Art. 7 
 
          Compatibilita' rispetto alle prestazioni sociali 
 
  1. L'assegno di cui all'articolo 1 e' compatibile con la  fruizione
di eventuali altre misure a favore dei figli a carico  erogate  dalle
regioni, province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  dagli  enti
locali. 
  2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  del  28  marzo  2019,  n.  26,   l'INPS
corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo  6,
comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con
le modalita' di  erogazione  del  Reddito  di  cittadinanza,  fino  a
concorrenza   dell'importo   dell'assegno   spettante   in   ciascuna
mensilita' ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  presente  comma.  Il
beneficio complessivo e' determinato sottraendo dall'importo  teorico
spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai  figli  che
fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28
marzo 2019, n. 26.  La  richiesta  di  suddivisione  del  Reddito  di
cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo  comporta  anche
il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti  la
responsabilita' genitoriale. 
  3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28  marzo  2019,
n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di  cui
all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          b), numero 4), comma 4  e  comma  6  del  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni): 
                «Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai
          nuclei familiari in possesso  cumulativamente,  al  momento
          della presentazione della domanda e  per  tutta  la  durata
          dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: 
                  a) (Omissis), 
                  b)  con  riferimento  a  requisiti   reddituali   e
          patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
                    - 1), -2) ,- 3) (Omissis); 
                    4) un valore del reddito familiare  inferiore  ad
          una  soglia  di  euro  6.000  annui  moltiplicata  per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. La predetta  soglia  e'  incrementata  ad  euro
          7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione  di  cittadinanza.
          In ogni caso la soglia e' incrementata ad  euro  9.360  nei
          casi in cui il nucleo familiare risieda  in  abitazione  in
          locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
          fini ISEE, c) (Omissis) , c -bis) (Omissis); 
                    1- bis - 3. (Omissis). 
                4.Il parametro della scala di equivalenza, di cui  al
          comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per  il  primo
          componente del nucleo familiare ed e' incrementato  di  0,4
          per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
          di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore  eta',  fino
          ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2  nel
          caso in cui nel nucleo familiare siano presenti  componenti
          in   condizione   di   disabilita'   grave   o    di    non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 
                5. (Omissis). 
                6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui
          al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  n.  159  del  2013,  al  netto  dei
          trattamenti assistenziali eventualmente  inclusi  nell'ISEE
          ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
          in corso di godimento da parte  dei  componenti  il  nucleo
          familiare,  fatta  eccezione   per   le   prestazioni   non
          sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
          assistenziali  non  rilevano  le  erogazioni  riferite   al
          pagamento    di    arretrati,    le     riduzioni     nella
          compartecipazione al costo dei servizi  e  le  esenzioni  e
          agevolazioni per il pagamento di tributi, le  erogazioni  a
          fronte di rendicontazione di  spese  sostenute,  ovvero  le
          erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
          svolgono la funzione di sostituzione di  servizi.  Ai  fini
          del presente decreto, non  si  include  tra  i  trattamenti
          assistenziali l' assegno di cui all'articolo 1, comma  125,
          della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
          assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
          sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici  giorni
          dal riconoscimento  al  Sistema  informativo  unitario  dei
          servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
          ivi previste.».