Art. 7 
 
       Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  1,  le
Universita' disciplinano con regolamento le modalita' di  svolgimento
della frequenza congiunta del corso di dottorato e  di  un  corso  di
specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) compatibilita', anche in considerazione della distanza tra  le
sedi,  delle  attivita'  e  dell'impegno  previsti  dalla  scuola  di
specializzazione e dal corso di dottorato,  attestata  dal  consiglio
della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato; 
    b) incompatibilita' tra la borsa di dottorato e  gli  emolumenti,
comunque denominati, percepiti  in  relazione  alle  attivita'  della
scuola di specializzazione. 
  2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo,  la
domanda  di  riduzione  delle  attivita'  dottorali  e'  accolta  dal
collegio dei docenti  del  corso  di  dottorato,  previa  valutazione
positiva della coerenza delle attivita' di ricerca, gia'  svolte  nel
corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai  fini
dell'accoglimento  della  domanda  di  cui  al  presente  comma,   e'
richiesto, altresi', il  giudizio  di  compatibilita',  espresso  dal
consiglio della scuola di specializzazione,  del  progetto  dottorale
con  le  finalita'  didattiche  della  scuola   di   specializzazione
medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui  al  presente
comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore  a  due
anni.