Art. 5 Accreditamento dei corsi e delle sedi 1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonche' nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalita' di cui al presente regolamento. 2. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali e' richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento puo' avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato gia' accreditati. 3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente puo' comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR puo' avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e puo' disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento puo' essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento e' trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione. 4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento e' valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio. 5. Le attivita' di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attivita' sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attivita' di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, puo' disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attivita' di valutazione periodica puo' essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificita' della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. Alla valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica anche la disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse, definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 6. L'accertamento del venir meno di uno o piu' dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi gia' attivati.
Note all'art. 5: - Si riporta il comma 4, lettera d), dell'art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: «4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o piu' regolamenti concernenti: a) - c) (omissis) d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita';». - Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57: «3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, («Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57. - Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. n. 109: «2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.».