Art. 5 
 
  1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai
sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto,
sono  integrati,  con  evidenza  separata,  con   i   dati   relativi
all'attivita' per RdC e per PdC. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano gli articoli 9, 11 e 16  citato  decreto
          n. 193 del 2008: 
                «Art. 9. - 1. Gli istituti di patronato comunicano al
          servizio ispezione della Direzione provinciale del  lavoro,
          territorialmente competente, l'elenco degli  operatori  con
          rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e  dei
          collaboratori,  indicati  nell'articolo  6   della   legge,
          nonche' l'orario  giornaliero  e  settimanale  di  apertura
          delle  suddette  sedi.  Copia   conforme   della   predetta
          documentazione  deve  essere   altresi'   comunicata   alle
          competenti   sedi   periferiche    delle    amministrazioni
          erogatrici delle prestazioni. 
                2. I dati di cui al comma 1, relativi alle  strutture
          ed agli operatori all'estero, devono essere  comunicati  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali ed alle autorita' diplomatiche e consolari. 
                3. Ogni  qualvolta  si  dovessero  determinare  delle
          variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere
          comunicate agli stessi destinatari indicati ai  commi  1  e
          2.» 
                «Art. 11. - 1. L'attivita' e  l'organizzazione  degli
          istituti di patronato sono rilevate attraverso la  seguente
          documentazione: 
                  a) appositi registri  di  apertura  e  di  chiusura
          delle pratiche o tabulati  meccanografici  sostitutivi,  da
          tenere presso le  sedi  provinciali  e  zonali,  riportanti
          tutta  l'attivita'  indicata  nelle  tabelle  allegate   al
          presente regolamento.  Tali  registri  saranno  convalidati
          all'atto   del   controllo    ispettivo.    Nei    tabulati
          meccanografici  i   nominativi   degli   assistiti   devono
          risultare in ordine alfabetico; 
                  b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici
          relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia,  che
          devono essere trasmesse  al  Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali da parte delle  competenti
          Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate  e
          convalidate; 
                  c) tabelle statistiche, con i  dati  relativi  alla
          struttura organizzativa ed all'attivita',  compilate  dagli
          istituti  di  patronato,  da  trasmettere  direttamente  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  con  espressa  dichiarazione,  sottoscritta   dal
          legale    rappresentante    dell'istituto,    in     ordine
          all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati. 
                2. Le sedi  delle  amministrazioni  erogatrici  delle
          prestazioni  devono  inviare,   annualmente,   ai   servizi
          ispezione delle Direzioni provinciali del  lavoro  ed  alle
          sedi degli istituti di patronato competenti per territorio,
          gli  elenchi  nominativi  e  le   tabelle   contenenti   le
          risultanze  statistiche  dalle  medesime   elaborate.   Gli
          elenchi  ed  i  tabulati  di  cui  al   presente   articolo
          costituiscono inoltre valido  supporto  di  valutazione  da
          parte dei  predetti  ispettorati  in  sede  di  verifica  e
          convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b). 
                3. Ciascuna  sede  degli  istituti  di  patronato  e'
          tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per  i
          controlli, tutta la documentazione riguardante  l'attivita'
          svolta nonche' gli appositi registri di apertura e chiusura
          delle pratiche  o  tabulati  meccanografici  sostitutivi  e
          quanto utile ai fini della  valutazione  dell'efficienza  e
          dell'assistenza prestata. La documentazione  e'  conservata
          in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale  secondo
          le disposizioni di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.» 
                «Art. 16. - 1. Gli istituti di patronato devono: 
                  a)  tenere  regolare  registrazione  di   tutti   i
          proventi   e   di   tutte   le   spese,   corredata   dalla
          documentazione contabile secondo  i  modelli  eventualmente
          predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e  delle
          politiche sociali; 
                  b)  relazionare  al  Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali  in  ordine  all'attivita'
          assistenziale da essi svolta in base alle norme  statutarie
          e sull'utilizzazione del finanziamento; 
                  c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute
          e delle politiche sociali, entro tre  mesi  dalla  chiusura
          dell'esercizio annuale, il conto consuntivo  dell'esercizio
          stesso   redatto   in   conformita'   all'apposito   schema
          predisposto  dallo  stesso   Ministero,   corredato   dalla
          relazione    illustrativa    dell'attivita'    svolta     e
          dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi
          di  amministrazione  e  di  controllo  e   l'elenco   degli
          operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati; 
                  d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati
          delle  ispezioni  tutti  i  libri,   i   registri   e   gli
          incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni; 
                  e) conservare per cinque  anni  e  presentare,  per
          eventuali controlli, tutta  la  documentazione  riguardante
          l'attivita' svolta e  quanto  altro  utile  ai  fini  della
          valutazione dei servizi resi.». 
              - Per il testo dell'articolo 13 del citato  decreto  n.
          193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 3.