Art. 6 1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto, ha competenza, nell'ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc e Pdc.
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 14 del citato decreto n. 193 del 2008: «Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' costituita, presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche previdenziali, composta da: a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali preposto all'Ufficio competente nella materia relativa al finanziamento degli istituti di patronato; b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei quali uno con funzioni di segretario; c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo; d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentativita' o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie. 2. Alla commissione di cui al comma 1 e' attribuito il compito di: a) formulare proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di cui all'articolo 6, comma 1; b) esprimere parere sulle modalita' di rilevazione e riscontro dell'attivita' e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni competenti; c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale attivita' effettuata dai patronati, al fine di valutare la possibilita' di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi; d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente regolamento. 3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 e' sostituito, in caso di impedimento, da un supplente. 4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.». - Si riportano gli articoli 3, comma 1, 5 e 6 del citato decreto n. 193 del 2008: «Art. 3. - 1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che: a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato; b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio-assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili; c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.» «Art. 5. - 1. L'attivita' di patrocinio, in sede amministrativa, e' svolta attraverso due fasi di trattazione: a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia; b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale. 2. Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire anche in un momento successivo all'inoltro della domanda o del ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia gia' deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non e' stato ancora comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di prestazioni erogate d'ufficio dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato potra' essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all'istituto per provvedere.» «Art. 6. - 1. Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, e' attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato. 2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di piu' interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente e' attribuito il relativo punteggio. 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonche' atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente. 4. Qualora la decisione dell'amministrazione competente non possa essere ottenuta in originale potra' essere sostituita da: a) formali comunicazioni dell'amministrazione competente che riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di definizione della stessa; b) risultanze delle banche dati delle amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso. 5. Per quanto riguarda l'attivita' svolta all'estero, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione dell'amministrazione competente potra' essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell'intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta. 6. In presenza di modalita' operative che prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione prevista dai commi precedenti potra' essere sostituita da quella che derivera' dall'applicazione delle predette modalita'.». - Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto n. 193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 2.