Art. 5 
 
                Accreditamento dei corsi e delle sedi 
 
  1. Il sistema dell'accreditamento si  articola  nell'autorizzazione
iniziale ad attivare corsi di dottorato e  nell'accreditamento  delle
sedi ove questi si svolgono, nonche' nella verifica  periodica  della
permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le  modalita'  di
cui al presente regolamento. 
  2. La  domanda  di  accreditamento,  presentata  al  Ministero  dai
soggetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  e  corredata  dalla
documentazione  attestante  il  possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i  quali  e'
richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento  puo'  avere
ad oggetto  anche  singoli  curricula  di  corsi  di  dottorato  gia'
accreditati. 
  3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la  domanda  di  accreditamento
entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere
motivato   in   ordine   alla   sussistenza   dei    requisiti    per
l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro  il  quale  il
soggetto  richiedente  puo'  comunicare  eventuali   osservazioni   o
chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR puo'  avvalersi,  anche
per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4, lettera d),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,  n.  76,  e
puo' disporre visite  in  loco;  in  tal  caso,  il  termine  per  la
valutazione della domanda di accreditamento puo' essere prorogato per
un massimo di trenta giorni. Con decreto del  Ministro,  adottato  su
conforme parere dell'ANVUR, si dispone  in  ordine  alla  domanda  di
accreditamento. Il decreto di accreditamento e' trasmesso al soggetto
richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione. 
  4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata  quinquennale.
Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di  cui  al
comma 5, l'accreditamento e' valutato, ai fini della conferma o della
revoca del medesimo, nei casi di  modifica  della  denominazione  dei
corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti,  in  misura
superiore al venticinque per cento rispetto  a  quella  iniziale  del
ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo   4   per   ciascun
componente del collegio. 
  5. Le attivita' di monitoraggio e valutazione periodica  verificano
la  permanenza  dei  requisiti  per  l'accreditamento  dei  corsi  di
dottorato  di  cui  all'articolo  4.  Tali  attivita'   sono   svolte
dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati  dell'attivita'
di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei  soggetti
accreditati, puo' disporre anche visite in loco effettuate da esperti
esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali  dei
corsi. L'attivita' di valutazione periodica  puo'  essere  effettuata
nell'ambito  dell'accreditamento  periodico   della   sede   di   cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  n.
19, tenendo  conto  della  specificita'  della  formazione  dottorale
rispetto al primo e secondo  ciclo  universitario.  Alla  valutazione
periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole  superiori  di
istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica  anche  la
disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse,
definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19. 
  6. L'accertamento del venir  meno  di  uno  o  piu'  dei  requisiti
richiesti   comporta,   previo   contraddittorio   con   i   soggetti
interessanti negli stessi termini  di  cui  al  comma  3,  la  revoca
dell'accreditamento, disposta con decreto  del  Ministro,  su  parere
conforme  dell'ANVUR,  tenendo  conto  anche   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,  n.  76.  Il  soggetto
destinatario  della  revoca  interrompe,   con   effetto   immediato,
l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato,  fermo  restando
il completamento dei corsi gia' attivati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il comma 4, lettera d), dell'art.  12  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  1°   febbraio   2010,   n.   76   («Regolamento
          concernente la struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma  140,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286.»),
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio  2010,  n.  122,
          S.O. n. 109: 
                «4.  Il  Consiglio  direttivo  dispone  la   graduale
          attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima
          applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento,
          adotta uno o piu' regolamenti concernenti: 
                  a) - c) (omissis) 
                  d)  la  stipula,  con   il   relativo   trattamento
          economico, ai sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione,
          che  sono  conferiti,   previa   delibera   del   Consiglio
          direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani  e  stranieri
          nei settori  di  competenza  dell'Agenzia,  in  numero  non
          superiore complessivamente a cinquanta unita';». 
              - Si  riporta  il  comma  3  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,   («Valorizzazione
          dell'efficienza    delle    universita'    e    conseguente
          introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione  di
          risorse pubbliche sulla base di criteri  definiti  ex  ante
          anche   mediante   la   previsione   di   un   sistema   di
          accreditamento   periodico   delle   universita'    e    la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'art. 5, comma 1,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240.»), pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
          8 marzo 2012, n. 57: 
                «3. Per accreditamento periodico  delle  sedi  e  dei
          corsi di studio si intende la  verifica  dei  requisiti  di
          qualita', di efficienza  e  di  efficacia  delle  attivita'
          svolte.  L'accreditamento  periodico  avviene  con  cadenza
          almeno quinquennale per le sedi e almeno  triennale  per  i
          corsi  di  studio  ed  e'  basato  sulla   verifica   della
          persistenza dei requisiti di cui al comma 2,  su  ulteriori
          indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti  della
          valutazione di cui agli articoli 9 e 10.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,
          («Valorizzazione  dell'efficienza   delle   universita'   e
          conseguente  introduzione  di  meccanismi  premiali   nella
          distribuzione di risorse pubbliche sulla  base  di  criteri
          definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
          di  accreditamento  periodico  delle   universita'   e   la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'art. 5, comma 1,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre  2010,  n.  240.»),  e'  pubblicato  in   Gazzetta
          Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57. 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio
          2010, n. 76 («Regolamento concernente la  struttura  ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
          27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: 
                «2.  L'Agenzia  rende  pubblici  i  risultati   delle
          proprie analisi e valutazioni. Le  istituzioni  interessate
          possono chiedere motivatamente, per una sola volta e  sulla
          base di  procedure  disciplinate  dai  regolamenti  di  cui
          all'art. 12, comma 4, lettera a), il riesame  dei  rapporti
          di valutazione approvati dall'Agenzia.».