Art. 14 
 
     Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato 
 
  1. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento
e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori
di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30
aprile 2004, adottato ai sensi del  comma  2  del  medesimo  articolo
1-bis, le specifiche informazioni  sulle  pubblicazioni  scientifiche
realizzate durante il corso di dottorato, ivi  compresa  la  tesi  di
dottorato e, successivamente al primo quinquennio  dal  conseguimento
del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore
decreto adottato ai sensi  dello  stesso  articolo  1-bis,  comma  2,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si  provvede
alla  individuazione  specifica  di  tali  dati,  che  devono  essere
trasmessi  alla  predetta  Anagrafe  dalle   Universita',   ed   alla
identificazione delle misure tecniche e  organizzative  nel  rispetto
della normativa vigente. 
  2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi,
l'Universita' deposita copia della stessa,  in  formato  elettronico,
nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad  accesso
aperto. Previa  autorizzazione  del  collegio  dei  docenti,  possono
essere rese indisponibili parti della tesi in relazione  all'utilizzo
di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in  materia.  Resta
fermo  l'obbligo  del  deposito  della  tesi  presso  le  biblioteche
nazionali centrali di Roma e di Firenze. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  il  comma   1   dell'art.   1-bis   del
          decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105   convertito   con
          modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n.
          170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli
          enti  di  ricerca  nonche'  in  materia   di   abilitazione
          all'esercizio  di  attivita'  professionali»),   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: 
                «Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e  dei
          laureati delle  universita').  -  1.  Per  i  fini  di  cui
          all'art.   1,   presso   il   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  e'  istituita,  entro  un
          anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   nell'ambito   delle
          ordinarie risorse di bilancio, e  comunque  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica,   l'Anagrafe
          nazionale degli studenti e dei laureati delle  universita',
          avente, in particolare, i seguenti obiettivi: 
                  a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
                  b)   promuovere   la    mobilita'    nazionale    e
          internazionale  degli  studenti  agevolando  le   procedure
          connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
                  c) fornire elementi  di  orientamento  alle  scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          dei  laureati  e  sui  fabbisogni  formativi  del   sistema
          produttivo e dei servizi; 
                  d) individuare idonei interventi di  incentivazione
          per sollecitare la domanda e lo sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
                  e)  supportare   i   processi   di   accreditamento
          dell'offerta  formativa   del   sistema   nazionale   delle
          istituzioni universitarie; 
                  f) monitorare e sostenere le  esperienze  formative
          in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi.». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  30  aprile   2004
          (Definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di
          ammissione  degli  studenti  ai  corsi  di  laurea  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2  agosto
          1999, n.  264,  con  gli  allegati  A,  B,  C,  per  l'anno
          accademico  2004-2005)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 maggio 2004, n. 109. 
              -  Si  riporta  il  comma   2   dell'art.   1-bis   del
          decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105   convertito   con
          modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n.
          170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli
          enti  di  ricerca  nonche'  in  materia   di   abilitazione
          all'esercizio  di  attivita'  professionali»),   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: 
                «2. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  propri  decreti,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  individua,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
          nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
          Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che
          devono  essere  presenti  nei  sistemi  informativi   delle
          universita' e da trasmettere periodicamente, con  modalita'
          telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».