IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4,
14 e 15; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e, in  particolare,
l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 10; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e, in  particolare,
l'articolo 12, comma 1-bis; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   e,   in
particolare, l'articolo 32; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e,  in  particolare,
l'articolo 8-quater, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in  particolare,
l'articolo 240; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e,   in
particolare, l'articolo 31, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  24  dicembre  2012,
registrato alla Corte dei conti il  23  gennaio  2013,  e  successive
modificazioni, con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli
Uffici centrali del Ministero dell'interno, i posti  di  funzione  di
livello  dirigenziale  non  generale  da  attribuire   ai   dirigenti
dell'Area I di seconda fascia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  23  luglio  2020,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  12  agosto   2020,   recante
l'individuazione dei posti di funzione di  livello  dirigenziale  non
generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle
funzioni centrali nell'ambito delle strutture centrali e  periferiche
del Ministero dell'interno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2009,
n. 210,  recante:  «Disposizioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno   ed   al    personale    dell'amministrazione    civile
dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133», e, in particolare, la Tabella A; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
maggio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del 18 settembre 2015, n. 217; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2019, n. 78, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 7 e 10; 
  Informate le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2021; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi  in  data  20  luglio
2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della   Repubblica,   espressi
rispettivamente il 13 ottobre 2021 e il 5 ottobre 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche all'assetto organizzativo 
              del Dipartimento della pubblica sicurezza 
 
  1.  All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno  2019,  n.  78,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera n): 
      1) le parole «, delle comunicazioni» sono soppresse; 
      2) dopo le parole «delle  attivita'  svolte  dalle  Specialita'
della polizia stradale», il segno «,» e' sostituito  con  la  parola:
«e» e le parole: «postale e delle comunicazioni» sono soppresse; 
      3) le parole da «sviluppo della attivita'» fino a «dei  servizi
di telecomunicazione;» sono soppresse; 
    b) alla lettera p), le parole  da  «;  coordinamento  e  supporto
centrale» fino a «Polizia di Stato» sono soppresse; 
    c) dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis)  Direzione
centrale per la  polizia  scientifica  e  la  sicurezza  cibernetica:
coordinamento  e  supporto  centrale  delle  attivita'   di   polizia
scientifica   svolte   dagli   Uffici   della   Polizia   di   Stato;
coordinamento, direzione, pianificazione  strategica  dei  servizi  e
delle attivita' svolte dalla  Specialita'  Polizia  postale  e  delle
comunicazioni della Polizia di Stato, anche per  quanto  concerne  lo
studio e  l'elaborazione  delle  metodologie  operative  implementate
dalla  predetta  Specialita';  sviluppo  delle  attivita'   demandate
all'organo del Ministero dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la
regolarita'  dei  servizi  di   telecomunicazione;   sviluppo   delle
attivita' di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e
delle attivita' attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  133;  sviluppo  di
attivita' info-investigative a  livello  centrale  nelle  materie  di
competenza della predetta Specialita' della Polizia  di  Stato  e  in
quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza  e
per la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione;  gestione  del
Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.». 
  2. Gli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  in  cui  si
articola la Direzione  centrale  per  la  polizia  scientifica  e  la
sicurezza cibernetica di cui al comma 1, lettera c),  e  la  relativa
dotazione  organica  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'interno adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente regolamento, ai sensi dell'articolo  5,  settimo  comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del  limite  massimo
stabilito per  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale,
fissato dall'articolo 10, comma 1, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  11  giugno  2019,  n.  78,  come  modificato
dall'articolo 4 del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11  giugno  2019,  n.  78,   reca:   «Regolamento   recante
          l'organizzazione   degli   Uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno». 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  14  e  15  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  Ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I Ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati  dall'  art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
                «Art.  14   (Attribuzioni).   -   1.   Al   Ministero
          dell'interno  sono  attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
          costituzione e del funzionamento degli  organi  degli  enti
          locali e funzioni statali  esercitate  dagli  enti  locali,
          tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  difesa
          civile,  politiche  di  protezione  civile  e   prevenzione
          incendi, salve le  specifiche  competenze  in  materia  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, tutela  dei  diritti
          civili,  cittadinanza,  immigrazione,  asilo   e   soccorso
          pubblico. 
                2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                  a)  garanzia  della  regolare  costituzione   degli
          organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                  b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                  c) amministrazione generale e supporto dei  compiti
          di rappresentanza generale di Governo sul territorio; 
                  d) tutela dei diritti civili, ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo. 
                  d-bis)   organizzazione   e   funzionamento   delle
          strutture centrali e periferiche dell'amministrazione,  con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 
                3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
                4. Restano  ferme  le  disposizioni  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.». 
                «Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a cinque. 
                2.  L'organizzazione  periferica  del  Ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  Governo  di  cui
          all'art. 11, anche con compiti di  rappresentanza  generale
          del  Governo  sul  territorio,  dalle  Questure   e   dalle
          strutture periferiche del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              - La  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». 
              - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  reca:
          «Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'art.  10
          della legge 28 luglio 1999, n. 266». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,  n.  43  (Misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo, anche  di  matrice
          internazionale,    nonche'    proroga    delle     missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          Organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace e di stabilizzazione): 
                «Art. 2 (Integrazione delle misure di  prevenzione  e
          contrasto delle attivita' terroristiche). - 1. -  1-quater.
          (omissis) 
                2. Ai fini dello svolgimento delle attivita'  di  cui
          all'art. 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16  marzo
          2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria
          ivi indicati, nonche'  delle  attivita'  di  prevenzione  e
          repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione
          del  terrorismo,  di  cui  all'art.  7-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo
          del Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la
          regolarita' dei servizi di telecomunicazione,  fatte  salve
          le   iniziative   e   le   determinazioni    dell'autorita'
          giudiziaria,  aggiorna  costantemente  un  elenco  di  siti
          utilizzati per le attivita'  e  le  condotte  di  cui  agli
          articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel  quale
          confluiscono le segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di
          polizia  giudiziaria  richiamati  dal  medesimo   comma   2
          dell'art.  7-bis  del  decreto-legge  n.  144   del   2005,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
          Il  Ministro  dell'interno  riferisce   sui   provvedimenti
          adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4  del
          presente articolo in un'apposita  sezione  della  relazione
          annuale di cui all'art. 113 della legge 1° aprile 1981,  n.
          121.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera  a)
          e b), 5 e 10, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini): 
                «Art. 2 (Riduzione delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                  a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e
          di livello non generale e le relative dotazioni  organiche,
          in misura non  inferiore,  per  entrambe  le  tipologie  di
          uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di  quelli
          esistenti; 
                  b)  le  dotazioni  organiche  del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
                3. - 4. (omissis) 
                5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
                6. - 9. (omissis) 
                10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                  a)   alla   concentrazione   dell'esercizio   delle
          funzioni  istituzionali,  attraverso  il   riordino   delle
          competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                  b) alla riorganizzazione degli uffici con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                  c) alla rideterminazione della rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                  d)  all'unificazione,  anche  in  sede  periferica,
          delle  strutture  che  svolgono   funzioni   logistiche   e
          strumentali, compresa  la  gestione  del  personale  e  dei
          servizi comuni; 
                  e)  alla  conclusione  di  appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                  f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
          cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.». 
              -  Si  riporta  il  comma  1-bis  dell'art.   12,   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13   aprile   2017,   n.   46
          (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto dell'immigrazione illegale): 
                «1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione
          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per
          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento
          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero
          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a
          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui
          all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il  medesimo
          Ministero provvede a dare attuazione alle  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   con    conseguente
          riassorbimento, entro il  successivo  anno,  degli  effetti
          derivanti dalle riduzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge  4
          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2018, n.  132  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  protezione  internazionale   e   immigrazione,
          sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
          Ministero   dell'interno   e    l'organizzazione    e    il
          funzionamento dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata. Delega al Governo in  materia  di
          riordino dei ruoli e delle  carriere  del  personale  delle
          Forze di polizia e delle Forze armate): 
                «Art.  32  (Disposizioni  per   la   riorganizzazione
          dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno).  -
          1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al
          fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita'
          e di revisione  della  spesa  previsti  dalla  legislazione
          vigente, il Ministero  dell'interno  applica  la  riduzione
          percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1,
          lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, nella misura pari  a  ventinove  posti  di  livello
          dirigenziale generale, attraverso: 
                  a)  la  riduzione  di   otto   posti   di   livello
          dirigenziale generale  assegnati  ai  prefetti  nell'ambito
          degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,
          n. 398, con conseguente  rideterminazione  della  dotazione
          organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  217  del  18
          settembre 2015; 
                  b) la soppressione di  ventuno  posti  di  prefetto
          collocati a disposizione per specifiche  esigenze  in  base
          alla normativa vigente, secondo  le  modifiche  di  seguito
          indicate: 
                    1) all'art. 237 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  il  terzo  comma  e'
          sostituito dal seguente: «I  prefetti  a  disposizione  non
          possono eccedere il numero di due oltre  quelli  dei  posti
          del ruolo organico»; 
                    2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge  29
          ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 dicembre 1991, n.  410,  le  parole  «del  15  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»; 
                    3) all'art. 12, comma 2-bis, primo  periodo,  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le  parole
          «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro  l'aliquota
          dell'1 per cento». 
                2.  Restano  ferme   le   dotazioni   organiche   dei
          viceprefetti e dei  viceprefetti  aggiunti,  del  personale
          appartenente alle qualifiche dirigenziali  di  prima  e  di
          seconda fascia,  nonche'  del  personale  non  dirigenziale
          appartenente   alle   aree   prima,   seconda    e    terza
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di   cui   alla
          Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 22  maggio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015. 
                3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile  1981,
          n. 121, le parole  «di  17  posti»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di 14 posti». 
                4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita'
          e nel termine  di  cui  all'art.  12,  comma  1-bis,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro  il
          medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione   alle
          disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera  b),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          conseguente riassorbimento, entro  il  biennio  successivo,
          degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e
          2.». 
              -  Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  8-quater,  del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   8   agosto   2019,   n.   77
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblica): 
                «1. Successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 32 del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018,  n.  132,  al  fine  di   assicurare   una   maggiore
          funzionalita'   delle    attivita'    economico-finanziarie
          derivanti dalla  predetta  riorganizzazione,  la  dotazione
          organica   del   Ministero   dell'interno    puo'    essere
          incrementata  di  un  posto  di  funzione  dirigenziale  di
          livello generale da assegnare al personale dell'area  delle
          funzioni  centrali,  i  cui  maggiori  oneri,  al  fine  di
          assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati  dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          Le variazioni della dotazione  organica  di  cui  al  primo
          periodo sono attuate con regolamento di organizzazione,  da
          adottare ai sensi della legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 240  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19): 
                «Art. 240 (Misure organizzative  per  gli  uffici  di
          livello     dirigenziale     generale     del     Ministero
          dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza).- 1. E'
          istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
          Dipartimento della pubblica sicurezza  di  cui  all'art.  4
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione  Centrale
          competente a sviluppare le attivita' di  prevenzione  e  di
          tutela informatica e cibernetica previste  dall'art.  7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle
          attribuite  al   predetto   Ministero   dall'art.   1   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,
          nonche' ad assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento
          delle attivita'  svolte  dalla  specialita'  della  polizia
          postale e delle comunicazioni  della  Polizia  di  Stato  e
          degli altri compiti di natura tecnica che ne  costituiscono
          il  completamento  al  fine  dell'organico  supporto   alle
          attivita'  investigative.  Alla   Direzione   Centrale   e'
          preposto un dirigente generale della Polizia di Stato,  del
          ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano
          funzioni di polizia. 
                2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli  uffici
          di livello equiparato in cui si  articola  il  Dipartimento
          della pubblica sicurezza, sulla scorta di  quanto  previsto
          dal comma 1,  e',  conseguentemente,  incrementato  di  una
          unita', fermo restando  il  numero  complessivo  dei  posti
          dirigenziali generali di pubblica  sicurezza  di  cui  alla
          tabella A del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, si provvede ad adeguare  alle  previsioni  di  cui  al
          presente articolo il regolamento  recante  l'organizzazione
          degli uffici centrali di livello dirigenziale generale  del
          Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  comma  3  e  4  dell'art.  31,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
                «3. E' istituita presso  il  Ministero  dell'interno,
          nell'ambito   del   Dipartimento   per    l'amministrazione
          generale,    per     le     politiche     del     personale
          dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie,  la  Direzione  Centrale   per   l'innovazione
          tecnologica per l'amministrazione generale, cui e' preposto
          un dirigente di livello generale dell'area  delle  funzioni
          centrali. La Direzione Centrale assicura  la  funzionalita'
          delle   attivita'   di   innovazione   tecnologica   e   di
          digitalizzazione,  nonche'  dei  sistemi  informativi   del
          Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG. 
                4. La dotazione organica del Ministero  dell'interno,
          in  applicazione  di  quanto  previsto  dal  comma  3,   e'
          incrementata  di  un  posto  di  funzione  dirigenziale  di
          livello generale da assegnare al personale dell'area  delle
          funzioni  centrali,  i  cui  maggiori  oneri,  al  fine  di
          assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati  dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale della  medesima  area,  equivalente
          sul  piano  finanziario.  Alle  modifiche  della  dotazione
          organica  di  cui  al  primo  periodo   si   provvede   con
          regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno del 24  dicembre
          2012 reca: «Revisione dei posti di funzione da conferire ai
          Dirigenti     di     seconda     fascia     dell'Area     I
          dell'Amministrazione civile dell'interno». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno  del  23  luglio
          2020 reca: «Individuazione dei posti di funzione di livello
          dirigenziale non generale da  attribuire  ai  dirigenti  di
          seconda   fascia   dell'area   delle   funzioni    centrali
          dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito  delle
          strutture   centrali   e    periferiche    del    Ministero
          dell'interno». 
              - Si riporta la  Tabella  A  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  novembre  2009,  n.  210
          (Disposizioni  relative  all'organizzazione  degli   uffici
          centrali di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
          dell'interno ed al  personale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno, per l'attuazione dell'art.  1,  comma  404  -
          416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  dell'art.  74
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133): 
 
    

  =================================================================
  |  N.   |                   POSTO DI FUNZIONE                   |
  +=======+=======================================================+
  |       |Direttore Centrale per la Documentazione e la          |
  |       |Statistica (Dipartimento per le Politiche del personale|
  |       |dell'Amministrazione Civile e per le Risorse           |
  |   1   |Strumentali e Finanziarie)                             |
  +-------+-------------------------------------------------------+
  |       |Direttore dell'Ufficio per i sistemi informativi       |
  |       |automatizzati (Dipartimento per le Politiche del       |
  |       |personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
  |   1   |Strumentali e Finanziarie)                             |
  +-------+-------------------------------------------------------+
  |       |Presidenti delle Commissioni territoriali per il       |
  |       |riconoscimento della protezione internazionale (Decreto|
  |   7   |legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Art. 4)           |
  +-------+-------------------------------------------------------+
  |       |Capo dell'Ispettorato centrale per i Servizi           |
  |       |Archivistici (Dipartimento per le Politiche del        |
  |       |personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
  |   1   |Strumentali e Finanziarie)                             |
  +-------+-------------------------------------------------------+
  |       |Direttore della Scuola Superiore di Polizia            |
  |   1   |(Dipartimento della Pubblica Sicurezza)                |
  +-------+-------------------------------------------------------+
  |       |Direttore centrale per l'amministrazione generale e per|
  |       |gli Uffici territoriali del Governo (Dipartimento per  |
  |   1   |gli affari interni e territoriali)                     |
  +-------+-------------------------------------------------------+
  |                   Totale: 12 posti funzione                   |
  +---------------------------------------------------------------+    

    
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 22 maggio 2015 reca: "Rideterminazione delle  dotazioni
          organiche  del   personale   appartenente   alla   carriera
          prefettizia, alle qualifiche dirigenziali  di  prima  e  di
          seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche'  del
          personale delle aree prima, seconda e terza  del  Ministero
          dell'interno". 
              - Per il testo degli articoli 4, 5, 7 e 10 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 11  giugno  2019,
          n. 78,  come  modificati  dal  presente  provvedimento,  si
          vedano rispettivamente le note agli articoli 1, 2, 3 e 4. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 11  giugno  2019,
          n. 78, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
          Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
          e i compiti spettanti al Ministero  in  materia  di  tutela
          dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  stabiliti  dalla
          legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e  dalle   altre   norme
          concernenti le attribuzioni  del  Ministro  dell'interno  -
          Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza  e  delle  altre  autorita'   di
          pubblica  sicurezza,  anche  relativamente  alle  Forze  di
          polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
                2.  Il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   e'
          articolato,  secondo  i  criteri  di  organizzazione  e  le
          modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
          armonia   con   i   principi   generali    dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze: 
                  a)   Segreteria   del   Dipartimento:   ufficio   a
          competenza  generale,  anche  di   carattere   strumentale;
          coordinamento  delle  attivita'  svolte   nell'ambito   del
          Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   e   attuazione
          dell'azione di direzione e  di  indirizzo  del  Capo  della
          Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza; 
                  b)  Ufficio  per  l'amministrazione  generale   del
          Dipartimento: ufficio  a  competenza  generale  di  diretta
          collaborazione del Capo della Polizia - Direttore  generale
          della Pubblica Sicurezza, affari legislativi,  normativi  e
          parlamentari,  nonche'   studio,   consulenza   e   analisi
          strategica negli ambiti di  interesse  dell'Amministrazione
          della    pubblica    sicurezza;     questioni     attinenti
          all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
          alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza; 
                  c) Ufficio  centrale  ispettivo:  espletamento  dei
          compiti indicati dall'art. 5, sesto comma, della  legge  n.
          121 del 1981; 
                  d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
          e   della   gestione   patrimoniale:    pianificazione    e
          programmazione strategica del fabbisogno di beni e  servizi
          a  livello  centrale  e  territoriale  dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza,  assolvendo  alla  funzione  di
          centrale  unica  per  gli  acquisti   di   competenza   del
          Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione
          ad alcuni specifici settori; gestione dei beni  e  servizi,
          anche  attraverso  le  proprie  articolazioni  periferiche,
          organizzazione, uniformita' di indirizzo e  gestione  delle
          attivita'  tecniche,  anche  con  riferimento  alle   nuove
          tecnologie presenti sul mercato; 
                  e) Direzione centrale per i servizi di  ragioneria:
          pianificazione economico-finanziaria e delle  politiche  di
          bilancio  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
          assolvendo, a tal fine, alla  funzione  di  centrale  unica
          della spesa del Dipartimento; 
                  f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
          delle Forze di polizia: ufficio a  composizione  interforze
          per le attivita' riguardanti l'espletamento delle  funzioni
          demandate al Dipartimento per l'attuazione delle  direttive
          impartite dal Ministro dell'interno -  Autorita'  nazionale
          di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e  sicurezza  pubblica;   pianificazione   generale   della
          dislocazione   delle    Forze    di'    polizia,    nonche'
          pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione
          connessi  alla  gestione  associata  di  beni   e   servizi
          strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di
          acquisti e gestione associata di  beni  e  servizi  tra  le
          Forze di polizia e le Forze armate; promozione  e  sviluppo
          della legalita'  e  della  sicurezza  partecipata,  nonche'
          pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
          ed    internazionale,    nei    settori    di     interesse
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza;  attivita'
          finalizzate alla determinazione ed attuazione delle  misure
          di protezione personale; 
                  g)  Direzione  centrale  della  polizia  criminale:
          supporto per l'esercizio delle funzioni demandate  al  vice
          Direttore generale della  Pubblica  Sicurezza  -  Direttore
          centrale della polizia criminale anche ai fini dei  compiti
          di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia  e
          gli altri uffici e strutture di cui all'art.  4,  comma  6,
          del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410;
          raccolta, classificazione e analisi  delle  informazioni  e
          dei dati, a carattere  interforze,  in  materia  di  tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza   pubblica,   nonche'   di
          contrasto delle  fenomenologie  criminali  piu'  rilevanti;
          espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
          delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
          di polizia  a  livello  europeo  ed  internazionale,  salvo
          quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
          e testimoni di giustizia; gestione del  CED  Interforze  di
          cui  all'art.  8  della  legge  n.  121   del   1981,   per
          l'attuazione   dell'interoperabilita'   tra    i    sistemi
          informatici delle  Forze  di  polizia,  anche  mediante  la
          standardizzazione delle metodologie di  comunicazione,  nel
          rispetto  delle  normative  in  materia  di  protezione   e
          sicurezza dei dati personali; 
                  h)  Direzione  centrale  dei   servizi   antidroga:
          coordinamento delle attivita' di prevenzione,  contrasto  e
          repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
          a livello nazionale e internazionale; 
                  i) Direzione centrale per gli affari generali e  le
          politiche del personale  della  Polizia  di  Stato:  affari
          generali relativi all'organizzazione e  all'amministrazione
          della Polizia di Stato, ordinamento del personale  e  degli
          uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione
          del  personale  della  Polizia  di  Stato,  delle  relative
          attivita' concorsuali, del  contenzioso  ed  assistenziali;
          coordinamento delle attivita' di competenza degli  istituti
          di istruzione  della  Polizia  di  Stato;  coordinamento  e
          gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della  Polizia
          di Stato; 
                  l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle
          attivita' relative alle esigenze  sanitarie  del  personale
          della  Polizia  di  Stato,  alle   attivita'   di   studio,
          consulenza  e  indirizzo  relativamente   all'applicazione,
          nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
          della medicina preventiva del lavoro e delle  normative  in
          materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  psicologia  del
          lavoro,  psicologia  della  salute,  psicologia   applicata
          all'attivita' di polizia  nell'ambito  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza,  anche  attraverso  attivita'  di
          studio ed indirizzo; 
                  m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
          coordinamento,  impulso   e   supporto   delle   attivita',
          informative, investigative, preventive, di  monitoraggio  e
          di  analisi  in  materia   di   estremismo,   eversione   e
          terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali  o  economici
          rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;  interventi
          speciali ad alto rischio; 
                  n) Direzione  centrale  per  la  polizia  stradale,
          ferroviaria e per  i  reparti  speciali  della  Polizia  di
          Stato: coordinamento, direzione, pianificazione  strategica
          dei servizi e  delle  attivita'  svolte  dalle  Specialita'
          della Polizia stradale  e  ferroviaria,  della  Polizia  di
          Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione
          delle metodologie  operative  implementate  dalle  predette
          Specialita'; coordinamento e  pianificazione  generale  dei
          Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
          di Stato, ferme restando  le  attribuzioni  riservate  alla
          Direzione   centrale   della   polizia    di    prevenzione
          relativamente  ai  reparti  competenti  ad   eseguire   gli
          interventi speciali ad alto rischio; 
                  o) Direzione centrale dell'immigrazione  e  per  la
          polizia  delle  frontiere:  coordinamento  delle  attivita'
          demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza  in  materia
          di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita'  per  il
          contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative
          di  polizia  di  frontiera  e  di  sicurezza  degli   scali
          aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento  delle
          connesse    attivita'    amministrative;    attivita'    di
          cooperazione  internazionale  di  polizia  nel  settore  di
          specifica competenza; 
                  p) Direzione centrale anticrimine della Polizia  di
          Stato:   coordinamento   informativo    anticrimine,    per
          l'indirizzo e il raccordo  info-operativo  delle  attivita'
          investigative, di controllo  del  territorio  svolte  dagli
          uffici della Polizia  di  Stato  e  di  quelle  finalizzate
          all'applicazione delle misure di prevenzione di  competenza
          del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza; 
                  p-bis)   Direzione   centrale   per   la    polizia
          scientifica e la  sicurezza  cibernetica:  coordinamento  e
          supporto centrale delle attivita'  di  polizia  scientifica
          svolte dagli Uffici della Polizia di Stato;  coordinamento,
          direzione, pianificazione strategica dei  servizi  e  delle
          attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e  delle
          comunicazioni della Polizia  di  Stato,  anche  per  quanto
          concerne  lo  studio  e  l'elaborazione  delle  metodologie
          operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
          delle  attivita'   demandate   all'organo   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
          servizi di telecomunicazione; sviluppo delle  attivita'  di
          prevenzione e di tutela informatica e  cibernetica  di  cui
          all'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto  Ministero
          dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133; sviluppo di  attivita'  info-investigative  a
          livello centrale nelle materie di competenza della predetta
          Specialita' della Polizia di Stato e in quelle demandate al
          predetto organo del Ministero per la  sicurezza  e  per  la
          regolarita' dei servizi di telecomunicazione; gestione  del
          Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero. 
                3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza  dipende
          la  Direzione   investigativa   antimafia.   Dal   medesimo
          Dipartimento dipendono  altresi'  la  Scuola  superiore  di
          polizia di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.  256,  e  la
          Scuola di perfezionamento  per  le  Forze  di  polizia  per
          l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e  degli
          ufficiali delle Forze di polizia. 
                4.  Al  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   e'
          preposto un prefetto con le funzioni di Capo della  Polizia
          -  Direttore  generale  della  Pubblica  Sicurezza  e  sono
          assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n.  121  del
          1981  e  dal  decreto-legge  29  ottobre  1991,   n.   345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
          delle funzioni vicarie,  un  vice  direttore  generale  per
          l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
          direttore generale al quale e' affidata la  responsabilita'
          della  Direzione  centrale  della  polizia  criminale.   Ai
          prefetti con funzioni di  vice  direttore  generale,  ferme
          restando  le  attribuzioni   agli   stessi   conferite   da
          disposizioni di legge  o  di  regolamento,  il  Capo  della
          Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza  puo'
          delegare, di volta in volta o in via  generale,  specifiche
          funzioni. 
                5. L'Ufficio centrale  interforze  per  la  sicurezza
          personale, di cui all'art. 2  del  decreto-legge  6  maggio
          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2002, n.  133,  e  la  Direzione  centrale  per  gli
          istituti di istruzione di  cui  all'art.  5,  primo  comma,
          della legge n. 121 del 1981, sono soppressi  e  i  relativi
          compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento  e
          la pianificazione delle Forze di polizia e  alla  Direzione
          centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
          personale della Polizia di  Stato  nonche'  alla  Direzione
          centrale per i servizi di ragioneria." 
              - Si riporta il testo del settimo  comma  dell'art.  5,
          della legge 1° aprile 1981, n. 121: 
                «La determinazione  del  numero  e  delle  competenze
          degli uffici, dei servizi  e  delle  divisioni  in  cui  si
          articola il Dipartimento della pubblica sicurezza,  nonche'
          la determinazione delle piante  organiche  e  dei  mezzi  a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».