Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo  e'  determinato
ai sensi dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari: 
    a) per ogni figlio minorenne  a  carico  e,  per  i  nuovi  nati,
decorre dal settimo mese di gravidanza; 
    b) per ciascun figlio maggiorenne a carico,  fino  al  compimento
dei 21 anni  di  eta',  per  il  quale  ricorra  una  delle  seguenti
condizioni: 
      1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
ovvero un corso di laurea; 
      2)  svolga  un  tirocinio  ovvero  un'attivita'  lavorativa   e
possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 
      3) sia registrato come disoccupato e  in  cerca  di  un  lavoro
presso i servizi pubblici per l'impiego; 
      4) svolga il servizio civile universale; 
    c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza  limiti  di
eta'. 
  2. L'assegno di  cui  all'articolo  1  spetta,  nell'interesse  del
figlio,  in  parti  uguali  a   chi   esercita   la   responsabilita'
genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 
  3. Al fine di assicurare la piena conoscibilita' del beneficio,  al
momento della registrazione della  nascita  del  figlio,  l'ufficiale
dello stato civile informa i genitori  sull'assegno.  Alle  attivita'
previste dal presente comma si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.