Art. 10 Dottorato industriale 1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalita' di coordinamento delle attivita' di ricerca tra le parti; b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca presso l'impresa, nonche', relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attivita' di ricerca da parte delle imprese convenzionate. 3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attivita' dei dottorandi. 4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonche' nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono: a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, quali l'interdisciplinarita', l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialita', con particolare riferimento al settore delle imprese; b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attivita' di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione. 5. Resta in ogni caso ferma la possibilita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attivita' di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. 34: «Art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'art. 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».