Art. 5 
 
Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a  25.000
                                euro 
 
  1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove  misure
a sostegno dei  figli  a  carico  e  di  garantire  il  rispetto  del
principio  di  progressivita',  per  le  prime  tre  annualita',   e'
istituita una maggiorazione di natura transitoria, su  base  mensile,
dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato  ai
sensi dell'articolo 4. 
  2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta  ai  soggetti
aventi diritto all'assegno  come  determinato  all'articolo  4  e  in
presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni: 
    a) valore dell'ISEE del  nucleo  familiare  di  appartenenza  del
richiedente non superiore a 25.000 euro; 
    b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per  il
nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente  o
da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. 
  3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e'  pari  alla  somma
dell'ammontare mensile della componente familiare,  come  determinato
al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente  fiscale,  come
determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile  dell'assegno
come determinato all'articolo 4. 
  4. Per componente familiare si intende: 
    a) per i nuclei familiari che comprendono  entrambi  i  genitori,
inclusi quelli separati o divorziati o comunque  non  conviventi,  il
valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla
base della Tabella A allegata al presente decreto; 
    b) per i nuclei  familiari  che  comprendono  uno  solo  dei  due
genitori, il valore teorico  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare
determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto. 
  5. Per componente fiscale si intende: 
    a) nei casi in cui entrambi  i  genitori  siano  titolari  di  un
reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli  importi  dei
valori teorici delle detrazioni per i figli determinati,  sulla  base
della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore; 
    b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera  a),  l'importo
del valore teorico della detrazione per i figli  determinato  per  il
solo richiedente sulla base della  Tabella  D  allegata  al  presente
decreto. 
  6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle  Tabelle
A, B, C e D: 
    a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare  del
richiedente; 
    b)  va  considerato  l'indicatore  della  situazione  reddituale,
valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le
Tabelle  A  e  B  e  il  reddito  del   genitore   risultante   dalla
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2,  lettera  a),
per le Tabelle C e D. 
  7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta: 
    a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; 
    b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; 
    c) per un importo pari a 1/3 nell'anno  2024  e  per  i  mesi  di
gennaio e febbraio nell'anno 2025. 
  8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025. 
  9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera  b),  e'
autodichiarata dal  richiedente  al  momento  della  richiesta.  Tale
autodichiarazione e' soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS
che provvede, in caso di dichiarazione  mendace,  alla  revoca  della
maggiorazione  e  all'applicazione  delle  sanzioni  previste   dalla
normativa vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  13  maggio  1988,   n.   153   (Norme   in   materia
          previdenziale, per il miglioramento  delle  gestioni  degli
          enti portuali ed altre disposizioni urgenti): 
                «Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
          delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
          derivanti da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori  assistiti
          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
          statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
          dipendenti e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche  non
          territoriali, a decorrere dal periodo di paga in  corso  al
          1°  gennaio  1988,  gli  assegni  familiari,  le  quote  di
          aggiunta di famiglia, ogni altro  trattamento  di  famiglia
          comunque denominato e la maggiorazione di cui  all'articolo
          5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
          essere corrisposti e  sono  sostituiti,  ove  ricorrano  le
          condizioni  previste  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 
                2.  L'assegno  compete  in  misura  differenziata  in
          rapporto al numero dei componenti ed al reddito del  nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I livelli di reddito della predetta tabella sono  aumentati
          di  lire  dieci  milioni  per  i   nuclei   familiari   che
          comprendono soggetti che si trovino, a causa di  infermita'
          o difetto fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  ovvero,
          se  minorenni,  che  abbiano  difficolta'   persistenti   a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi livelli di reddito  sono  aumentati  di  lire  due
          milioni se i soggetti di cui  al  comma  1  si  trovano  in
          condizioni di vedovo o  vedova,  divorziato  o  divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare  di
          cui al comma 6 facciano parte due o piu'  figli,  l'importo
          mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire  20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo. 
                3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente
          articolo, le norme contenute nel testo unico sugli  assegni
          familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  maggio   1955,   n.   797,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  nonche'   le   norme   che
          disciplinano  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti  le
          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
          trattamento di famiglia comunque denominato. 
                4.  La  cessazione  dal  diritto  ai  trattamenti  di
          famiglia   comunque   denominati,   per    effetto    delle
          disposizioni  del  presente  decreto,   non   comporta   la
          cessazione di altri diritti  e  benefici  dipendenti  dalla
          vivenza a carico e/o ad essa connessi. 
                5. Sono fatti salvi gli  aumenti  per  situazioni  di
          famiglia spettanti al personale in servizio  all'estero  ai
          sensi degli  articoli  157,  162  e  173  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  nonche'
          dell'articolo  12  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli  26  e
          27 della legge 25 agosto 1982, n. 604. 
                6. Il nucleo familiare e' composto dai  coniugi,  con
          esclusione  del  coniuge   legalmente   ed   effettivamente
          separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo
          38 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti  ovvero,
          senza limite di  eta',  qualora  si  trovino,  a  causa  di
          infermita' o difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e
          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo
          lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
          condizioni previste per i  figli  ed  equiparati,  anche  i
          fratelli, le sorelle ed i nipoti di  eta'  inferiore  a  18
          anni compiuti ovvero  senza  limiti  di  eta',  qualora  si
          trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o  mentale,
          nell'assoluta e permanente impossibilita' di  dedicarsi  ad
          un proficuo lavoro, nel caso in cui essi  siano  orfani  di
          entrambi i genitori e non abbiano conseguito il  diritto  a
          pensione ai superstiti. 
                6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al
          comma 6 il coniuge ed i figli ed  equiparati  di  cittadino
          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
          Repubblica, salvo che dallo Stato di cui  lo  straniero  e'
          cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita'  nei
          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
          convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
          famiglia. L'accertamento degli  Stati  nei  quali  vige  il
          principio di reciprocita' e' effettuato  dal  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro
          degli affari esteri. 
                7. Le variazioni del nucleo familiare  devono  essere
          comunicate al soggetto  tenuto  a  corrispondere  l'assegno
          entro trenta giorni dal loro verificarsi. 
                8. Il nucleo familiare puo' essere  composto  di  una
          sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione  ai
          superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta'  inferiore
          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e   permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 
                8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere
          concesso piu' di un assegno. Per  i  componenti  il  nucleo
          familiare cui l'assegno e'  corrisposto,  l'assegno  stesso
          non e' compatibile con altro assegno o diverso  trattamento
          di famiglia a chiunque spettante. 
                9. Il reddito  del  nucleo  familiare  e'  costituito
          dall'ammontare  dei  redditi  complessivi,   assoggettabili
          all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno  solare
          precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
          corresponsione dell'assegno fino  al  30  giugno  dell'anno
          successivo. Per la corresponsione  dell'assegno  nel  primo
          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del
          reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi  natura,
          ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli  soggetti  a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non  si  computano
          nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto   comunque
          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,
          nonche' l'assegno previsto dal presente articolo. 
                L'attestazione del reddito del  nucleo  familiare  e'
          resa  con  dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  non  e'
          soggetta ad autenticazione,  alla  quale  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge  4  gennaio
          1968, n. 15. L'ente al quale e' resa la dichiarazione  deve
          trasmetterne immediatamente copia al  comune  di  residenza
          del dichiarante. 
                10. L'assegno non spetta se la somma dei  redditi  da
          lavoro dipendente,  da  pensione  o  da  altra  prestazione
          previdenziale derivante da lavoro dipendente  e'  inferiore
          al  70  per  cento  del  reddito  complessivo  del   nucleo
          familiare. 
                11.  L'assegno  non  concorre  a  formare   la   base
          imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
                12. I  livelli  di  reddito  previsti  nella  tabella
          allegata  al  presente  decreto  e  le  loro  maggiorazioni
          stabilite  dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente   a
          decorrere dall'anno 1989, con  effetto  dal  1°  luglio  di
          ciascun anno, in misura pari  alla  variazione  percentuale
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra  l'anno
          di  riferimento   dei   redditi   per   la   corresponsione
          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 
                12-bis.  Per  i  lavoratori  autonomi  pensionati  il
          rinvio di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  14  luglio
          1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1980, n.  440,  continua  ad  avere  ad  oggetto  la
          disciplina sugli assegni familiari di cui  al  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          maggio  1955,  n.  797,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. 
                13. L'onere derivante  dalle  disposizioni  contenute
          nel presente articolo e' valutato in  lire  1.100  miliardi
          annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo  specifico
          accantonamento. 
                14.  Il  Ministro  del  tesoro  e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159 (Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'
          di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
          della situazione economica equivalente): 
                «Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica  (DSU)).  -
          1.   Il   richiedente   presenta   un'unica   dichiarazione
          sostitutiva in  riferimento  al  nucleo  familiare  di  cui
          all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni, concernente le informazioni  necessarie  per
          la  determinazione  dell'ISEE.  La  DSU  ha  validita'  dal
          momento  della  presentazione  al  15   gennaio   dell'anno
          successivo. 
                2. E' lasciata facolta' al  cittadino  di  presentare
          entro  il  periodo  di  validita'  della  DSU   una   nuova
          dichiarazione, qualora intenda  far  rilevare  i  mutamenti
          delle  condizioni  familiari  ed  economiche  ai  fini  del
          calcolo dell'ISEE del proprio nucleo  familiare.  Gli  enti
          erogatori possono stabilire  per  le  prestazioni  da  essi
          erogate  la  decorrenza  degli  effetti   di   tali   nuove
          dichiarazioni. E'  comunque  lasciata  facolta'  agli  enti
          erogatori  di  chiedere  la  presentazione   di   una   DSU
          aggiornata nel caso  di  variazioni  del  nucleo  familiare
          ovvero in presenza  di  elementi  di  informazione  da  cui
          risulti il possibile verificarsi delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 9. 
                3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  dell'INPS,
          sentita  l'Agenzia  delle  entrate  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
          della  DSU  e  dell'attestazione,  nonche'  delle  relative
          istruzioni  per  la  compilazione.  Il   modello   contiene
          l'informativa  di   cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  Con  il  medesimo
          provvedimento  si  definiscono   le   modalita'   con   cui
          l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche'  gli  altri
          elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono
          essere resi disponibili al dichiarante per il  tramite  dei
          soggetti incaricati della  ricezione  della  DSU  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 4. In sede di  prima  applicazione,
          il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data
          adeguata pubblicita' dagli enti locali anche  attraverso  i
          propri uffici di relazione con il pubblico e i propri  siti
          internet. 
                4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: 
                  a) un modello base relativo al nucleo familiare; 
                  b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; 
                  c) moduli  aggiuntivi,  di  cui  e'  necessaria  la
          compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
          le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2; 
                  d)  moduli  sostitutivi,  in  caso   di   richiesta
          dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9; 
                  e) moduli integrativi, nel caso si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del
          comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo. 
                I  moduli  aggiuntivi,  sostitutivi   e   integrativi
          possono   essere    compilati    in    via    complementare
          successivamente alla presentazione della DSU. Nel  caso  le
          componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non  siano
          variate  rispetto  ad  una  eventuale  DSU  precedente,  il
          richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 
                5.  Ai  soli  fini  dell'accesso   alle   prestazioni
          agevolate di natura socio sanitaria,  il  dichiarante  puo'
          compilare la DSU riferita  al  nucleo  familiare  ristretto
          definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma  2.
          Qualora nel corso di validita' di tale DSU  sia  necessario
          reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo
          dell'ISEE per la richiesta  di  altre  prestazioni  sociali
          agevolate, il  dichiarante  integra  la  DSU  in  corso  di
          validita' mediante la compilazione dei soli fogli  allegati
          relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi. 
                6. La DSU e' presentata ai  comuni  o  ai  centri  di
          assistenza fiscale previsti dall'articolo  32  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   o   direttamente
          all'amministrazione pubblica in qualita' di ente  erogatore
          al quale e' richiesta la  prima  prestazione  o  alla  sede
          dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
          la presentazione della DSU  all'INPS,  in  via  telematica,
          direttamente a cura del richiedente.  A  tal  fine,  l'INPS
          rende  disponibili  modalita'  di  compilazione  telematica
          assistita della DSU. 
                7.  Ai  fini  della  presentazione  della  DSU,  sono
          autodichiarate dal dichiarante: 
                  a)  la  composizione  del  nucleo  familiare  e  le
          informazioni necessarie ai fini  della  determinazione  del
          valore della scala di equivalenza; 
                  b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai
          fini  del  calcolo  delle  componenti  aggiuntive  di   cui
          all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
          successive del presente comma ad essi riferite; 
                  c) la eventuale condizione  di  disabilita'  e  non
          autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei  componenti  il
          nucleo; 
                  d) l'identificazione della casa di  abitazione  del
          nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2; 
                  e) il reddito complessivo di  cui  all'articolo  4,
          comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla
          presentazione della  dichiarazione  ovvero  di  sospensione
          degli adempimenti tributari a causa di eventi  eccezionali,
          nonche' le componenti reddituali  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2, lettera b), limitatamente ai  redditi  diversi  da
          quelli prodotti con riferimento al regime dei  contribuenti
          minimi,  al  regime  di   vantaggio   per   l'imprenditoria
          giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove
          iniziative imprenditoriali e di  lavoro  autonomo,  nonche'
          dai  redditi  derivanti   dalla   locazione   di   immobili
          assoggettati all'imposta sostitutiva  operata  nella  forma
          della cedolare secca; 
                  f) le componenti reddituali di cui all'articolo  4,
          comma 2, lettere c), d), e), g), ed i); 
                  g) le componenti reddituali di cui all'articolo  4,
          comma 2, lettera f),  limitatamente  alle  prestazioni  non
          erogate dall'INPS; 
                  h) l'importo degli assegni periodici effettivamente
          corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3,  lettere  a)  e
          b); 
                  i) il valore del canone di locazione annuo  di  cui
          all'articolo 4, comma 4, lettera a); 
                  l) le spese per assistenza personale  nel  caso  di
          acquisto dei servizi  presso  enti  fornitori  e  la  retta
          versata per l'ospitalita' alberghiera di  cui  all'articolo
          4, comma 4, lettere b) e c); 
                  m) le componenti del patrimonio immobiliare di  cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche'  per  ciascun  cespite
          l'ammontare dell'eventuale debito residuo; 
                  n) in caso  di  richiesta  di  prestazioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 3, le donazioni  di  cespiti  di  cui
          alla lettera c) del medesimo comma; 
                  o)  gli  autoveicoli,  ovvero  i   motoveicoli   di
          cilindrata di  500  cc  e  superiore,  nonche'  le  navi  e
          imbarcazioni  da  diporto,  per   le   finalita'   di   cui
          all'articolo 11, comma 12. 
                8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita'
          delle informazioni comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605, e del comma  2,  dell'articolo  11,
          del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  e  fermo
          restando l'utilizzo delle informazioni disponibili  secondo
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,   sono   altresi'
          autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
          mobiliare di cui all'articolo 5, comma  4.  Ai  fini  della
          semplificazione nella compilazione della DSU  e  alla  luce
          della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
          cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
          adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  sono  identificate  le
          componenti del patrimonio mobiliare per  cui  e'  possibile
          acquisire  il  dato,  sotto  forma  di  valore   sintetico,
          direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
          prevista dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e
          conseguentemente sono  riviste  le  componenti  di  cui  e'
          prevista l'autodichiarazione. 
                9.  Fermo  restando  l'insieme   delle   informazioni
          necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi  del
          presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentiti  l'INPS,  l'Agenzia
          delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  in  relazione  alla  evoluzione   dei   sistemi
          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi
          d'informazione,  puo'  essere  modificato  l'elenco   delle
          informazioni di cui si chiede  autodichiarazione  da  parte
          del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche'  puo'  essere
          integrato il modello-tipo di DSU anche  in  relazione  alle
          esigenze di  controllo  dei  dati  autodichiarati.  Con  il
          medesimo provvedimento puo' essere rivisto  il  periodo  di
          riferimento dei redditi di cui  all'articolo  4,  comma  1,
          avvicinandolo al momento della presentazione della  DSU,  e
          conseguentemente  puo'  essere  rivisto   il   periodo   di
          validita' della  DSU,  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.».