Art. 4 
 
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
                               ricerca 
 
  1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e  delle
sedi di dottorato: 
    a) il rispetto dei seguenti criteri  relativi  alla  composizione
del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio
di genere: 
      1) il collegio del dottorato e' costituito da un numero  minimo
di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di  dottorati  attivati
dalle Scuole superiori  di  istruzione  universitaria  a  ordinamento
speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con
gli obiettivi formativi del corso. Il  collegio  e'  costituito,  per
almeno la meta' dei componenti, da professori universitari  di  ruolo
di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori  di
ruolo di Universita' o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso  di
dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca,  anche  da
ricercatori  appartenenti  ai  ruoli   di   dirigenti   di   ricerca,
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando  la
quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti
al  collegio  di  dottorato  devono  essere  in   possesso   di   una
qualificazione  scientifica  attestata  sulla  base   dei   requisiti
necessari  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l'accesso   alle
funzioni di professore di  seconda  fascia  e  i  professori  di  una
qualificazione  scientifica  attestata  sulla  base   dei   requisiti
necessari  previsti  per  l'accesso  alle  funzioni  del   ruolo   di
appartenenza; 
      2) i componenti dei collegi appartenenti a universita'  o  enti
di ricerca esteri devono essere  in  possesso  almeno  dei  requisiti
minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso  alle  funzioni
di professore di seconda fascia; 
      3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una
elevata  qualificazione  scientifica,  attestata   sulla   base   dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l'accesso   alle
funzioni di professore di prima fascia; 
      4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e  3,  possono
far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo
della  composizione  complessiva  del  medesimo,  esperti,  pur   non
appartenenti a Universita' o enti pubblici di ricerca, in possesso di
elevata e comprovata qualificazione scientifica  o  professionale  in
ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del  corso  di
dottorato; 
    b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine e' richiesto: 
      1)  salvo  che  per   le   Scuole   superiori   di   istruzione
universitaria a ordinamento speciale, la disponibilita', per  ciascun
ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno  quattro
borse di studio per  corso  di  dottorato  attivato,  escludendo  dal
computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o  in
consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato  tale
disponibilita' non puo' essere inferiore a tre; 
      2) nel caso di dottorati attivati  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, da due soggetti,  ciascuno  finanzia  almeno  due  borse  di
studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che e' sede
amministrativa del corso finanzia almeno due borse  e  ciascun  altro
soggetto ne finanzia almeno una; 
    c) congrui e stabili  finanziamenti  per  la  sostenibilita'  del
corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilita'  di
borse di studio e al sostegno dell'attivita' dei dottorandi; 
    d) strutture operative e scientifiche, specifiche e  qualificate,
per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  studio  e  di  ricerca  dei
dottorandi, adeguate al numero  di  borse  di  studio  previste,  ivi
inclusi, in relazione alle specificita' proprie del corso,  strutture
di  carattere  assistenziale,  laboratori  scientifici,  un  adeguato
patrimonio biblioteconomico, banche dati e  risorse  per  il  calcolo
elettronico; 
    e) attivita' di ricerca avanzata e attivita' di alta  formazione,
anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori  o
di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo; 
    f) attivita', anche in comune tra piu'  corsi  di  dottorato,  di
formazione interdisciplinare, multidisciplinare e  transdisciplinare,
di perfezionamento linguistico e informatico, nonche'  attivita'  nel
campo  della  didattica,  della  gestione  della  ricerca   e   della
conoscenza dei sistemi di ricerca  europei  e  internazionali,  della
valorizzazione  e  disseminazione  dei  risultati,  della  proprieta'
intellettuale e dell'accesso aperto  ai  dati  e  ai  prodotti  della
ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrita'; 
    g) un sistema di assicurazione della qualita' della progettazione
e della gestione della formazione dottorale  conforme  agli  Standard
per   l'assicurazione   della   qualita'   nello    Spazio    europeo
dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR. 
  2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano  anche  ai  dottorati
attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi,  i  soggetti
partecipanti garantiscono ai  dottorandi,  in  maniera  continuativa,
l'effettiva condivisione delle strutture e delle  attivita'  di  alta
formazione e di ricerca,  e  prevedono  attivita'  formative  comuni,
anche a rotazione tra le sedi. 
  3. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto  dei  criteri
di cui al presente regolamento, nonche' in considerazione degli esiti
del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  16,  dei   dati   contenuti
nell'Anagrafe di  cui  all'articolo  14  e  di  quelli  raccolti  nei
procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto  conto
in  particolare  delle  linee  generali  di  indirizzo   al   sistema
universitario e degli Standard  per  l'assicurazione  della  qualità
nello  Spazio  europeo  dell'istruzione  superiore  (EHEA),  aggiorna
periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e  la  valutazione
dei corsi di dottorato e le relative linee guida.