Art. 11 Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare 1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022; b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.
Note all'art. 11: - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Assegno temporaneo per i figli minori). - 1. In via temporanea, A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti; 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.» «Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori). - 1. L'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. 2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilita' riconosciuta ai sensi della normativa vigente. 3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e' riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.» «Art. 3 (Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza). - 1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021. 2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno e' corrisposto a chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori. 3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» «Art. 4 (Compatibilita'). - 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonche', nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero e' adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo. 3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalita' di erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.» «Art. 5 (Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare). - 1. In via temporanea, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.».