La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' della delega
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti
legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti
in materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38
della Costituzione e in conformita' alle disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita' e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il
13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.
18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del
Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone
con disabilita', al fine di garantire alla persona con disabilita' di
ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che
consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali,
compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione
sociale e lavorativa, nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema
dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti
e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia
della persona con disabilita' e il suo vivere su base di pari
opportunita' con gli altri, nel rispetto dei principi di
autodeterminazione e di non discriminazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri
eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli
schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione
del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I
medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perche' su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi
per cui l'intesa non e' stata raggiunta. Qualora il termine per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri
parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella
Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza
unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni della difformita' dall'intesa. La Conferenza unificata
assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito
delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo
precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si
esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti
locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono,
progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese
quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei
seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilita' nonche' revisione,
riordino e semplificazione della normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilita' e revisione dei
suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilita', realizzazione
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione
e accessibilita';
f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilita';
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita', istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri;
h) disposizioni finali e transitorie.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».