Art. 9 
 
                           Borse di studio 
 
  1. Fermo restando il disposto  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite  di
un posto ogni tre con borsa. 
  2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso  di  piu'
fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e
sono  rinnovate,  annualmente,  con  le   procedure   stabilite   dal
regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento
del programma di attivita' previsto per ciascun anno. Se la borsa  di
studio non  e'  rinnovata,  ovvero  se  il  dottorando  vi  rinuncia,
l'importo della borsa non utilizzato e' reinvestito dal soggetto  che
ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca. 
  3. L'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con  decreto
del Ministro. L'incremento della borsa di studio e'  stabilito  nella
misura del cinquanta per cento, per un periodo  complessivamente  non
superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca
all'estero autorizzate dal collegio dei docenti.  Tale  periodo  puo'
essere esteso fino a un tetto massimo complessivo  di  diciotto  mesi
per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma  2,  per  lo
svolgimento dell'attivita' di ricerca in Italia e  all'estero,  oltre
alla borsa di studio, e' assicurato al dottorando un budget, adeguato
alla tipologia del corso  di  dottorato  e  comunque  in  misura  non
inferiore al dieci  per  cento  dell'importo  della  borsa  medesima,
finanziato con le  risorse  disponibili  nel  bilancio  dei  soggetti
accreditati. 
  5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre
forme di sostegno finanziario, negli  anni  di  corso  successivi  al
primo, si applicano i medesimi principi  posti  per  il  mantenimento
delle borse di studio di cui al comma 2. 
  6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma
delle  attivita'  annuali  previste  dal  corso  di   dottorato,   le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai  dottorandi
di Stati  esteri  beneficiari  di  borse  di  studio  o  di  sostegno
economico nell'ambito di specifici programmi di mobilita'.