Art. 17 Disposizioni finali e transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. 2. Restano validi gli accreditamenti gia' concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Universita' e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato. 4. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.
Note all'art. 17: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.