Art. 4 Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole «nel limite massimo numerico di 477» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo numerico di 473». 2. La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 2, e' compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, stabilito con decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: «Area I: Bilancio e consuntivo» e «Area II: Fondo lire UNRRA», come individuati nella tabella 6, allegato D, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2012, le cui competenze vengono accorpate, unitamente a quelle dell'Ufficio VII: Affari economico-finanziari, di cui alla tabella 1, allegato D del medesimo decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2012, nell'Ufficio V: Affari economico-finanziari e Fondo lire U.N.R.R.A. della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali, di cui alla tabella 9 dell'allegato A del predetto decreto ministeriale del 23 luglio 2020. 4. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 3, e' compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: «Assistenza tecnica e amministrativa all'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati (URSIA)» e «Ufficio XIV: Innovazione tecnologica per l'amministrazione generale», come individuati nella Tabella 16 di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno. 5. Le competenze attribuite ai posti di funzione soppressi, di cui al precedente comma 4, confluiscono nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale. 6. Le competenze in materia di relazioni internazionali gia' svolte dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali sono trasferite, nell'ambito del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. 7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al trasferimento delle competenze di cui al comma 6, e alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale delle strutture di cui agli articoli 2 e 3.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale e disciplina del procedimento per la loro individuazione nonche' per la ripartizione del personale contrattualizzato non dirigenziale). - 1. I Dipartimenti di cui all'art. 2, comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale nel limite massimo numerico di 473. 2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione. 3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o piu' decreti ministeriali si provvede, altresi', alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'amministrazione. 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di cui al presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle medesime.». - La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sostituita dalla tabella A acclusa al presente provvedimento, riguarda la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012 si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.