Art. 10 
 
                        Dottorato industriale 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo  3,  in  sede  di  accreditamento
iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento  della
qualificazione di «dottorato industriale»,  anche  come  parte  della
denominazione, per i  corsi  di  dottorato  attivati  sulla  base  di
convenzioni  o  consorzi  che  comprendano  anche  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma  2,  lettera  d),  che  svolgono  attivita'  di
ricerca e sviluppo. 
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) le modalita' di coordinamento delle attivita' di  ricerca  tra
le parti; 
    b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca  presso
l'impresa, nonche',  relativamente  ai  possibili  posti  coperti  da
dipendenti delle imprese, la  ripartizione  dell'impegno  complessivo
del dipendente e la durata del corso di dottorato; 
    c)  i  meccanismi  incentivanti  al   fine   di   promuovere   il
trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati  dell'attivita'
di ricerca da parte delle imprese convenzionate. 
  3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il  corso  di  dottorato
industriale riconoscono particolare  rilievo  alla  promozione  dello
sviluppo  economico  e  del  sistema   produttivo,   facilitando   la
progettazione congiunta in relazione alle tematiche della  ricerca  e
alle attivita' dei dottorandi. 
  4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato  industriale,  in
coerenza con  gli  indirizzi  definiti  in  sede  europea  e  con  le
strategie di sviluppo del sistema nazionale nonche' nel rispetto  dei
principi di cui all'articolo 1, possono: 
    a)  indicare  specifici  requisiti  per  lo   svolgimento   delle
attivita' di ricerca, quali l'interdisciplinarita', l'adesione a reti
internazionali e l'intersettorialita', con particolare riferimento al
settore delle imprese; 
    b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti  delle
imprese o degli enti convenzionati impegnati in attivita' di  elevata
qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento  della
relativa selezione. 
  5. Resta in ogni caso ferma la possibilita' di cui all'articolo  45
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare  contratti
di  apprendistato   finalizzati   alla   formazione   del   dottorato
industriale, garantendo  comunque  la  prevalenza  dell'attivita'  di
ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti
alle borse di  dottorato  ai  fini  del  computo  del  numero  minimo
necessario per l'attivazione del corso. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  l'art.  45  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183.»), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  giugno
          2015, n. 144, S.O. 34: 
                «Art. 45  (Apprendistato  di  alta  formazione  e  di
          ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
          attivita',   pubblici   o   privati,   con   contratto   di
          apprendistato per il  conseguimento  di  titoli  di  studio
          universitari e della alta formazione, compresi i  dottorati
          di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
          tecnici  superiori  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,  per
          attivita' di  ricerca,  nonche'  per  il  praticantato  per
          l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
          compresa tra i 18 e i 29 anni in  possesso  di  diploma  di
          istruzione   secondaria   superiore   o   di   un   diploma
          professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale integrato  da  un  certificato  di
          specializzazione  tecnica  superiore  o  del   diploma   di
          maturita'  professionale  all'esito   del   corso   annuale
          integrativo. 2. Il datore di lavoro che  intende  stipulare
          un contratto di cui al comma 1  sottoscrive  un  protocollo
          con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o
          con l'ente di  ricerca,  che  stabilisce  la  durata  e  le
          modalita', anche temporali, della formazione a  carico  del
          datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto
          di  cui  all'art.  46,  comma  1.  Il  suddetto  protocollo
          stabilisce,  altresi',  il  numero  dei  crediti  formativi
          riconoscibili a  ciascuno  studente  per  la  formazione  a
          carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
          formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite  di
          cui all'art. 2, comma  147,  del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286.  I  principi  e  le  modalita'  di
          attribuzione dei crediti formativi  sono  definiti  con  il
          decreto di cui all'art. 46, comma 1. La formazione  esterna
          all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a  cui  lo
          studente e' iscritto e nei percorsi di  istruzione  tecnica
          superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60  per
          cento  dell'orario  ordinamentale.  3.  Per   le   ore   di
          formazione svolte nella istituzione formativa il datore  di
          lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
          di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta
          al lavoratore una retribuzione pari  al  10  per  cento  di
          quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le  diverse
          previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione
          e la durata del periodo di apprendistato per  attivita'  di
          ricerca o per percorsi di alta formazione e'  rimessa  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i
          soli profili che  attengono  alla  formazione,  sentite  le
          associazioni  territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e
          le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle
          in possesso di riconoscimento  istituzionale  di  rilevanza
          nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  promozione
          delle  attivita'   imprenditoriali,   del   lavoro,   della
          formazione,   della   innovazione   e   del   trasferimento
          tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali
          di  cui  al  comma  4,  l'attivazione   dei   percorsi   di
          apprendistato di alta formazione e ricerca e'  disciplinata
          dalle disposizioni del decreto di cui all'art. 46, comma 1.
          Sono fatte salve fino alla  regolamentazione  regionale  le
          convenzioni stipulate dai datori di  lavoro  o  dalle  loro
          associazioni  con  le  universita',  gli  istituti  tecnici
          superiori e le altre istituzioni formative  o  di  ricerca,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».