IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in  particolare  l'articolo
4; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare  l'articolo
2; 
  Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; 
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  in  particolare
l'articolo 2, comma 1 e comma 5; 
  Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  in  particolare
l'articolo 2, comma 2, lettere  f)  e  h),  l'articolo  5,  comma  5,
l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 1; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212, e in particolare l'articolo 11; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e); 
  Visto   il   regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45; 
  Considerati gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della
qualita' nello Spazio europeo  dell'istruzione  superiore,  approvati
dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015; 
  Considerati i Principi  per  una  formazione  dottorale  innovativa
adottati dallo  Steering  Group  on  Human  Resources  and  Mobility,
attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno
2011; 
  Considerato il Piano nazionale della ricerca  2021-2027,  approvato
dal Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  con
delibera  15  dicembre  2020,  n.  74,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18; 
  Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presentato
alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti  del
Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa  e
la  resilienza,  e  in  particolare  gli  obiettivi  specifici  della
Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»; 
  Vista  la  proposta  di  revisione   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45, formulata  dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, approvata dalla medesima  Agenzia  con
delibera del 14 gennaio 2021, n. 4,  e  trasmessa  con  nota  del  15
gennaio 2021, prot. n. 200; 
  Vista la richiesta di parere inviata al Garante per  la  protezione
dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot.  n.  1136,  e
integrata con nota dell'8 ottobre  2021,  prot.  n.  1208,  ai  sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.  679/2016  del
Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Considerato che si ritiene necessario un  intervento  di  revisione
della  disciplina  di  accreditamento  dei  corsi  e  delle  sedi  di
dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle universita'  e
degli enti di ricerca, e' finalizzato ad aggiornare  i  criteri  e  i
requisiti  di  accreditamento  sulla  scorta  delle   interpretazioni
applicative maturate nel periodo successivo all'adozione  del  citato
decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli standard internazionali, e
a renderli funzionali agli  obiettivi  specifici  della  Missione  4,
Riforma 1.4, del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  alle
Priorita' di sistema del Piano nazionale della ricerca; 
  Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un  nuovo
regolamento recante le modalita' di accreditamento delle sedi  e  dei
corsi di dottorato e i  criteri  per  la  istituzione  dei  corsi  di
dottorato da parte degli enti accreditati; 
  Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei  dati
personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota  del
25 ottobre 2021, prot. 53479; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 14201 del 10 dicembre 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il dottorato di ricerca fornisce le  competenze  necessarie  per
esercitare, presso universita', enti  pubblici  o  soggetti  privati,
attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione,   anche   ai   fini
dell'accesso  alle  carriere  nelle   amministrazioni   pubbliche   e
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'. 
  2. La formazione dottorale,  in  coerenza  con  i  principi  e  gli
indirizzi condivisi a livello europeo, consente di: 
    a) concepire, progettare,  realizzare  e  adattare  in  autonomia
programmi di ricerca ovvero di innovazione; 
    b) condurre analisi critiche, valutazioni e  sintesi  di  idee  e
processi, nuovi  e  complessi,  nelle  istituzioni  di  ricerca,  nel
sistema produttivo,  nella  pubblica  amministrazione  e  nell'ambito
delle libere professioni; 
    c)  contribuire,  grazie  all'acquisizione  di  nuove  competenze
scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi  per  lo
sviluppo  sostenibile  individuati  dall'Assemblea   generale   delle
Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee; 
    d) contribuire alla  realizzazione  dello  Spazio  europeo  della
ricerca e  dell'istruzione  superiore,  tenendo  conto  dei  relativi
Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualita'. 
  3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla  base  dei
«Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in  sede
europea, la formazione dottorale: 
    a)  persegue  l'avanzamento  delle   conoscenze   attraverso   la
formazione alla ricerca di base e  alla  ricerca  applicata,  nonche'
l'eccellenza sulla base  di  standard  accademici  stabiliti  tramite
procedure di revisione tra pari; 
    b)  e'  svolta  in  un  ambiente   istituzionale   attrattivo   e
criticamente stimolante,  nel  quale  il  dottorando  puo'  acquisire
autonomia   e   responsabilita'   utili   al   successivo    percorso
professionale; 
    c)  promuove  opportunita'   di   formazione   interdisciplinare,
multidisciplinare  e   transdisciplinare,   anche   in   ambiti   non
accademici,   quali   il   settore   industriale,   della    pubblica
amministrazione, dei servizi e delle istituzioni  culturali,  con  il
coinvolgimento di esperti del settore nelle attivita' formative; 
    d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e
internazionali nel campo della  ricerca,  anche  attivando  dottorati
congiunti e forme di co-tutela,  e  assicura,  coerentemente  con  il
progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi  di  mobilita'
all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale; 
    e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali  in  modo  da
agevolare  il  loro  trasferimento  e  il  loro  sviluppo  in  ambito
scientifico e professionale; 
    f) si realizza nell'ambito di un sistema di  assicurazione  della
qualita', distinto da quello previsto per il primo  e  secondo  ciclo
della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la  qualita'
dell'ambiente  di  ricerca  e  a  definire  procedure  trasparenti  e
responsabili per  l'ammissione,  la  supervisione,  il  rilascio  del
titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi. 
  4. Il presente regolamento individua: 
    a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi e
delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti; 
    b) le modalita' e  i  criteri  di  accreditamento  dei  corsi  di
dottorato e delle relative sedi; 
    c) le condizioni che determinano  la  revoca  dell'accreditamento
nonche' le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi
formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale; 
    d) le modalita' di accesso ai corsi di dottorato, e i  diritti  e
doveri dei dottorandi; 
    e) i  criteri  e  le  regole  generali  per  l'istituzione  e  il
funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti di
dottorato delle universita'; 
    f) le modalita' di finanziamento dei  corsi  di  dottorato  e  di
raccolta dei dati relativi alle attivita' svolte durante i corsi. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi sesto degli articoli  33  e  117
          della Costituzione della  Repubblica  italiana,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298: 
                «Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» 
                «La potesta' regolamentare spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.». 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210
          («Norme  per  il  reclutamento  dei   ricercatori   e   dei
          professori  universitari  di  ruolo.»),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155: 
                «Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi  per  il
          conseguimento  del  dottorato  di  ricerca  forniscono   le
          competenze necessarie per esercitare,  presso  universita',
          enti pubblici o soggetti privati, attivita' di  ricerca  di
          alta qualificazione. 
                2.   Le   universita',   con   proprio   regolamento,
          disciplinano  l'istituzione  dei  corsi  di  dottorato,  le
          modalita' di accesso e di  conseguimento  del  titolo,  gli
          obiettivi formativi ed il relativo programma di  studi,  la
          durata, il contributo per  l'accesso  e  la  frequenza,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4, in conformita' ai criteri generali  e  ai  requisiti  di
          idoneita' delle sedi determinati con decreto del  Ministro,
          adottato sentiti il  Consiglio  universitario  nazionale  e
          l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
          e previo parere delle competenti commissioni  parlamentari.
          I corsi possono essere altresi' istituiti  da  consorzi  di
          universita'. 
                3. Alle borse di studio di cui al  comma  5,  nonche'
          alle  borse  di  studio  conferite  dalle  universita'  per
          attivita'  di   ricerca   post-laurea   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30
          novembre 1989,  n.  398.  Con  decreti  del  Ministro  sono
          determinati annualmente i criteri per la  ripartizione  tra
          gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di
          borse  di  studio   per   la   frequenza   dei   corsi   di
          perfezionamento,  anche  all'estero,  e  delle  scuole   di
          specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
          attivita' di ricerca post-laurea e post dottorato. 
                4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
                5.   Con   decreti   rettorali    sono    determinati
          annualmente: 
                  a) il numero di laureati  da  ammettere  a  ciascun
          corso di dottorato; 
                  b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
          per l'accesso e la frequenza ai corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
                  c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei
          dottorandi,  e  l'ammontare  delle  borse  di   studio   da
          assegnare, previa valutazione comparativa  del  merito.  In
          caso di parita' di merito prevarra'  la  valutazione  della
          situazione economica determinata ai sensi del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30  aprile  1997,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  132  del  9  giugno   1997,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                6. Gli oneri per  il  finanziamento  delle  borse  di
          studio di cui al comma 5 possono  essere  coperti  mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
                7.  La  valutabilita'  dei  titoli  di  dottorato  di
          ricerca, ai fini dell'ammissione a  concorsi  pubblici  per
          attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro,  di  concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. 
                8.  Le  universita'  possono,  in  base  ad  apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.». 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 13  agosto  1984,  n.
          476 («Norma in materia di borse di studio  e  dottorato  di
          ricerca nelle  Universita'.»),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229: 
                «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
          dottorato di ricerca e'  collocato  a  domanda  in  congedo
          straordinario per motivi di studio  senza  assegni  per  il
          periodo di durata del corso ed usufruisce  della  borsa  di
          studio ove ricorrano le condizioni richieste. 
                Il periodo di congedo straordinario e' utile ai  fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza.». 
              - La legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme  in  materia
          di  borse  di  studio  universitarie),  e'  pubblicata   in
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291. 
              - Si riportano i commi 1 e 5 dell'art. 2 della legge 21
          dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali  pareggiati.»),  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
                «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale). - 1. Le Accademie di belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di  alta  cultura  cui  l'art.  33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione   artistica    musicale.    Le    predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
                2. - 4. (Omissis). 
                5. Le istituzioni di cui all'art.  1  istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle predette istituzioni si applica il comma 5  dell'art.
          9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la  funzione
          pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per  l'alta
          formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art.  3,
          sono dichiarate le equipollenze  tra  i  titoli  di  studio
          rilasciati ai sensi della presente  legge  e  i  titoli  di
          studio universitari al fine  esclusivo  dell'ammissione  ai
          pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche  funzionali
          del pubblico impiego per  le  quali  ne  e'  prescritto  il
          possesso. 
                6. - 9. (Omissis).». 
              - Si riportano il comma 2, lett. f) e h)  dell'art.  2,
          il comma 5 dell'art. 5, il comma 5 dell'art. 18 e l'art. 19
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita'  e  l'efficienza  del  sistema   universitario.»),
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio  2011,  n.  10,
          S.O. n. 11: 
                «2. Per le medesime  finalita'  ed  entro  lo  stesso
          termine  di  cui  al  comma  1,  le   universita'   statali
          modificano,  altresi',  i  propri  statuti   in   tema   di
          articolazione  interna,  con  l'osservanza   dei   seguenti
          vincoli e criteri direttivi: 
                  a) - e) (omissis); 
                  f)  istituzione  di  un  organo  deliberante  delle
          strutture di cui alla lettera c), ove  esistenti,  composto
          dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da  una
          rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in  misura
          complessivamente  non  superiore  al  10  per   cento   dei
          componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
          scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,  tra   i
          componenti delle giunte  dei  dipartimenti,  ovvero  tra  i
          coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
          responsabili delle attivita'  assistenziali  di  competenza
          della struttura, ove previste; attribuzione delle  funzioni
          di  presidente  dell'organo  ad  un  professore   ordinario
          afferente alla struttura eletto dall'organo  stesso  ovvero
          nominato  secondo  modalita'  determinate  dallo   statuto;
          durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
          per una sola volta. La  partecipazione  all'organo  di  cui
          alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                  g) (Omissis); 
                  h) garanzia di una  rappresentanza  elettiva  degli
          studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f),  i)  e
          q), nonche' alle lettere f) e g)  del  presente  comma,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;» 
                «5. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1,
          lettera c), il Governo si attiene al principio  e  criterio
          direttivo dell'attribuzione di una quota non  superiore  al
          10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
          a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
          degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e  fondati  su:
          la produzione scientifica dei professori e dei  ricercatori
          successiva alla loro presa di servizio ovvero al  passaggio
          a diverso ruolo o fascia  nell'ateneo;  la  percentuale  di
          ricercatori a tempo determinato in servizio che  non  hanno
          trascorso   l'intero   percorso   di   dottorato    e    di
          post-dottorato, o, nel caso delle facolta'  di  medicina  e
          chirurgia, di scuola di  specializzazione,  nella  medesima
          universita'; la percentuale  dei  professori  reclutati  da
          altri atenei; la percentuale dei professori  e  ricercatori
          in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
          internazionali    e     comunitari;     il     grado     di
          internazionalizzazione del corpo docente.» 
                «5. La partecipazione ai  gruppi  e  ai  progetti  di
          ricerca  delle  universita',  qualunque   ne   sia   l'ente
          finanziatore, e lo svolgimento delle attivita'  di  ricerca
          presso le universita' sono riservati esclusivamente: 
                  a) ai professori  e  ai  ricercatori  universitari,
          anche a tempo determinato; 
                  b) ai titolari degli  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'art. 22; 
                  c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                  d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; 
                  e) al personale tecnico-amministrativo in  servizio
          a tempo indeterminato  presso  le  universita'  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                  f)   ai   dipendenti   di   altre   amministrazioni
          pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
          titolari di borse di studio o di ricerca  banditi  da  tali
          amministrazioni, enti o  imprese,  purche'  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi.» 
                «Art. 19 (Disposizioni in  materia  di  dottorato  di
          ricerca). - 1. All'art. 4 della legge  3  luglio  1998,  n.
          210, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2.  I  corsi  di  dottorato  di   ricerca   sono
          istituiti, previo  accreditamento  da  parte  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4"; 
                  b) al comma 5, lettera c): 
                    1) le parole: "comunque non inferiore alla  meta'
          dei dottorandi" sono soppresse; 
                    2) dopo le parole: "borse di studio da assegnare"
          sono  inserite   le   seguenti:   "e   dei   contratti   di
          apprendistato di cui all'art. 50 del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni,  da
          stipulare"; 
                  c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
                    "6-bis. E' consentita la frequenza congiunta  del
          corso di specializzazione medica e del corso  di  dottorato
          di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni"; 
                  d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                    "8-bis.  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e'
          abbreviato con le diciture: 'Dott. Ric'. ovvero 'Ph. D.'". 
                2. La disposizione di cui al numero 1) della  lettera
          b) del comma 1 del presente articolo acquista  efficacia  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  del
          Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio
          1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo
          comma 1 del presente articolo. 
                3. All'art. 2, primo comma,  della  legge  13  agosto
          1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, dopo le parole: "e'  collocato
          a domanda" sono inserite le  seguenti:  ",  compatibilmente
          con le esigenze dell'amministrazione,"; 
                  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non
          hanno  diritto  al  congedo  straordinario,  con  o   senza
          assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'  conseguito
          il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici  dipendenti
          che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
          anno accademico, beneficiando di detto congedo.  I  congedi
          straordinari e i connessi benefici in godimento  alla  data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  sono
          mantenuti".» 
              - Si riporta il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9
          gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo  2020,  n.  12,  («Disposizioni  urgenti  per
          l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
          dell'universita' e della ricerca.»), pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6: 
                «Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1.  Sono
          istituiti  il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della  ricerca  ed  e'  conseguentemente
          soppresso il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
          della ricerca.» 
              - Il decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113
          («Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»), e' pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188, S.O. n. 28. 
              - Si riporta l'art. 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  («Regolamento  recante
          disciplina per la definizione degli  ordinamenti  didattici
          delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica, a norma dell'art.  2  della  legge  21  dicembre
          1999,  n.  508.»),  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2005, n. 243: 
                «Art.  11  (Istituzioni  non  statali).  -  1.   Fino
          all'entrata in vigore del  regolamento  che  disciplina  le
          procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
          riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
          dell'art.  2,   comma   7,   lettera   g),   della   legge,
          l'autorizzazione a rilasciare i titoli di  Alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita,  con
          decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non  statali  gia'
          esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge.  A
          tale  fine,  le  istituzioni  interessate  presentano   una
          relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
          la conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
                2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del  CNAM,
          in ordine alla conformita'  dell'ordinamento  didattico,  e
          del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle  strutture  e
          del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A  tale
          fine il Comitato e' integrato con esperti del settore  fino
          ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'art. 1, comma 88, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662. 
                3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio  attivati
          e le altre attivita' formative sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
                4. Le istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico. 
              - Si riporta il comma 1, lettere b) ed e), dell'art.  3
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
          2010, n. 76, («Regolamento concernente la struttura  ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
          27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: 
                Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1.  L'Agenzia
          svolge le seguenti attivita': 
                  a) (omissis) 
                  b)  definisce  criteri   e   metodologie   per   la
          valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,
          delle strutture dell'universita' e degli enti di ricerca, e
          dei corsi di studio universitari, ivi compresi i  dottorati
          di  ricerca,  i  master  universitari  e   le   scuole   di
          specializzazione,  ai  fini  dell'accreditamento  periodico
          degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque  il
          contributo delle  procedure  di  auto-valutazione.  Per  le
          questioni didattiche e' promosso il  coinvolgimento  attivo
          degli studenti e dei loro  organismi  di  rappresentanza  e
          delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica; 
                  c) - d) (Omissis.) 
                  e)  elabora  e  propone  al  Ministro  i  requisiti
          quantitativi e qualitativi, in termini  di  risorse  umane,
          infrastrutturali e finanziarie stabili,  e  di  adeguatezza
          dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
          fini  dell'istituzione   fusione   o   federazione   ovvero
          soppressione  di  universita'  o  di  sedi  distaccate   di
          universita'  esistenti,  nonche'  per   l'attivazione,   la
          chiusura o  l'accorpamento  di  tutti  i  corsi  di  studio
          universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
          universitari e le scuole di specializzazione;» 
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   8
          febbraio 2013, n. 45, («Regolamento  recante  modalita'  di
          accreditamento delle  sedi  e  dei  corsi  di  dottorato  e
          criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da  parte
          degli  enti  accreditati.»),  e'  pubblicato  in   Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104. 
              - Il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato
          dal  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  con  delibera  15  dicembre  2020,  n.  74,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2021, n. 18. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  241/2021  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021,  2ª  Serie
          Speciale - Unione Europea n. 31. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  679/2016  del  Parlamento
          europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 luglio 2016, 2ª Serie Speciale - Unione Europea, n. 50, 
              - 
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              - Si riporta il  comma  5  dell'art.  154  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in  materia  di
          protezione dei dati personali») pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123: 
                «5. Fatti salvi i termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.  Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'
          procedere indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.
          Quando,  per  esigenze   istruttorie,   non   puo'   essere
          rispettato il  termine  di  cui  al  presente  comma,  tale
          termine puo' essere interrotto per  una  sola  volta  e  il
          parere deve essere reso definitivamente entro venti  giorni
          dal ricevimento degli elementi istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate.».