Art. 7 Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Universita' disciplinano con regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilita', anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attivita' e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato; b) incompatibilita' tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attivita' della scuola di specializzazione. 2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attivita' dottorali e' accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attivita' di ricerca, gia' svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, e' richiesto, altresi', il giudizio di compatibilita', espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalita' didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.