Art. 8 
 
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato  e  di  conseguimento  del
                               titolo 
 
  1. Per l'ammissione al corso di dottorato e'  indetta,  almeno  una
volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di  partecipazione
puo' essere presentata da cittadini italiani o  stranieri  che,  alla
data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo  di  laurea
magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero.  La
domanda di partecipazione puo' essere altresi' presentata  da  coloro
che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la  data
di  iscrizione   al   corso   di   dottorato,   pena   la   decadenza
dall'ammissione al corso. L'idoneita' del titolo estero e'  accertata
dalla commissione di ammissione al corso di dottorato,  nel  rispetto
della  normativa  vigente  in  Italia  e  nel  Paese  dove  e'  stato
rilasciato il titolo,  nonche'  dei  trattati  ovvero  degli  accordi
internazionali  in  materia  di  riconoscimento  di  titoli  per   il
proseguimento degli studi. 
  2. Il bando per l'ammissione al  corso  di  dottorato,  redatto  in
italiano e in inglese, e' pubblicato, per almeno trenta  giorni,  sul
sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e  sul  sito
del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di  valutazione
dei titoli, la presenza di  eventuali  prove  scritte,  inclusi  test
riconosciuti  a  livello  internazionale,  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento  dei   colloqui,   che   possono   prevedere   anche   la
presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando
riserva una quota di posti a studenti laureati in universita' estere,
ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici
programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono
stabilire modalita' differenziate di svolgimento della  procedura  di
ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I  posti
riservati non attribuiti possono essere resi  disponibili  per  altre
procedure di selezione di cui al comma 1. 
  3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di  dottorato
e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario. 
  4. I bandi di selezione possono prevedere: 
    a) l'ammissione di idonei  al  corso  in  caso  di  rinuncia  dei
vincitori o se si rendono  disponibili  ulteriori  risorse,  entro  i
termini stabiliti dai regolamenti di ateneo; 
    b) la riserva di una quota delle borse e  delle  altre  forme  di
sostegno finanziario a  favore  di  soggetti  che  hanno  conseguito,
presso  universita'  estere,  il  titolo  di  studio  richiesto   per
l'ammissione al corso di dottorato. 
  5. Nel caso di progetti  di  collaborazione  nazionali,  europei  e
internazionali,  possono  essere  previste  specifiche  procedure  di
ammissione   e   modalita'   organizzative,   in    relazione    alle
caratteristiche  dei   singoli   progetti   di   dottorato   attivati
nell'ambito di corsi di dottorato accreditati. 
  6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione  della
tesi di dottorato nei tempi  previsti  dalla  durata  del  corso,  il
collegio dei docenti puo' concedere, su richiesta del dottorando, una
proroga della durata massima di dodici mesi,  senza  ulteriori  oneri
finanziari. 
  7. Una proroga della durata del corso di dottorato per  un  periodo
non superiore  a  dodici  mesi  puo'  essere,  altresi',  decisa  dal
collegio dei docenti  per  motivate  esigenze  scientifiche,  secondo
modalita' definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso
la corrispondente estensione della durata della borsa di  studio  con
fondi a carico del bilancio dell'ateneo. 
  8. I dottorandi possono chiedere, per  comprovati  motivi  previsti
dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del  corso
per una durata massima di sei mesi. Per la durata  della  sospensione
non e' prevista la corresponsione della borsa di studio  o  di  altro
finanziamento equivalente. 
  9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8  non
possono complessivamente eccedere la durata di diciotto  mesi,  fatti
salvi casi specifici previsti dalla legge. 
  10. Il titolo di dottore di ricerca,  abbreviato  in  «Dott.  Ric.»
ovvero «Ph.D.», e' rilasciato a seguito della positiva valutazione di
una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo  di  indagine  prescelto.  La  tesi  di
dottorato e' redatta in lingua italiana o inglese,  ovvero  in  altra
lingua,  previa  autorizzazione  del  collegio  dei  docenti  ed   e'
corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese. 
  11. La tesi,  unitamente  alla  relazione  sulle  attivita'  svolte
durante il corso di dottorato e  sulle  eventuali  pubblicazioni,  e'
esaminata da almeno due valutatori,  non  appartenenti  all'ente  che
rilascia il titolo di dottorato e in  possesso  di  un'esperienza  di
elevata  qualificazione,  di   cui   almeno   uno   e'   un   docente
universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni  estere
o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della  tesi,  i
valutatori  esprimono  un  giudizio  analitico  scritto,   proponendo
l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della  discussione
della tesi per un periodo non superiore a sei  mesi.  Trascorso  tale
periodo, la tesi, corredata da  un  nuovo  parere  scritto  reso  dai
valutatori, e' in ogni caso ammessa alla discussione. 
  12.  La  discussione  si  svolge  pubblicamente   innanzi   a   una
commissione, nominata con le modalita' stabilite nel regolamento  del
dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In
ogni caso, la  commissione  e'  composta  per  almeno  due  terzi  da
soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del  corso  e  per
non  piu'  di  un  terzo  da  componenti  appartenenti  ai   soggetti
partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In  ogni
caso la commissione e' composta per almeno due terzi da componenti di
provenienza accademica. Al termine della discussione, la  commissione
esprime un giudizio scritto e  motivato  sulla  tesi,  e,  quando  ne
riconosce all'unanimita' un  particolare  rilievo  scientifico,  puo'
attribuire la lode. 
  13. Le attivita' formative svolte dai dottorandi in una o piu' sedi
sono certificate da un documento allegato al diploma finale  (diploma
supplement).