Art. 9 
 
       Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per  le  politiche  della  famiglia,  e'   istituito   l'Osservatorio
nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a  carico,  di
seguito Osservatorio, con funzioni  di  supporto  tecnico-scientifico
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  analisi,  monitoraggio  e
valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto. 
  2. L'Osservatorio e' presieduto  dal  Presidente  dell'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi  1250  e  1253,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed e', altresi', composto da un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
rappresentante dell'INPS, un  rappresentante  dell'ISTAT,  un  membro
designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita', un membro designato  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281  nonche'  da  due  rappresentanti  delle  associazioni
familiari maggiormente rappresentative. 
  3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio: 
    a)  coordina  le  proprie  attivita'  di   ricerca   con   quelle
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia   e   dell'Osservatorio
nazionale per  l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  alla  legge  23
dicembre 1997, n. 451; 
    b) predispone per l'Autorita' politica delegata per  la  famiglia
una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno;
a tal fine, l'INPS provvede, con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  alla  realizzazione  di  un
osservatorio  statistico  sui  beneficiari  dell'assegno   aggiornato
mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonche'
alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli
aspetti   amministrativi-gestionali;    la    relazione    semestrale
dell'Osservatorio  individua,  altresi',  le  possibili   azioni   da
realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento. 
  4.  Dall'istituzione  e  dal  funzionamento  dell'Osservatorio  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Ai
suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  1250  e
          1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. - 1250. Il  Fondo  per  le  politiche  della
          famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  destinato  a  finanziare
          interventi in materia di politiche per la famiglia e misure
          di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla  maternita'
          e alla paternita', al fine prioritario del contrasto  della
          crisi  demografica,  nonche'  misure   di   sostegno   alla
          componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
          Fondo e' utilizzato per finanziare: 
                  a)   l'Osservatorio   nazionale   sulla   famiglia,
          prevedendo    la    rappresentanza     paritetica     delle
          amministrazioni statali da un lato e delle  regioni,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali    dall'altro,     nonche'     la     partecipazione
          dell'associazionismo e del terzo settore; 
                  b) l'Osservatorio per il contrasto della  pedofilia
          e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269; 
                  c)  l'Osservatorio  nazionale  per   l'infanzia   e
          l'adolescenza previsto dal regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 
                  d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
          amministrazioni statali  competenti  e  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la  famiglia
          che  costituisca  il  quadro  conoscitivo,  promozionale  e
          orientativo degli interventi  relativi  all'attuazione  dei
          diritti della famiglia, nonche' per  acquisire  proposte  e
          indicazioni utili per il medesimo Piano e  per  verificarne
          successivamente l'efficacia,  attraverso  la  promozione  e
          l'organizzazione con cadenza  biennale  di  una  Conferenza
          nazionale sulla famiglia; 
                  e) interventi volti  a  valorizzare  il  ruolo  dei
          consultori familiari e dei centri per la  famiglia;  a  tal
          fine  il  Ministro  per  la  famiglia  e  le   disabilita',
          unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa  in
          sede di Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  avente  ad
          oggetto i criteri e le modalita'  per  la  riorganizzazione
          dei consultori familiari,  finalizzata  a  potenziarne  gli
          interventi sociali in favore delle famiglie; 
                  f) interventi volti alla prevenzione di ogni  abuso
          sessuale nei confronti dei  minori  e  al  contrasto  della
          pedofilia e della pornografia  minorile,  nonche'  progetti
          volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
          natura economica, ai minori orfani per crimini domestici  e
          alle loro famiglie, affidatarie o adottive; 
                  g) progetti  finalizzati  alla  protezione  e  alla
          presa in carico dei minori vittime di  violenza  assistita,
          nonche' interventi a favore  delle  famiglie  in  cui  sono
          presenti minori vittime di violenza assistita; 
                  h)   interventi   a    tutela    dell'infanzia    e
          dell'adolescenza,   con   particolare   riferimento    alle
          situazioni di vulnerabilita' socioeconomica  e  al  disagio
          minorile, anche con riferimento al contrasto  del  fenomeno
          del cyberbullismo; 
                  i) interventi per il sostegno dei genitori separati
          e divorziati, anche  attraverso  lo  sviluppo  del  sistema
          territoriale dei  servizi  sociali  finalizzati  alla  loro
          presa in carico; 
                  i-bis) interventi per il sostegno ai  genitori  nei
          casi di morte del figlio. Per  le  finalita'  di  cui  alla
          presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  per
          l'anno 2021, e' incrementato di  500.000  euro  per  l'anno
          2021, da destinare al finanziamento delle associazioni  che
          svolgono   attivita'   di    assistenza    psicologica    o
          psicosociologica a favore dei genitori che subiscono  gravi
          disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
          figlio; 
                  l)  interventi  per  la  diffusione  della   figura
          professionale dell'assistente familiare; 
                  m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
          per le famiglie con almeno tre figli  minori,  compresa  la
          carta della famiglia di  cui  all'articolo  1,  comma  391,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                  n) iniziative di conciliazione del tempo di vita  e
          di lavoro, nonche'  di  promozione  del  welfare  familiare
          aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo  9  della
          legge 8 marzo 2000, n. 53; 
                  o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
          rischio, al fine di prevenire l'abbandono e  di  consentire
          al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
          propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
          le disabilita', di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e della salute, promuove, ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, un'intesa in sede di Conferenza  unificata  avente  ad
          oggetto la definizione dei criteri e delle modalita'  sulla
          base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
          definiscono e attuano un programma sperimentale  di  azioni
          al quale  concorrono  i  sistemi  regionali  integrati  dei
          servizi alla persona; 
                  p) attivita' di informazione e di comunicazione  in
          materia di politiche per la famiglia; 
                  q) interventi che diffondano e  valorizzino,  anche
          attraverso opportune sinergie, le  migliori  iniziative  in
          materia di politiche familiari adottate da enti pubblici  e
          privati, enti locali, imprese e associazioni,  al  fine  di
          agevolare il mutuo scambio, la condivisione e  il  sostegno
          di esperienze virtuose e di buone pratiche; 
                  r)  interventi  in  materia  di   adozione   e   di
          affidamento, volti a tutelare il  superiore  interesse  del
          minore e a sostenere le famiglie  adottive  o  affidatarie,
          anche  al  fine  di  sostenere   il   percorso   successivo
          all'adozione. 
                1251. - 1252. (Omissis). 
                1253. Il Ministro delle politiche  per  la  famiglia,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  con   regolamento   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   disciplina   l'organizzazione    amministrativa    e
          scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla  famiglia  di
          cui al comma 1250.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - La legge 23 dicembre 1997, n. 451, reca l'Istituzione
          della   Commissione   parlamentare   per    l'infanzia    e
          dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.