Art. 10 
 
                     Abrogazioni e modificazioni 
 
  1. Con effetto dal 1°  gennaio  2022,  e'  abrogato  il  comma  353
dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2. Con effetto dal 1° marzo 2022,  l'articolo  65  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448 e' abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di  cui
all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e'  riconosciuto
esclusivamente con riferimento alle mensilita' di gennaio e febbraio. 
  3. Limitatamente ai  nuclei  familiari  con  figli  e  orfanili,  a
decorrere dal 1°  marzo  2022,  cessano  di  essere  riconosciute  le
prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153
e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme  concernenti  gli
assegni  familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte  le
risorse da trasferire  all'INPS  per  effetto  del  minor  fabbisogno
relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui  al
primo periodo. 
  4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli
adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «,  di  eta'  pari  o
superiore a 21 anni »; 
    b) al comma 1, lettera c), il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi; 
    c) al comma 1, lettera c), sesto  periodo,  dopo  le  parole  «In
presenza di piu' figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto
alla detrazione»; 
    d) il comma 1-bis e' abrogato; 
    e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui  ai
commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  detrazioni  di
cui al comma 1»; 
    f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a  decorrere  dal
1° marzo 2022. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349
dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 65 della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
                «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto  dal  1  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          e dell'Unione europea  residenti,  da  cittadini  di  paesi
          terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche'  dai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente, con tre o  piu'  figli  tutti  con
          eta' inferiore ai 18 anni, che  risultino  in  possesso  di
          risorse economiche non superiori al valore  dell'indicatore
          della  situazione  economica  (ISE),  di  cui  al   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari  a  lire
          36 milioni annue con riferimento  a  nuclei  familiari  con
          cinque componenti, e' concesso un  assegno  sulla  base  di
          quanto indicato  al  comma  3.  Per  nuclei  familiari  con
          diversa   composizione   detto   requisito   economico   e'
          riparametrato  sulla  base  della  scala   di   equivalenza
          prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del  1998,
          tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
                2. L'assegno di  cui  al  comma  1  e'  concesso  dai
          comuni, che ne rendono nota  la  disponibilita'  attraverso
          pubbliche  affissioni  nei  territori   comunali,   ed   e'
          corrisposto  a  domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato
          dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          sulla base dei dati forniti dai comuni,  secondo  modalita'
          da definire nell'ambito dei decreti di cui al  comma  6.  A
          tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato  all'INPS
          le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine  di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
                3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
                4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
                5.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          istituito un Fondo presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire  390
          miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi  per  l'anno
          2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
                6. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro per la solidarieta' sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          emanate   le    necessarie    norme    regolamentari    per
          l'applicazione   del   presente   articolo,   inclusa    la
          determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore
          della situazione patrimoniale.» 
              - Per il testo dell'articolo  2  del  decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  13  maggio  1988,  n.  153,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 , n. 797  (Testo
          unico delle norme concernenti gli assegni familiari): 
                «Art. 4.(Artt. 10  e  11  D.Leg.C.P.S.  16  settembre
          1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art.  15
          L. 19 gennaio 1955, n. 25). - Gli  assegni  familiari  sono
          corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a
          18 anni compiuti. 
                Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno
          qualora il figlio a carico frequenti  una  scuola  media  o
          professionale e per tutta la durata del  corso  legale,  ma
          non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora  frequenti
          l'universita' od altro tipo di scuola superiore  legalmente
          riconosciuta alla quale si accede con il diploma di  scuola
          media di secondo grado. 
                Gli  assegni  sono  corrisposti,  inoltre,  fino   al
          ventunesimo anno di eta', per i figli a  carico  che  siano
          occupati come apprendisti. 
                Per i figli e le persone equiparate a carico  che,  a
          causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si  trovino
          nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di   svolgere
          qualsiasi   attivita'   lavorativa,   gli   assegni    sono
          corrisposti senza alcun limite di eta'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo unico delle imposte  sui  redditi),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
                  a) per il coniuge non legalmente ed  effettivamente
          separato: 
                    1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110  euro
          e  l'importo  corrispondente  al   rapporto   fra   reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
                    2)  690  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
                    3)  690  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 40.000 euro; 
                  b) la detrazione spettante ai sensi  della  lettera
          a) e' aumentata di un importo pari a: 
                    1)  10  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
                    2)  20  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
                    3)  30  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
                    4)  20  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
                    5)  10  euro,  se  il  reddito   complessivo   e'
          superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
                  c) 950 euro per ciascun figlio,  compresi  i  figli
          naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati di  eta'
          pari o superiore a 21 anni. La  detrazione  spetta  per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  95.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.  In
          presenza di piu' figli che danno diritto  alla  detrazione,
          l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti  di  15.000
          euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione  e'
          ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori  non
          legalmente  ed  effettivamente  separati   ovvero,   previo
          accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede  un
          reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In  caso  di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. 
                Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,  e'
          tenuto  a  riversare  all'altro  genitore  affidatario   un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto i figli naturali  e  il  contribuente  non  e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed  effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono   figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e'  coniugato   o,   se   coniugato,   si   e'
          successivamente legalmente ed effettivamente separato,  per
          il primo figlio  si  applicano,  se  piu'  convenienti,  le
          detrazioni previste alla lettera a); 
                  d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro  che
          hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
          indicata nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva
          con il contribuente o  percepisca  assegni  alimentari  non
          risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.  La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
                2. Le  detrazioni  di  cui  al  comma  1  spettano  a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di  eta'
          non superiore a ventiquattro  anni  il  limite  di  reddito
          complessivo di cui al primo  periodo  e'  elevato  a  4.000
          euro. 
                3.  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. 
                4. Se il rapporto di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numero 1), e' uguale a uno,  la  detrazione  compete  nella
          misura di 690 euro. Se  i  rapporti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  numeri  1)  e  3),  sono  uguali  a  zero,  la
          detrazione non compete. Se i rapporti di cui  al  comma  1,
          lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o  uguali
          a uno, le detrazioni non competono. Negli  altri  casi,  il
          risultato dei  predetti  rapporti  si  assume  nelle  prime
          quattro cifre decimali. 
                4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».