Art. 6 
 
Modalita' di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio 
 
  1.  La  domanda  per  il   riconoscimento   dell'assegno   di   cui
all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio
di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso  tra  il  mese  di
marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello  di  febbraio
dell'anno  successivo.  La  domanda  e'   presentata   in   modalita'
telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di  patronato  di  cui
alla legge 30 marzo 2001,  n.  152,  secondo  le  modalita'  indicate
dall'INPS sul proprio sito istituzionale  entro  venti  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto. 
  2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al
comma 1 e' presentata da  un  genitore  ovvero  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale. L'assegno e'  riconosciuto  a  decorrere
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso
in cui e' presentata entro il 30  giugno  dell'anno  di  riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del  medesimo
anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento
dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda. 
  3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la
modifica alla composizione del nucleo  familiare  e'  comunicata  con
apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti  di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.  152  entro  centoventi
giorni  dalla  nascita   del   nuovo   figlio,   con   riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 
  4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al  richiedente
ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro  che
esercitano la responsabilita' genitoriale.  In  caso  di  affidamento
esclusivo, l'assegno spetta, in  mancanza  di  accordo,  al  genitore
affidatario. Nel caso di nomina di un  tutore  o  di  affidatario  ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,  l'assegno  e'  riconosciuto
nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero  del  minore  in  affido
familiare. 
  5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare  la
domanda di cui al comma 1 in sostituzione  dei  genitori  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo e richiedere la  corresponsione
diretta della quota di assegno loro spettante. 
  6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero  mediante
bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo  7  in
caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. 
  7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e  febbraio
di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE  in  corso  di  validita'  a
dicembre dell'anno precedente. 
  8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2,  sono  valutati  in
14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno  2024,  18.914,8
milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per  l'anno
2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0  milioni  di
euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede
al monitoraggio dei relativi oneri, anche in  via  prospettica  sulla
base delle domande pervenute e  accolte,  e  comunica  mensilmente  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze  inviando  entro
il  10  del  mese  successivo  al   periodo   di   monitoraggio,   la
rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,  relativi
alle domande accolte. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge  30  marzo  2001,  n.  152  reca  la  «Nuova
          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale». 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca  la  «Disciplina
          dell'adozione e dell'affidamento dei minori».