Art. 13 
 
         Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato 
 
  1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con: 
    a) fondi propri; 
    b) fondi del Ministero a  valere  sulle  linee  di  finanziamento
previste a legislazione vigente; 
    c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative  di
cui all'articolo 3, comma 2; 
    d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati; 
    e)   bandi   competitivi   a   livello   nazionale,   europeo   e
internazionale. 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  ripartito
annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti  criteri
generali: 
    a) produttivita' e qualita' dell'attivita' di ricerca svolta  dai
docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca; 
    b) grado di internazionalizzazione  del  dottorato,  rilevato  in
base  alla  proporzione  di  dottorandi  o  di  docenti   provenienti
dall'estero e in base alla valorizzazione dei  periodi  di  frequenza
all'estero; 
    c) attrattivita' del dottorato misurata sulla base del numero  di
dottorandi ammessi al  corso  che  non  hanno  conseguito  la  laurea
magistrale nella medesima sede o  in  sedi  con  essa  consorziate  o
convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2; 
    d) dotazione  di  servizi,  risorse  infrastrutturali  e  risorse
finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi,  anche  a
seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei; 
    e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca; 
    f) attivita'  di  valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca,
svolte dai membri del collegio dei  docenti,  dai  dottorandi  e  dai
dottori di ricerca che  hanno  conseguito  il  titolo,  adeguatamente
documentate con  modalita'  che  consentono  all'ANVUR  di  valutarne
l'impatto; 
    g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni; 
    h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente  al  corso
frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi. 
  3. Nell'ambito delle  assegnazioni  annuali  per  le  attivita'  di
formazione successive al conseguimento della  laurea  magistrale,  il
Ministero puo' destinare una quota dei fondi disponibili a una o piu'
delle seguenti finalita': 
    a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai  dottorati
d'interesse nazionale di cui all'articolo 11; 
    b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui  all'articolo  3,
comma 2.