Art. 5 1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto, sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi all'attivita' per RdC e per PdC.
Note all'art. 5: - Si riportano gli articoli 9, 11 e 16 citato decreto n. 193 del 2008: «Art. 9. - 1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge, nonche' l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresi' comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. 2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorita' diplomatiche e consolari. 3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e 2.» «Art. 11. - 1. L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato sono rilevate attraverso la seguente documentazione: a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutta l'attivita' indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento. Tali registri saranno convalidati all'atto del controllo ispettivo. Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono risultare in ordine alfabetico; b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da parte delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate e convalidate; c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attivita', compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati. 2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b). 3. Ciascuna sede degli istituti di patronato e' tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta nonche' gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione e' conservata in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.» «Art. 16. - 1. Gli istituti di patronato devono: a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'attivita' assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento; c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformita' all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati; d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni; e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.». - Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto n. 193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 3.