Art. 3 Soggetti che possono richiedere l'accreditamento 1. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Universita', in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato. 2. Le Universita' possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o piu' dei seguenti soggetti: a) altre Universita' italiane o universita' estere, con possibilita' di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilita' di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attivita' di ricerca e sviluppo; e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione. 3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.
Note all'art. 3: - Si riporta il comma 1 all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.». - Si riporta l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. «Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.».