Art. 12 Diritti e doveri dei dottorandi 1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, puo' autorizzare il dottorando a svolgere attivita' retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilita' delle medesime attivita' con il proficuo svolgimento delle attivita' formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima. 2. Per ciascun dottorando e' ordinariamente previsto lo svolgimento di attivita' di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero. 3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attivita' di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonche', entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. Per le attivita' di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 4. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi. 5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attivita' di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4. 6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio e' erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima. 8. I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Note all'art. 12: - Si riporta il comma 1, lettera b), dell'art. 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2003, n. 160: «Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: a) (omissis) b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;» - Si riporta il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1995, n. 198, S.O. n. 106: «26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.» - Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229: «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti [1]. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.» - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 («Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.