Art. 6 
 
  1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
decreto, ha competenza,  nell'ambito  dei  compiti  attribuitile  dal
successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di  Rdc
e Pdc. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 14 del citato  decreto  n.  193
          del 2008: 
                «Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro  del  lavoro,
          della salute  e  delle  politiche  sociali  e'  costituita,
          presso il Ministero medesimo, una  commissione,  presieduta
          dal  Direttore  generale  delle  politiche   previdenziali,
          composta da: 
                  a) un dirigente del  Ministero  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali  preposto  all'Ufficio
          competente nella materia relativa  al  finanziamento  degli
          istituti di patronato; 
                  b) due funzionari del Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti
          alla vigilanza sugli istituti di patronato con  particolari
          competenze in  materia,  dei  quali  uno  con  funzioni  di
          segretario; 
                  c)    un     funzionario     in     rappresentanza,
          rispettivamente, dell'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti della pubblica  amministrazione
          e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo; 
                  d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato
          designati sulla base della loro rappresentativita' o  sulla
          base di forme di coordinamento  preventivamente  costituite
          ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie. 
                2. Alla commissione di cui al comma 1  e'  attribuito
          il compito di: 
                  a) formulare  proposte  per  l'eventuale  revisione
          delle tabelle di cui all'articolo 6, comma 1; 
                  b) esprimere parere sulle modalita' di  rilevazione
          e riscontro dell'attivita' e delle strutture degli istituti
          di patronato, con particolare riferimento  agli  interventi
          per i quali non si dispone di  dati  delle  amministrazioni
          competenti; 
                  c) individuare gli interventi di  cui  all'articolo
          11, comma 2, per  i  quali  esista  corrispondenza  tra  le
          risultanze degli enti e la reale attivita'  effettuata  dai
          patronati,  al  fine  di  valutare   la   possibilita'   di
          considerare validi i dati forniti dagli enti stessi; 
                  d) esprimere valutazioni sul  grado  di  attuazione
          del presente regolamento. 
                3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al  comma
          1 e' sostituito, in caso di impedimento, da un supplente. 
                4. La commissione di  cui  al  presente  articolo  si
          riunisce tutte  le  volte  che  il  Presidente  lo  ritenga
          necessario  o  ne  sia  fatta  richiesta  da   almeno   sei
          componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.». 
              - Si riportano gli articoli 3,  comma  1,  5  e  6  del
          citato decreto n. 193 del 2008: 
                «Art.  3.  -  1.  Ai  fini  della  ripartizione   del
          finanziamento di cui  all'articolo  13  della  legge,  sono
          riconosciuti gli interventi di patrocinio che: 
                  a) vengono  prestati  a  seguito  del  rilascio  di
          esplicito mandato di assistenza da parte  del  richiedente,
          indipendentemente    dalla    sua    adesione    o     meno
          all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato; 
                  b) hanno per scopo il conseguimento di  prestazioni
          in materia previdenziale,  comprese  quelle  di  previdenza
          complementare, socio-assistenziale, di danni  da  lavoro  o
          alla  salute   ed   interventi   ad   esse   collegati   ed
          autonomamente configurabili; 
                  c) sono svolti nei confronti delle  amministrazioni
          italiane  ed  estere  competenti  alla  definizione   degli
          interventi  ovvero  alla  erogazione   delle   prestazioni,
          compresi i fondi pensione.» 
                «Art. 5. - 1.  L'attivita'  di  patrocinio,  in  sede
          amministrativa,  e'   svolta   attraverso   due   fasi   di
          trattazione: 
                  a) fase  amministrativa,  originata  da  domanda  o
          denuncia; 
                  b)   fase   di   contenzioso    amministrativo    o
          amministrativo medico-legale. 
                2.  Costituisce  intervento  efficace  ai  fini   del
          finanziamento  la  presentazione  della  domanda,  la   sua
          integrazione  con  documentazione  utile  alla  definizione
          della stessa, la richiesta di  riesame,  l'opposizione,  il
          ricorso. L'attivita' di patrocinio puo'  intervenire  anche
          in un momento successivo all'inoltro della  domanda  o  del
          ricorso, purche' l'amministrazione destinataria  non  abbia
          gia'  deciso  in  ordine  alla  richiesta,  anche   se   il
          provvedimento non e' stato  ancora  comunicato.  Tutti  gli
          altri interventi che si inseriscono nel corso di una  delle
          fasi   procedurali   costituiscono   interventi   meramente
          sollecitatori,   pertanto   non   utili   ai    fini    del
          finanziamento, ferma restando la validita' del  mandato  in
          ordine alle  eventuali  successive  fasi  del  procedimento
          amministrativo. In caso di  prestazioni  erogate  d'ufficio
          dagli istituti previdenziali o a seguito  di  denuncia  per
          obbligo di legge, l'intervento del patronato potra'  essere
          riconosciuto   valido   quando   la   liquidazione    della
          prestazione  sia  avvenuta  dopo  il  decorso  del  termine
          assegnato all'istituto per provvedere.» 
                «Art. 6. - 1.  Ai  soli  fini  della  ripartizione  e
          successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo
          13 della  legge,  gli  interventi  di  tutela  sono  quelli
          indicati nelle tabelle da A a  D  che  costituiscono  parte
          integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti
          positivamente, e'  attribuito  il  punteggio  a  fianco  di
          ciascuno indicato. 
                2.  Qualora  la  richiesta  di  patrocinio   comporti
          l'attivazione  di  piu'  interventi   distinti,   ad   ogni
          intervento definito positivamente e' attribuito il relativo
          punteggio. 
                3.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio,   la
          pratica deve contenere documentazione  di  data  certa  che
          dimostri l'assunzione di patrocinio, nonche' atti idonei  a
          comprovare  l'avvenuta  definizione   positiva   da   parte
          dell'amministrazione competente. 
                4.   Qualora   la   decisione    dell'amministrazione
          competente non possa essere ottenuta  in  originale  potra'
          essere sostituita da: 
                  a)   formali   comunicazioni   dell'amministrazione
          competente che  riportino  gli  estremi  della  prestazione
          riconosciuta e la data di definizione della stessa; 
                  b)   risultanze    delle    banche    dati    delle
          amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti  gli
          elementi necessari ad identificare l'esito  dell'intervento
          e la data di definizione dello stesso. 
                5. Per quanto riguarda l'attivita' svolta all'estero,
          ferme restando le disposizioni di cui ai commi  precedenti,
          la decisione dell'amministrazione competente potra'  essere
          sostituita da qualsiasi altra documentazione  che  comprovi
          la    definizione    positiva     dell'intervento;     tale
          documentazione deve riportare una data non anteriore al  1°
          gennaio   dell'anno   precedente   a   quello   preso    in
          considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta. 
                6. In presenza di modalita' operative  che  prevedano
          il colloquio telematico con le amministrazioni  competenti,
          la documentazione  prevista  dai  commi  precedenti  potra'
          essere sostituita da quella che derivera' dall'applicazione
          delle predette modalita'.». 
              - Per il testo dell'articolo 12 del citato  decreto  n.
          193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 2.