Art. 6 
 
     Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato 
 
  1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre
anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7. 
  2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula,  nonche'
la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere  alle
tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato,  riferite
ad ambiti ampi e chiaramente definiti. 
  3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e  il
coordinatore. 
  4. Il collegio dei docenti e' preposto alla  progettazione  e  alla
realizzazione del corso di dottorato. Ogni  componente  del  collegio
puo' partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile
partecipare  a  un  ulteriore  collegio  unicamente  ove  questo   si
riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi  i  corsi  di  dottorato
industriale di  cui  all'articolo  10  e  i  corsi  di  dottorato  di
interesse nazionale di cui all'articolo 11.  Nel  caso  di  dottorati
attivati  da  istituti  di  istruzione  universitaria  a  ordinamento
speciale e' possibile la partecipazione  a  due  collegi  relativi  a
corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto. 
  5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Universita'
e degli enti pubblici di  ricerca  al  collegio  dei  docenti  di  un
dottorato attivato da un soggetto diverso da quello  di  appartenenza
e' subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza. 
  6. Il coordinamento del collegio  dei  docenti  e'  affidato  a  un
professore di prima fascia a tempo  pieno  o,  in  caso  di  motivata
indisponibilita', a un professore di seconda  fascia  a  tempo  pieno
avente i requisiti previsti dall'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),
numero 3). La funzione di coordinatore puo' essere esercitata  in  un
solo collegio a livello nazionale. L'attivita' didattica, di tutorato
scientifico o aziendale e di  supervisione  di  tesi,  certificata  e
svolta dai professori  e  ricercatori  universitari  nell'ambito  dei
corsi  di  dottorato,   concorre   all'adempimento   degli   obblighi
istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o  piu'
co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza  accademica,  scelti
dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purche'  almeno  uno
in possesso dei requisiti richiesti per  i  componenti  del  collegio
medesimo. 
  7. Le Universita' possono  organizzare  i  corsi  di  dottorato  in
Scuole di dottorato, alle quali e' rimesso il coordinamento dei corsi
e la gestione delle attivita' comuni. Nei casi  di  cui  al  presente
comma, la titolarita' dei corsi e l'accreditamento dei corsi e  delle
sedi di dottorato resta in capo alle Universita'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010,  n.
          240 («Norme in materia di organizzazione delle universita',
          di personale accademico e reclutamento, nonche'  delega  al
          Governo per incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del
          sistema   universitario»),   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11: 
                «Art.  6  (Stato  giuridico  dei  professori  e   dei
          ricercatori di ruolo).  -  1.  Il  regime  di  impegno  dei
          professori e dei ricercatori e' a tempo  pieno  o  a  tempo
          definito. Ai fini della  rendicontazione  dei  progetti  di
          ricerca,  la  quantificazione  figurativa  delle  attivita'
          annue di ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento,  con  i
          connessi compiti preparatori, di verifica e  organizzativi,
          e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i  ricercatori
          a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i  ricercatori
          a tempo definito. 
                2. I professori svolgono attivita' di  ricerca  e  di
          aggiornamento  scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti didattici e  di  servizio
          agli  studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il   tutorato,
          nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
          meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di  250
          ore in regime di tempo definito. 
                3. I  ricercatori  di  ruolo  svolgono  attivita'  di
          ricerca e di aggiornamento scientifico  e,  sulla  base  di
          criteri e modalita' stabiliti con  regolamento  di  ateneo,
          sono tenuti a riservare annualmente a compiti di  didattica
          integrativa  e   di   servizio   agli   studenti,   inclusi
          l'orientamento e  il  tutorato,  nonche'  ad  attivita'  di
          verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350  ore
          in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in
          regime di tempo definito. 
                4.  Ai  ricercatori  a  tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di  cui  all'art.  50  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,  nonche'
          ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il
          loro consenso e fermo restando il rispettivo  inquadramento
          e  trattamento  giuridico  ed  economico,  corsi  e  moduli
          curriculari compatibilmente con la programmazione didattica
          definita dai competenti organi accademici  nonche'  compiti
          di  tutorato  e  di  didattica  integrativa.  Ad  essi   e'
          attribuito il titolo di  professore  aggregato  per  l'anno
          accademico in cui essi svolgono tali  corsi  e  moduli.  Il
          titolo  e'  conservato  altresi'  nei  periodi  di  congedo
          straordinario per motivi di studio di  cui  il  ricercatore
          usufruisce nell'anno successivo a quello in cui  ha  svolto
          tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle
          disponibilita' di  bilancio  e  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con proprio regolamento,  determina  la
          retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai  quali,
          con  il  loro  consenso,  sono  affidati  moduli  o   corsi
          curriculari. 
                5. All'art. 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005,
          n. 230, le parole: "per il periodo di durata  degli  stessi
          corsi e moduli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno
          accademico in cui essi svolgono tali  corsi  e  moduli.  Il
          titolo  e'  conservato  altresi'  nei  periodi  di  congedo
          straordinario per motivi di studio di  cui  il  ricercatore
          usufruisce nell'anno successivo a quello in cui  ha  svolto
          tali corsi e moduli". 
                6. L'opzione per l'uno o l'altro  regime  di  cui  al
          comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato  all'atto
          della presa di  servizio  ovvero,  nel  caso  di  passaggio
          dall'uno all'altro regime, con  domanda  da  presentare  al
          rettore  almeno  sei  mesi  prima   dell'inizio   dell'anno
          accademico dal quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta
          l'obbligo di mantenere il regime prescelto  per  almeno  un
          anno accademico. 
                7.  Le  modalita'  per  l'autocertificazione   e   la
          verifica   dell'effettivo   svolgimento   della   attivita'
          didattica e di servizio agli studenti dei professori e  dei
          ricercatori sono definite con regolamento  di  ateneo,  che
          prevede altresi' la differenziazione dei compiti  didattici
          in relazione alle diverse aree  scientifico-disciplinari  e
          alla  tipologia  di  insegnamento,  nonche'  in   relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8. 
                8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
          7,  i  professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi   dalle
          commissioni di abilitazione, selezione  e  progressione  di
          carriera del personale accademico, nonche' dagli organi  di
          valutazione dei progetti di ricerca. 
                9.  La  posizione  di  professore  e  ricercatore  e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          L'esercizio   di    attivita'    libero-professionale    e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
                10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
          salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,  possono
          svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita'  di
          valutazione  e  di  referaggio,  lezioni  e   seminari   di
          carattere   occasionale,   attivita'   di    collaborazione
          scientifica e di consulenza, attivita' di  comunicazione  e
          divulgazione scientifica  e  culturale,  nonche'  attivita'
          pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
          a   tempo   pieno   possono   altresi'   svolgere,   previa
          autorizzazione  del  rettore,  funzioni  didattiche  e   di
          ricerca, nonche' compiti istituzionali e  gestionali  senza
          vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  e  privati
          senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
          di   conflitto   di   interesse   con   l'universita'    di
          appartenenza, a condizione  comunque  che  l'attivita'  non
          rappresenti   detrimento   delle   attivita'    didattiche,
          scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
          appartenenza. 
                11. I  professori  e  i  ricercatori  a  tempo  pieno
          possono svolgere attivita' didattica  e  di  ricerca  anche
          presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
          due atenei finalizzata al  conseguimento  di  obiettivi  di
          comune interesse. La convenzione stabilisce  altresi',  con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni. 
                12. I professori e i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'   svolgere   attivita'
          didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
          esteri, previa autorizzazione del  rettore  che  valuta  la
          compatibilita'    con    l'adempimento    degli    obblighi
          istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle
          attivita' di ricerca  e  delle  politiche  di  reclutamento
          degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato  in
          proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno  reso
          nell'ateneo di appartenenza. 
                13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero, di concerto  con
          il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina   e
          chirurgia riguardo alle strutture  cliniche  e  di  ricerca
          traslazionale necessarie per la  formazione  nei  corsi  di
          laurea di area sanitaria di cui alla  direttiva  2005/36/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  settembre
          2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al  quale
          devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
          rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
          del Servizio sanitario nazionale. 
                14. I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti  a
          presentare una  relazione  triennale  sul  complesso  delle
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  gestionali  svolte,
          unitamente alla  richiesta  di  attribuzione  dello  scatto
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fermo
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del
          complessivo impegno didattico, di ricerca e  gestionale  ai
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  triennali  di   cui
          all'art. 8  e'  di  competenza  delle  singole  universita'
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso  almeno
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  professori   e   dei
          ricercatori di cui all'art. 9.».