Art. 12 
 
                   Diritti e doveri dei dottorandi 
 
  1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo  e  a  tempo
pieno, ferme restando le disposizioni di cui al  comma  4  e  di  cui
all'articolo 10, comma  2,  lettera  b).  Il  collegio  dei  docenti,
secondo  modalita'  definite  dai   regolamenti   di   ateneo,   puo'
autorizzare  il  dottorando  a  svolgere  attivita'  retribuite   che
consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del
dottorato, previa valutazione  della  compatibilita'  delle  medesime
attivita' con il  proficuo  svolgimento  delle  attivita'  formative,
didattiche e di ricerca del corso  di  dottorato.  I  regolamenti  di
ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando,
compatibile con la borsa di studio e, in  ogni  caso,  non  superiore
all'importo della borsa medesima. 
  2. Per ciascun dottorando e' ordinariamente previsto lo svolgimento
di attivita' di ricerca e formazione, coerenti  con  il  progetto  di
dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero. 
  3.  I  dottorandi  possono  svolgere,  come  parte  integrante  del
progetto formativo, previo nulla osta  del  collegio  dei  docenti  e
senza incremento dell'importo della borsa  di  studio,  attivita'  di
tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea  e  di
laurea magistrale, nonche', entro  il  limite  di  quaranta  ore  per
ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa.  Per  le
attivita' di cui al presente comma, ai  dottorandi  sono  corrisposti
gli  assegni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 
  4. La borsa di studio del  dottorato  di  ricerca  e'  soggetta  al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione  separata  ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo
a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle  tutele  e  dei
diritti connessi. 
  5.  I  dipendenti  pubblici  ammessi  a  un  corso   di   dottorato
beneficiano,  per  il  periodo   di   durata   normale   del   corso,
dell'aspettativa  prevista  dalla  contrattazione  collettiva  o,  se
dipendenti in regime di diritto pubblico, del  congedo  straordinario
per   motivi   di   studio,   compatibilmente   con    le    esigenze
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13  agosto
1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia,
solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di  dottorato,  a
prescindere dall'ambito disciplinare.  Rimane  fermo  il  diritto  al
budget per l'attivita' di ricerca svolta in Italia  e  all'estero  di
cui all'articolo 9, comma 4. 
  6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per
il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29  marzo  2012,
n. 68. 
  7.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme  a  tutela  della
genitorialita' di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del 23 ottobre  2007,  n.  247,  i  dottorandi  in  congedo
mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di
sospensione, la  borsa  di  studio  e'  erogata  alla  ripresa  della
frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della
borsa di studio medesima. 
  8.  I  regolamenti  di  ateneo  prevedono  una  rappresentanza  dei
dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei  problemi
didattici e organizzativi. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il comma 1, lettera b), dell'art.  1,  del
          decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  luglio   2003,   n.   170
          («Conversione   in   legge,    con    modificazioni,    del
          decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,  recante  disposizioni
          urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
          materia  di   abilitazione   all'esercizio   di   attivita'
          professionali»)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          luglio 2003, n. 160: 
                «Art. 1 (Iniziative per il  sostegno  degli  studenti
          universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di
          sopperire  alla  indifferibile  esigenza   di   incentivare
          l'impegno didattico dei professori e  dei  ricercatori,  di
          assicurare un adeguato livello di  servizi  destinati  agli
          studenti, di potenziare la mobilita'  internazionale  degli
          studenti stessi, di incentivare le iscrizioni  a  corsi  di
          studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
          incrementare  il  numero  dei  giovani  dotati  di  elevata
          qualificazione scientifica, il Fondo previsto  nello  stato
          di    previsione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca per le  finalita'  di  cui
          agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre  1999,  n.  370,
          assume la denominazione  di  «Fondo  per  il  sostegno  dei
          giovani e per favorire la mobilita' degli  studenti»  e,  a
          decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra  gli  atenei  in
          base a criteri e  modalita'  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane  ed  il   Consiglio   nazionale   degli   studenti
          universitari, per il perseguimento dei seguenti  obiettivi,
          ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
          del decreto-legge 25 settembre 2002,  n.  212,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: 
                  a) (omissis) 
                  b) assegnazione agli studenti capaci e  meritevoli,
          iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole  di
          specializzazione per le professioni forensi,  delle  scuole
          di  specializzazione  per  gli  insegnanti   della   scuola
          secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca,  di  assegni
          per l'incentivazione delle attivita'  di  tutorato  di  cui
          all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n.  341,  nonche'
          per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e  di
          recupero;» 
              - Si riporta il comma 26  dell'art.  2  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335 («Ripubblicazione del testo della legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  recante:  "Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare".»),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1995, n.  198,  S.O.  n.
          106: 
                «26. A decorrere dal  1  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.» 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 13  agosto  1984,  n.
          476 («Norma in materia di borse di studio  e  dottorato  di
          ricerca nelle  Universita'.»),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229: 
                «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
          dottorato   di   ricerca   e'    collocato    a    domanda,
          compatibilmente con le  esigenze  dell'amministrazione,  in
          congedo straordinario per motivi di  studio  senza  assegni
          per il periodo di durata  del  corso  ed  usufruisce  della
          borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In
          caso di ammissione a corsi di dottorato  di  ricerca  senza
          borsa di studio, o di rinuncia a questa,  l'interessato  in
          aspettativa    conserva    il    trattamento     economico,
          previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il  conseguimento  del
          dottorato di ricerca, cessi il  rapporto  di  lavoro  o  di
          impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
          del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta  la
          ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
          periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con  o
          senza assegni,  i  pubblici  dipendenti  che  abbiano  gia'
          conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i  pubblici
          dipendenti che siano stati iscritti a  corsi  di  dottorato
          per  almeno  un  anno  accademico,  beneficiando  di  detto
          congedo. I congedi straordinari e i  connessi  benefici  in
          godimento alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione sono mantenuti [1]. 
                Le norme di cui al  presente  articolo  si  applicano
          anche   al    personale    dipendente    dalle    pubbliche
          amministrazioni disciplinato in base all'art. 2, commi 2  e
          3, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in
          riferimento all'aspettativa prevista  dalla  contrattazione
          collettiva. 
                Il periodo di congedo straordinario e' utile ai  fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza.» 
              -  Il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,   n.   68
          («Revisione della normativa  di  principio  in  materia  di
          diritto  allo   studio   e   valorizzazione   dei   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere  a),  secondo
          periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e
          secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
          3, lettera  f),  e  al  comma  6.»),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni  di
          cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26  marzo
          2001, n. 151,  a  tutela  e  sostegno  della  maternita'  e
          paternita' nei confronti delle  lavoratrici  iscritte  alla
          gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della  legge
          8  agosto  1995,  n.  335)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.