Art. 4 
 
             Criteri per la determinazione dell'assegno 
 
  1. Per ciascun figlio minorenne e' previsto un importo pari  a  175
euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari  o
inferiore a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE  superiori,  esso  si
riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino
a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di  un  ISEE
pari a 40.000 euro. Per livelli  di  ISEE  superiori  a  40.000  euro
l'importo rimane costante. 
  2.  Per  ciascun  figlio  maggiorenne  fino   al   compimento   del
ventunesimo anno di eta' e'  previsto  un  importo  pari  a  85  euro
mensili. Tale importo spetta in misura  piena  per  un  ISEE  pari  o
inferiore a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE  superiori,  esso  si
riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino
a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di  un  ISEE
pari a 40.000 euro. Per livelli  di  ISEE  superiori  a  40.000  euro
l'importo rimane costante. 
  3. Per  ciascun  figlio  successivo  al  secondo  e'  prevista  una
maggiorazione dell'importo pari  a  85  euro  mensili.  Tale  importo
spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore  a  15.000  euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si  riduce  gradualmente  secondo
gli importi indicati nella tabella 1 fino  a  raggiungere  un  valore
pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000  euro.  Per
livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 
  4. Per ciascun figlio con disabilita'  minorenne  e'  prevista  una
maggiorazione,  sulla  base  della  condizione  di  disabilita'  come
definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1
e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro
mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in  caso  di
disabilita' media. 
  5.  Per  ciascun  figlio  con  disabilita'  maggiorenne   fino   al
compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione
dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili. 
  6. Per ciascun figlio con disabilita'  a  carico  di  eta'  pari  o
superiore a 21 anni e' previsto un assegno  dell'importo  pari  a  85
euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari  o
inferiore a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE  superiori,  esso  si
riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino
a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di  un  ISEE
pari a 40.000 euro. Per livelli  di  ISEE  superiori  a  40.000  euro
l'importo rimane costante. 
  7. Per le madri di  eta'  inferiore  a  21  anni  e'  prevista  una
maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari
a 20 euro mensili per ciascun figlio. 
  8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da
lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore  pari
a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena  per  un  ISEE
pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE  superiori,  esso
si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella  tabella  1
fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a  40.000  euro.
Per livelli di ISEE superiori a  40.000  euro  la  maggiorazione  non
spetta. 
  9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo  1,
comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti
ai commi da 1 a 8. 
  10. A decorrere dall'anno 2022 e'  riconosciuta  una  maggiorazione
forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli,  pari  a
100 euro mensili per nucleo. 
  11.  Gli  importi  dell'assegno  di  cui   all'articolo   1,   come
individuati della tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  e  le
relative  soglie  ISEE  sono  adeguati  annualmente  alle  variazioni
dell'indice del costo della vita.