Art. 11 
 
Disposizioni di proroga in materia di assegno  temporaneo  per  figli
  minori e  di  maggiorazione  dell'importo  dell'assegno  al  nucleo
  familiare 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il  beneficio  di  cui
alla  presente  lettera  e'   riconosciuto   secondo   le   modalita'
disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge  n.  79
del 2021 e nel limite di spesa di 440  milioni  di  euro  per  l'anno
2022; 
    b) all'articolo 5, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per
l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni
di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b)  si  provvede
ai sensi dell'articolo 13. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riportano  gli  articoli  1,  2,  3,  4  e  5  del
          decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112,  (Misure
          urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori),
          come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Assegno temporaneo per i figli minori). - 1.
          In via temporanea, A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al
          28 febbraio 2022,  ai  nuclei  familiari  che  non  abbiano
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e'  riconosciuto  un  assegno  temporaneo  su  base
          mensile, a condizione che al  momento  della  presentazione
          della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in
          possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 
                  a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,
          residenza  e  soggiorno,  il  richiedente  l'assegno   deve
          cumulativamente: 
                    1) essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea, o suo familiare,  titolare  del
          diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
          ovvero essere  cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE
          per  soggiornanti  di  lungo  periodo  o  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata
          almeno semestrale; 
                    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta  sul
          reddito in Italia; 
                    3) essere domiciliato e  residente  in  Italia  e
          avere i figli a carico di eta' inferiore ai  diciotto  anni
          compiuti; 
                    4) essere residente in Italia da almeno due anni,
          anche  non  continuativi,  ovvero  essere  titolare  di  un
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
          determinato di durata almeno semestrale; 
                  b) con riferimento alla  condizione  economica,  il
          nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di
          un  indicatore  della  situazione   economica   equivalente
          (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159,  in   corso   di   validita',   calcolato   ai   sensi
          dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,
          n. 159.» 
                «Art. 2 (Criteri per la  determinazione  dell'assegno
          temporaneo  per  i  figli   minori).   -   1.   L'ammontare
          dell'assegno  temporaneo  a  favore  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella  di  cui
          all'Allegato 1 al presente decreto, la quale  individua  le
          soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno
          temporaneo per  ciascun  figlio  minore,  in  relazione  al
          numero dei figli minori. 
                2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono  maggiorati
          di 50  euro  per  ciascun  figlio  minore  con  disabilita'
          riconosciuta ai sensi della normativa vigente. 
                3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e  all'articolo
          4, comma 3,  e'  riconosciuto  dall'Istituto  nazionale  di
          previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di
          1.580 milioni di euro per l'anno 2021. 
                L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa anche  in  via  prospettica  e  comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Agli oneri derivanti dal  primo  periodo,  pari  a
          1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 8.» 
                «Art. 3 (Modalita' di presentazione della  domanda  e
          decorrenza).  -  1.  La  domanda  per   il   riconoscimento
          dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata
          in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
          di patronato di cui alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
          secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30  giugno
          2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza  dal
          mese  di  presentazione  della  domanda.  Per  le   domande
          presentate entro il 31 ottobre 2021,  sono  corrisposte  le
          mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021. 
                2.  Fino  all'adozione  da  parte   dell'INPS   delle
          procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai  sensi  del
          comma 2-bis,  L'erogazione  dell'assegno  avviene  mediante
          accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante  bonifico
          domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3,
          del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori
          di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei
          minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al
          50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 
                2-bis.  L'assegno  e'  corrisposto  dall'INPS  ed  e'
          ripartito in pari misura  tra  i  genitori,  salvo  che  il
          nucleo familiare disponga di un  solo  conto  corrente.  In
          assenza  dei  genitori,  l'assegno  e'  corrisposto  a  chi
          esercita  la  responsabilita'   genitoriale.   L'erogazione
          dell'assegno avviene  mediante  accredito  su  IBAN  ovvero
          mediante  bonifico  domiciliato,  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in  caso  di
          nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.  In
          caso di separazione legale ed effettiva o di  annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza  di  accordo,  al
          genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto  o
          condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e'  ripartito
          in pari misura tra i genitori. 
                3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.» 
                «Art. 4 (Compatibilita'). - 1. Il  beneficio  di  cui
          all'articolo  1  e'   compatibile   con   il   Reddito   di
          cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,  e  con  la
          fruizione di eventuali altri benefici in  denaro  a  favore
          dei figli a carico erogati dalle  regioni,  dalle  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  dagli  enti  locali,
          nonche', nelle more dell'attuazione della legge  1°  aprile
          2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo  3,  comma
          1, lettere a) e b), della medesima legge n.  46  del  2021,
          con  esclusione  dell'assegno  per  il   nucleo   familiare
          previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13  marzo  1988,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
          1988, n. 153. 
                2. In caso di  variazione  del  nucleo  familiare  in
          corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo  1,  il
          richiedente presenta  la  dichiarazione  sostitutiva  unica
          (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, aggiornata,  entro  due  mesi  dalla
          data della variazione. Dal  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione della DSU aggiornata, la  prestazione  decade
          d'ufficio, ovvero e' adeguata nel  caso  in  cui  i  nuclei
          familiari  abbiano  presentato  contestualmente  una  nuova
          domanda di assegno temporaneo. 
                3. Per i nuclei familiari percettori  di  Reddito  di
          cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio,  a  valere  sul
          limite di spesa di cui all'articolo 2, comma  3,  l'assegno
          di  cui  all'articolo  1  congiuntamente  al   Reddito   di
          cittadinanza e con le modalita' di erogazione del medesimo,
          fino a concorrenza dell'importo dell'assegno  spettante  in
          ciascuna  mensilita'  ai  sensi  di  quanto  previsto   dal
          presente comma. Il  beneficio  complessivo  e'  determinato
          sottraendo  dall'importo  teorico  spettante  la  quota  di
          Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che  fanno
          parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala
          di  equivalenza  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
                4. Per la determinazione del reddito familiare di cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del  citato
          decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno  temporaneo  non  si
          computa nei trattamenti assistenziali di  cui  all'articolo
          2, comma 6, del medesimo decreto-legge.» 
                «Art. 5 (Maggiorazione degli  importi  degli  Assegni
          per il  nucleo  familiare).  -  1.  In  via  temporanea,  a
          decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 28  febbraio  2022,
          con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a
          zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno
          per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo   2   del
          decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.  153,  e'
          riconosciuta una maggiorazione di  euro  37,5  per  ciascun
          figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di  euro
          55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre
          figli. 
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 8.».