Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro e per Ministero, il Ministro  dell'universita'  e
della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    b) per  Universita',  le  universita'  italiane,  statali  e  non
statali  legalmente  riconosciute,  ivi  compresi  gli  istituti   di
istruzione universitaria a ordinamento speciale; 
    c) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286,  nonche'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il comma 138 dell'art. 2 del decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 («Disposizioni urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria.»),  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230: 
                «138.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna
          della qualita' delle attivita' delle  universita'  e  degli
          enti  di  ricerca  pubblici  e   privati   destinatari   di
          finanziamenti pubblici, sulla base di un programma  annuale
          approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca; b)
          indirizzo, coordinamento e  vigilanza  delle  attivita'  di
          valutazione demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna
          degli atenei  e  degli  enti  di  ricerca;  c)  valutazione
          dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio  2010,  n.  76,   («Regolamento   concernente   la
          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), adottato ai sensi  dell'art.  2,  comma  140,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»),  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio  2010,  n.  122,
          S.O. n. 109.