Art. 11 
 
                  Dottorati di interesse nazionale 
 
  1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di  interesse
nazionale e ne prevede le modalita' di cofinanziamento. 
  2. Si definisce di interesse nazionale un corso  di  dottorato  che
presenta i seguenti requisiti: 
    a) contribuisce in modo comprovato al  progresso  della  ricerca,
anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle  aree
prioritarie  di  intervento  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, ivi compresi  quelli  connessi  alla  valorizzazione  dei
corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione  e  per
il patrimonio  culturale,  ovvero  del  Programma  nazionale  per  la
ricerca o dei relativi Piani nazionali; 
    b) prevede,  gia'  in  fase  di  accreditamento,  la  stipula  di
convenzioni o la  costituzione  di  consorzi  fra  piu'  Universita',
nonche' con istituzioni  di  ricerca  di  alta  qualificazione  e  di
riconosciuto livello internazionale, anche estere, che  prevedono  la
effettiva condivisione delle attivita' formative  e  di  ricerca,  le
modalita' di regolazione delle  forme  di  sostegno  finanziario,  le
modalita' di scambio e di mobilita' dei docenti e dei  dottorandi  ed
eventuali forme di co-tutela; 
    c) prevede, gia' in fase di accreditamento, il coordinamento e la
progettazione congiunta delle attivita' di  ricerca  tra  almeno  una
Universita' e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
per  realizzare  percorsi  formativi  di  elevata  qualificazione   e
consentire  l'accesso  a  infrastrutture  di  ricerca   idonee   alla
realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; 
    d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno  trenta  borse
di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo  9,
comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno  alle  attivita'
di ricerca e formazione del dottorando e' incrementata, a valere  sul
cofinanziamento ministeriale, in  misura  pari  al  venti  per  cento
dell'importo della borsa. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse  di
studio per il dottorato di interesse nazionale con  le  modalita'  di
cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di  una
commissione formata  in  modo  da  assicurare  la  partecipazione  di
componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.