Art. 4 Criteri per la determinazione dell'assegno 1. Per ciascun figlio minorenne e' previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 4. Per ciascun figlio con disabilita' minorenne e' prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di disabilita' media. 5. Per ciascun figlio con disabilita' maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili. 6. Per ciascun figlio con disabilita' a carico di eta' pari o superiore a 21 anni e' previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. 9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8. 10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.