Art. 5 Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro 1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni: a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. 3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4. 4. Per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto; b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto. 5. Per componente fiscale si intende: a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore; b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto. 6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D: a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente; b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D. 7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta: a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. 8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025. 9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti): «Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. 4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604. 6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri. 7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. 9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Per il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente): «Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). - 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9. 3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. 4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: a) un modello base relativo al nucleo familiare; b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2; d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9; e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi. 6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU. 7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante: a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza; b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite; c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo; d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2; e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca; f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i); g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a); l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c); m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo; n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 12. 8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione. 9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.».