Art. 17 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  cessano  di  avere   efficacia   le   disposizioni   del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. 
  2. Restano validi gli accreditamenti gia' concessi, fino al termine
della  relativa  scadenza   quinquennale,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, le Universita' e i soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato. 
  4. Nel periodo di attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza la  domanda  di  accreditamento  dei  corsi  di  dottorato
coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e  in  particolare  dei
corsi di dottorato di cui all'articolo 11,  dei  corsi  di  dottorato
innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi  di  dottorato
innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla
richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio  destinate
a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su  conforme  parere
dell'ANVUR, adotta la  decisione  di  accreditamento  di  tali  corsi
unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio. 
 
          Note all'art. 17: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8  febbraio  2013,  n.  45
          (Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi
          e dei corsi di dottorato e criteri per la  istituzione  dei
          corsi di dottorato da  parte  degli  enti  accreditati)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.