Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11,  valutati  in
15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di  euro
per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80
milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di  euro  per  l'anno
2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di  euro
per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 16,031  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno  2022,  6.018,631
milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno
2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di
euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) per la restante quota mediante le maggiori  entrate  derivanti
dall'articolo 10, commi 4  e  5  e  dalle  risorse  rivenienti  dalle
abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Art.  1.  -  339.  Al  fine  di  dare  attuazione  a
          interventi in materia di sostegno  e  valorizzazione  della
          famiglia finalizzati al riordino e  alla  sistematizzazione
          delle politiche di sostegno alle famiglie con figli,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo  denominato  "Fondo
          assegno  universale  e  servizi  alla  famiglia",  con  una
          dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e  a
          1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
          appositi provvedimenti normativi, a  valere  sulle  risorse
          del Fondo di cui al  primo  periodo,  si  provvede  a  dare
          attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti
          di spesa stabiliti, a  quanto  previsto  dai  commi  340  e
          343.».