Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.».