Art. 3 
 
          Soggetti che possono richiedere l'accreditamento 
 
  1.  Il   Ministro   dispone,   su   conforme   parere   dell'ANVUR,
l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti  dalle  Universita',
in coerenza con gli Standard e le Linee  guida  condivisi  a  livello
europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale,  qualificata
e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente
riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il
dottorato. 
  2. Le Universita' possono richiedere l'accreditamento dei  corsi  e
delle relative sedi anche in forma associata mediante la  stipula  di
convenzioni o la costituzione di consorzi, che  possono  essere  sede
amministrativa dei corsi, con uno o piu' dei seguenti soggetti: 
    a)  altre  Universita'  italiane  o   universita'   estere,   con
possibilita' di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; 
    b) enti di ricerca pubblici o  privati,  italiani  o  esteri,  in
possesso  di  requisiti  di  elevata   qualificazione   culturale   e
scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; 
    c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, accreditate  ai  sensi  dell'articolo  15  del
presente regolamento, con possibilita' di rilascio del titolo  finale
multiplo o congiunto; 
    d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata  attivita'
di ricerca e sviluppo; 
    e)   pubbliche   amministrazioni,   istituzioni    culturali    e
infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero  di
innovazione. 
  3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di
dottore di  ricerca,  ai  sensi  dell'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si  applicano  le
procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle  sedi  di
cui al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il comma  1  all'art.  2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, («Riforma delle Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati»), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
                «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale). - 1. Le Accademie di belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di  alta  cultura  cui  l'art.  33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento.». 
              - Si riporta l'art. 74 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  («Riordinamento  della
          docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa   e   didattica.»),
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio  1980,  n.  209,
          S.O. 
                «Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze).  -  Coloro
          che abbiano conseguito presso le universita'  non  italiane
          il titolo di dottore di ricerca  o  analoga  qualificazione
          accademica possono chiederne il riconoscimento con  domanda
          diretta al Ministero della pubblica istruzione. 
                La  domanda  dovra'  essere  corredata   dai   titoli
          attestanti le attivita' di ricerca e  dai  lavori  compiuti
          presso le universita' non italiane. 
                L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del
          Ministro della pubblica istruzione su conforme  parere  del
          Consiglio universitario nazionale. 
                Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   con   suo
          decreto, su conforme  parere  del  Consiglio  universitario
          nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze  con  il
          titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento
          scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
          dalla  Scuola  normale  superiore  di  Pisa,  dalla  Scuola
          superiore di studi universitari  e  di  perfezionamento  di
          Pisa,  dalla  Scuola  internazionale  superiore  di   studi
          avanzati di Trieste e da altre scuole italiane  di  livello
          post-universitario e che siano  assimilabili  ai  corsi  di
          dottorato di ricerca per strutture, ordinamento,  attivita'
          di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato  di  titoli
          annualmente rilasciati. 
                In  attesa  del   riordinamento   delle   Scuole   di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  scientifico  post
          laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n.
          28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri
          studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso  di
          dottorato di ricerca. 
                Le borse di studio hanno la durata  massima  prevista
          per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento  o
          di specializzazione per il quale sono utilizzati. 
                Chi abbia usufruito di una borsa  di  studio  per  un
          corso di dottorato di  ricerca,  di  perfezionamento  o  di
          specializzazione non puo' chiedere di fruirne  una  seconda
          volta, anche se per titolo diverso.».