Art. 14 Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Universita', ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente. 2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Universita' deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Note all'art. 14: - Si riporta il comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: «Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'). - 1. Per i fini di cui all'art. 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi: a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004 (Definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con gli allegati A, B, C, per l'anno accademico 2004-2005) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004, n. 109. - Si riporta il comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».