, dai competenti servizi ispezione  del
          lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro; 
                  b) all'estero,  dal  Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali con proprio personale  che
          abbia particolare competenza in materia. 
                2. Il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali emana direttive e  criteri  cui  dovranno
          attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione
          delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il  Ministero
          dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale  e
          all'estero  ogniqualvolta   ne   ravvisi   la   necessita'.
          Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso  una
          sede di un istituto di  patronato  operante  in  uno  Stato
          estero, vengano accertate irregolarita'  nella  rilevazione
          degli  interventi,  la  riduzione  del  punteggio  relativo
          all'attivita'  della  sede  stessa  e'  estesa,  in  misura
          proporzionale sullo stesso gruppo di attivita' per le quali
          e' stata rilevata l'irregolarita',  a  tutte  le  sedi  del
          medesimo istituto di patronato  operanti  in  detto  Stato.
          Nelle confederazioni di Stati, tale  riduzione  si  estende
          alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione.
          L'ispezione puo'  riguardare  gli  ultimi  cinque  anni  di
          attivita'. 
                3. Copia del verbale degli esiti  degli  accertamenti
          ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell'istituto di
          patronato, unitamente alle tabelle di cui all'articolo  11,
          lettera b), e deve contenere: 
                  a) il punteggio di attivita' riconosciuto; 
                  b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti  per
          il  riconoscimento  del  punteggio  organizzativo  previsto
          dall'articolo 8, nonche' il numero dei punti  organizzativi
          attribuiti; 
                  c) il verbale deve altresi' riportare le  eventuali
          controdeduzioni  relative  a  motivi  di   disaccordo   sui
          risultati  della   visita   ispettiva,   sottoscritte   dal
          responsabile della sede dell'istituto di patronato. 
              4. Da parte  delle  sedi  centrali  degli  istituti  di
          patronato possono essere  inoltrate,  entro  trenta  giorni
          dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di
          cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di
          rettifica delle rilevazioni effettuate,  sulla  scorta  del
          comma 3, lettera c), al competente  ufficio  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali.  Lo
          stesso  decide  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di
          ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata
          decisione, l'istanza si intende accolta.».