Art. 15 
 
Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale
                             e coreutica 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento, con decreto del Ministro sono definite le  modalita'  di
accreditamento dei corsi di dottorato di  ricerca  delle  Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 5,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 508. 
  2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono
attivati dalle istituzioni di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dalle Istituzioni non statali
gia' autorizzate al rilascio  di  titoli  di  diploma  accademico  di
secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il comma 5  dell'art.  2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati»)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
                «5. Le istituzioni di cui all'art. 1  istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle predette istituzioni si applica il comma 5  dell'art.
          9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la  funzione
          pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per  l'alta
          formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art.  3,
          sono dichiarate le equipollenze  tra  i  titoli  di  studio
          rilasciati ai sensi della presente  legge  e  i  titoli  di
          studio universitari al fine  esclusivo  dell'ammissione  ai
          pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche  funzionali
          del pubblico impiego per  le  quali  ne  e'  prescritto  il
          possesso.». 
              - Si riporta il comma 1  dell'art.  2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati»)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
                «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale). - 1. Le Accademie di belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di  alta  cultura  cui  l'art.  33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento.». 
              - Si porta l'art. 11 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212
          («Regolamento recante disciplina per la  definizione  degli
          ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2  della
          legge 21 dicembre 1999, n. 508.») pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: 
                «Art.  11  (Istituzioni  non  statali).  -  1.   Fino
          all'entrata in vigore del  regolamento  che  disciplina  le
          procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
          riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
          dell'art.  2,   comma   7,   lettera   g),   della   legge,
          l'autorizzazione a rilasciare i titoli di  Alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita,  con
          decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non  statali  gia'
          esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge.  A
          tale  fine,  le  istituzioni  interessate  presentano   una
          relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
          la conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
                2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del  CNAM,
          in ordine alla conformita'  dell'ordinamento  didattico,  e
          del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle  strutture  e
          del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A  tale
          fine il Comitato e' integrato con esperti del settore  fino
          ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'art. 1, comma 88, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662. 
                3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio  attivati
          e le altre attivita' formative sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
                4. Le istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico.».