Art. 2 
 
              Principi e criteri direttivi della delega 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
provvede al coordinamento, sotto il profilo  formale  e  sostanziale,
delle  disposizioni  legislative  vigenti,  anche  di  recepimento  e
attuazione della normativa europea, apportando a  esse  le  opportune
modifiche volte a  garantire  e  migliorare  la  coerenza  giuridica,
logica  e  sistematica  della  normativa  di  settore,  ad  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio  normativo  e  a  individuare
espressamente le  disposizioni  da  abrogare,  fatta  salva  comunque
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) con riguardo alle definizioni  concernenti  la  condizione  di
disabilita' e alla revisione,  al  riordino  e  alla  semplificazione
della normativa di settore: 
      1) adozione di una definizione di  «disabilita'»  coerente  con
l'articolo 1, secondo  paragrafo,  della  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', anche integrando  la
legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  introducendo  disposizioni  che
prevedano una valutazione di base della disabilita' distinta  da  una
successiva  valutazione  multidimensionale   fondata   sull'approccio
bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilita' o da  chi
la  rappresenta,  previa  adeguata  informazione  sugli   interventi,
sostegni e benefici cui puo' accedere,  finalizzata  al  progetto  di
vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c)
del presente comma e  assicurando  l'adozione  di  criteri  idonei  a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
      2)   adozione   della   Classificazione   internazionale    del
funzionamento, della  disabilita'  e  della  salute  -  International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata
dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001,  e  dei
correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai  fini  della
descrizione e dell'analisi del  funzionamento,  della  disabilita'  e
della salute, congiuntamente alla versione adottata in  Italia  della
Classificazione     internazionale     delle      malattie      (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni  altra  eventuale
scala di valutazione  disponibile  e  consolidata  nella  letteratura
scientifica e nella pratica clinica; 
      3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le  persone
anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per  i
minori; 
      4) adozione di una definizione di  «profilo  di  funzionamento»
coerente con l'ICF e con  le  disposizioni  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e  che  tenga
conto dell'ICD; 
      5) introduzione nella legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  della
definizione  di  «accomodamento  ragionevole»,  prevedendo   adeguati
strumenti di tutela coerenti con le  disposizioni  della  Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'; 
    b)  con  riguardo  all'accertamento  della  disabilita'  e   alla
revisione dei suoi processi valutativi di base: 
      1) previsione che, in conformita' alle indicazioni  dell'ICF  e
tenuto conto dell'ICD, la  valutazione  di  base  accerti,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come  modificato
in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le necessita'
di  sostegno,  di  sostegno  intensivo   o   di   restrizione   della
partecipazione  della  persona  ai  fini  dei  correlati  benefici  o
istituti; 
      2)  al  fine  di  semplificare  gli   aspetti   procedurali   e
organizzativi  in  modo  da  assicurare  tempestivita',   efficienza,
trasparenza e tutela della persona con disabilita', razionalizzazione
e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di  base
ai sensi della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  degli  accertamenti
afferenti all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo  1971,
n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio  1970,  n.
382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138,  alla  sordita'  civile  ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai  sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle  valutazioni  propedeutiche
all'individuazione degli alunni con disabilita' di  cui  all'articolo
1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio  2015,  n.
107,  all'accertamento  della  disabilita'  ai  fini  dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151,  e  alla  concessione  di  assistenza  protesica,  sanitaria   e
riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del  concetto
di non autosufficienza e delle valutazioni relative al  possesso  dei
requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie
e  relative  alla  mobilita'  nonche'  di  ogni  altro   accertamento
dell'invalidita' previsto  dalla  normativa  vigente,  confermando  e
garantendo la specificita' e l'autonoma rilevanza di  ciascuna  forma
di disabilita'; 
      3)  previsione  che,  in  conformita'   alla   definizione   di
disabilita' e in coerenza con  le  classificazioni  ICD  e  ICF,  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica  delegata  in
materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle  definizioni,
dei  criteri  e  delle  modalita'  di  accertamento  dell'invalidita'
previsti dal decreto del Ministro  della  sanita'  5  febbraio  1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992; 
      4) affidamento a  un  unico  soggetto  pubblico  dell'esclusiva
competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al  numero
2),   garantendone   l'omogeneita'   nel   territorio   nazionale   e
realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario,  una
semplificazione  e  razionalizzazione  degli  aspetti  procedurali  e
organizzativi del  processo  valutativo  di  base,  anche  prevedendo
procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo  che
siano assicurate la tempestivita', l'efficienza e  la  trasparenza  e
siano riconosciute la tutela e la rappresentanza  della  persona  con
disabilita', in tutte le fasi della procedura di  accertamento  della
condizione  di  disabilita',  garantendo  la   partecipazione   delle
associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990, n. 295; 
      5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli
sull'adeguatezza     delle     prestazioni      rese,      garantendo
l'interoperabilita' tra le banche di dati gia' esistenti,  prevedendo
anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilita' nel  tempo,
fermi restando i casi  di  esonero  gia'  stabiliti  dalla  normativa
vigente; 
    c)  con  riguardo  alla   valutazione   multidimensionale   della
disabilita' e alla realizzazione del progetto  di  vita  individuale,
personalizzato e partecipato: 
      1) prevedere modalita' di coordinamento tra le  amministrazioni
competenti  per  l'integrazione  della   programmazione   sociale   e
sanitaria nazionale e regionale; 
      2) prevedere che la valutazione  multidimensionale  sia  svolta
attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unita' di  valutazione
multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli
interventi di presa in carico, di valutazione e di  progettazione  da
parte delle amministrazioni competenti  in  ambito  sociosanitario  e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni  gia'  individuate
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio
2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza
nel settore sanitario,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
      3) prevedere che la valutazione  multidimensionale  sia  svolta
tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e  che  definisca
un  profilo  di  funzionamento   della   persona,   necessario   alla
predisposizione del progetto di vita  individuale,  personalizzato  e
partecipato e al monitoraggio dei suoi  effetti  nel  tempo,  tenendo
conto delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione; 
      4) prevedere che  la  valutazione  multidimensionale  assicuri,
sulla base di un approccio multidisciplinare e con la  partecipazione
della persona con disabilita' e di chi la rappresenta, l'elaborazione
di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato,  il
quale individui  i  sostegni  e  gli  accomodamenti  ragionevoli  che
garantiscano l'effettivo  godimento  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali, tra cui la possibilita' di  scegliere,  in  assenza  di
discriminazioni,  il  proprio  luogo  di  residenza   e   un'adeguata
soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarita'
delle cure e dei sostegni socio-assistenziali; 
      5)   prevedere   che   il   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare  gli  obiettivi
della persona  con  disabilita'  secondo  i  suoi  desideri,  le  sue
aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali  e
di  salute  nonche'  la  qualita'  di  vita  nei  suoi  vari  ambiti,
individuando le barriere e i facilitatori che incidono  sui  contesti
di  vita  e  rispettando  i  principi  al  riguardo   sanciti   dalla
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', indicando gli  strumenti,  le  risorse,  i  servizi,  le
misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati  per
la realizzazione del progetto e che sono necessari  a  compensare  le
limitazioni alle attivita'  e  a  favorire  la  partecipazione  della
persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita e  nei  diversi
contesti di riferimento,  compresi  quelli  lavorativi  e  scolastici
nonche' quelli culturali e sportivi, e  in  ogni  altro  contesto  di
inclusione sociale; 
      6)  assicurare  l'adozione  degli   accomodamenti   ragionevoli
necessari a  consentire  l'effettiva  individuazione  ed  espressione
della volonta' dell'interessato e la  sua  piena  comprensione  delle
misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire  alla  persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di protezione
giuridica o abbia necessita' di sostegni ad altissima intensita',  la
piena    partecipazione    alla    valutazione     multidimensionale,
all'elaborazione del progetto di vita individuale,  personalizzato  e
partecipato e all'attuazione  dello  stesso  con  modalita'  tali  da
garantire la soddisfazione della persona interessata; 
      7)  prevedere  che  sia  garantita  comunque  l'attuazione  del
progetto  di  vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato,  al
variare del  contesto  territoriale  e  di  vita  della  persona  con
disabilita', mediante le risorse umane e  strumentali  di  rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa
vigente; 
      8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilita' o
di  chi  la  rappresenta,  l'elaborazione  del   progetto   di   vita
individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche
gli enti del Terzo settore, attraverso forme di  co-programmazione  e
co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
      9)  prevedere   che   nel   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato e partecipato sia  indicato  l'insieme  delle  risorse
umane,  professionali,  tecnologiche,  strumentali   ed   economiche,
pubbliche  e  private,  attivabili  anche  in  seno  alla   comunita'
territoriale e al  sistema  dei  supporti  informali,  volte  a  dare
attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso,
in tutto o  in  parte,  possa  essere  autogestito,  con  obbligo  di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso; 
      10)  prevedere  che,   nell'ambito   del   progetto   di   vita
individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti  i
sostegni  e  gli  interventi  idonei  e  pertinenti  a  garantire  il
superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base
di  eguaglianza  con  gli  altri,  dei  diritti  e   delle   liberta'
fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche  attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2  della  Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'; 
      11)  prevedere  che   nel   progetto   di   vita   individuale,
personalizzato e partecipato siano individuate  figure  professionali
aventi  il  compito  di  curare  la   realizzazione   del   progetto,
monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con
disabilita' e  con  i  suoi  referenti  familiari,  ferma  restandola
facolta' di autogestione del progetto  da  parte  della  persona  con
disabilita'; 
      12)  prevedere  che,   nell'ambito   del   progetto   di   vita
individuale,  personalizzato  e  partecipato  diretto  ad  assicurare
l'inclusione e la partecipazione sociale,  compreso  l'esercizio  dei
diritti  all'affettivita'   e   alla   socialita',   possano   essere
individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia  e  modelli
di  assistenza  personale  autogestita   che   supportino   la   vita
indipendente  delle  persone  con   disabilita'   in   eta'   adulta,
favorendone     la     deistituzionalizzazione     e     prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo  19  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  anche
mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni  5  e  6
del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno  2016,
n. 112; 
      13) prevedere eventuali forme di finanziamento  aggiuntivo  per
le finalita' di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle
risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di  istituti
a favore dei servizi di supporto  alla  domiciliarita'  e  alla  vita
indipendente; 
    d) con riguardo all'informatizzazione dei processi  valutativi  e
di archiviazione, istituire, nell'ambito  degli  interventi  previsti
nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili  ai  sensi
della legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  interoperabili  con  quelle
esistenti alla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi,
che,  nel  rispetto  del  principio  della  riservatezza   dei   dati
personali, coadiuvino i  processi  valutativi  e  l'elaborazione  dei
progetti  di  vita   individuali,   personalizzati   e   partecipati,
consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni
riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza socio-sanitaria che  spettano  alla  persona
con  disabilita',  garantendo  comunque  la   semplificazione   delle
condizioni di esercizio dei diritti delle persone con  disabilita'  e
la possibilita'  di  effettuare  controlli,  e  contengano  anche  le
informazioni  relative  ai  benefici   eventualmente   spettanti   ai
familiari  o  alle  persone  che  hanno  cura   della   persona   con
disabilita'; 
    e) con riguardo alla riqualificazione  dei  servizi  pubblici  in
materia di inclusione e accessibilita', fermi restando  gli  obblighi
derivanti dalla normativa vigente: 
      1) prevedere che presso ciascuna amministrazione  possa  essere
individuata una  figura  dirigenziale  preposta  alla  programmazione
strategica della  piena  accessibilita',  fisica  e  digitale,  delle
amministrazioni da parte delle persone con  disabilita',  nell'ambito
del  piano  integrato  di   attivita'   e   organizzazione   previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
      2)  prevedere  la  partecipazione  dei   rappresentanti   delle
associazioni   delle    persone    con    disabilita'    maggiormente
rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla
programmazione strategica di cui al numero 1); 
      3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione  delle
risorse, tra gli obiettivi di produttivita' delle amministrazioni, di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione  sociale
e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita'; 
      4) prevedere che  i  rappresentanti  delle  associazioni  delle
persone con disabilita' possano presentare osservazioni sui documenti
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilita'
di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilita'; 
      5) prevedere che il rispetto degli  obiettivi  derivanti  dalla
programmazione  strategica  della  piena  accessibilita',  fisica   e
digitale,  delle  amministrazioni  da   parte   delle   persone   con
disabilita' sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini  della
performance del personale dirigenziale; 
      6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici,
di un responsabile del processo  di  inserimento  delle  persone  con
disabilita' nell'ambiente di lavoro, ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, anche al fine di garantire  l'accomodamento  ragionevole
di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio
2003, n. 216; 
      7)  prevedere  l'obbligo,  per  i  concessionari  dei  pubblici
servizi, di indicare nella carta dei servizi i  livelli  di  qualita'
del servizio erogato che  assicurino  alle  persone  con  disabilita'
l'effettiva accessibilita'  delle  prestazioni,  evidenziando  quelli
obbligatori ai sensi della normativa vigente; 
      8) estendere il ricorso per l'efficienza delle  amministrazioni
e  dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o  alla
violazione  dei  livelli  di  qualita'  dei  servizi  essenziali  per
l'inclusione sociale e la possibilita' di accesso delle  persone  con
disabilita' oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia; 
    f) con riguardo all'istituzione di  un  Garante  nazionale  delle
disabilita': 
      1) istituire il  Garante  nazionale  delle  disabilita',  quale
organo di natura indipendente e collegiale, competente per la  tutela
e la promozione dei diritti delle persone con disabilita'; 
      2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura
organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo
a esso le seguenti funzioni: 
        2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilita'  che
denuncino discriminazioni o  violazioni  dei  propri  diritti,  anche
attraverso la previsione di un centro di contatto a cio' dedicato; 
        2.2) vigilare sul rispetto dei diritti  e  sulla  conformita'
alle norme e ai principi stabiliti dalla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', dalla  Costituzione,
dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 
        2.3)  svolgere  verifiche,   d'ufficio   o   a   seguito   di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e  richiedere
alle amministrazioni  e  ai  concessionari  di  pubblici  servizi  le
informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle  funzioni
di sua competenza; 
        2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle  amministrazioni
e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni  raccolte,
anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli
enti, sollecitando o proponendo interventi,  misure  o  accomodamenti
ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate; 
        2.5) promuovere una cultura del rispetto  dei  diritti  delle
persone con disabilita' attraverso campagne  di  sensibilizzazione  e
comunicazione e progetti di azioni  positive,  in  particolare  nelle
istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  le  amministrazioni
competenti per materia; 
        2.6) trasmettere  annualmente  una  relazione  sull'attivita'
svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio  dei  ministri
ovvero all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'; 
    g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilita',  ridefinirne  le  competenze  e
potenziarne la  struttura  organizzativa  al  fine  di  garantire  lo
svolgimento delle  nuove  funzioni  e  di  promuovere  le  iniziative
necessarie al supporto dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita'; 
    h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie: 
      1)  coordinare   le   disposizioni   introdotte   dai   decreti
legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese
quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e  ai
relativi  fondi,  facendo  salvi  le  prestazioni,  i   servizi,   le
agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati ai  sensi  della
normativa vigente  in  materia  di  invalidita'  civile,  di  cecita'
civile, di sordita' civile e di sordocecita' e della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche con riferimento  alla  nuova  tabella  indicativa
delle  percentuali  d'invalidita'  per  le  minorazioni  e   malattie
invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanita' 5  febbraio
1992, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  43  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,  al  fine  di  salvaguardare  i
diritti gia' acquisiti; 
      2) definire, anche avvalendosi del supporto  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  le  procedure  volte  alla
determinazione dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,  con
riguardo alle prestazioni in favore delle  persone  con  disabilita',
con l'individuazione di  una  disciplina  di  carattere  transitorio,
nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli  essenziali  delle
prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi  di  servizio,
promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici  e  i  privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il
          14 marzo 2009, n. 61. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  «Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
                «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
                2.  La   persona   handicappata   ha   diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
          complessiva individuale  residua  e  alla  efficacia  delle
          terapie riabilitative. 
                3. Qualora la minorazione, singola o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
                4. La presente legge si applica anche agli  stranieri
          e agli apolidi, residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - La legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in  legge
          del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore  dei
          mutilati ed invalidi civili», e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82. 
              - La legge 27 maggio  1970,  n.  382  «Disposizioni  in
          materia di assistenza  ai  ciechi  civili»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156. 
              - La legge 3 aprile 2001,  n.  138  «Classificazione  e
          quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia
          di accertamenti oculistici», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93. 
              -  La  legge  26  maggio  1970,  n.  381  «Aumento  del
          contributo  ordinario  dello  Stato  a   favore   dell'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza ai  sordomuti  e
          delle misure dell'assegno di assistenza ai  sordomuti»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156. 
              - La legge 24  giugno  2010,  n.  107  «Misure  per  il
          riconoscimento dei diritti delle persone  sordocieche»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio
          2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
          formazione e delega  per  il  riordino  delle  disposizioni
          legislative vigenti», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 2015, n. 162: 
                «Art. 1. 
                Omissis. 
                181. I decreti legislativi di cui al comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'art. 20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                  a) riordino delle disposizioni normative in materia
          di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
                    1)  la  redazione  di  un   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di istruzione  gia'  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297, nonche' nelle altre fonti normative; 
                    2)  l'articolazione  e  la   rubricazione   delle
          disposizioni  di  legge  incluse  nella  codificazione  per
          materie  omogenee,  secondo  il  contenuto  precettivo   di
          ciascuna di esse; 
                    3) il  riordino  e  il  coordinamento  formale  e
          sostanziale  delle  disposizioni  di  legge  incluse  nella
          codificazione, anche apportando  integrazioni  e  modifiche
          innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e
          sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta
          evoluzione del quadro  giuridico  nazionale  e  dell'Unione
          europea; 
                    4) l'adeguamento della  normativa  inclusa  nella
          codificazione   alla   giurisprudenza   costituzionale    e
          dell'Unione europea; 
                    5) l'indicazione espressa delle  disposizioni  di
          legge abrogate; 
                  b)  riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del
          sistema di formazione iniziale e di accesso  nei  ruoli  di
          docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
          funzionale alla valorizzazione sociale  e  culturale  della
          professione, mediante: 
                    1)  l'introduzione  di  un  sistema  unitario   e
          coordinato che comprenda sia  la  formazione  iniziale  dei
          docenti sia le procedure per  l'accesso  alla  professione,
          affidando i  diversi  momenti  e  percorsi  formativi  alle
          universita'  o  alle   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica   e   alle   istituzioni
          scolastiche  statali,  con  una  chiara   distinzione   dei
          rispettivi   ruoli   e   competenze   in   un   quadro   di
          collaborazione strutturata; 
                    2) l'avvio di un  sistema  regolare  di  concorsi
          nazionali per  l'assunzione,  con  contratto  retribuito  a
          tempo determinato di  durata  triennale  di  tirocinio,  di
          docenti  nella  scuola  secondaria  statale.  L'accesso  al
          concorso e' riservato a coloro che sono in possesso  di  un
          diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico  di
          secondo livello per le discipline  artistiche  e  musicali,
          coerente  con  la  classe  disciplinare  di   concorso.   I
          vincitori sono assegnati a un'istituzione  scolastica  o  a
          una rete tra istituzioni scolastiche. A  questo  fine  sono
          previsti: 
                    2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
          al concorso nazionale, anche in base al numero  di  crediti
          formativi   universitari   acquisiti    nelle    discipline
          antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle   concernenti   le
          metodologie e le tecnologie  didattiche,  comunque  con  il
          limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
          crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
                    2.2)  la  disciplina  relativa   al   trattamento
          economico durante il periodo  di  tirocinio,  tenuto  anche
          conto della graduale assunzione della funzione di docente; 
                    3) il completamento della formazione iniziale dei
          docenti assunti secondo le procedure di cui  al  numero  2)
          tramite: 
                    3.1) il conseguimento, nel corso del  primo  anno
          di  contratto,  di  un  diploma  di  specializzazione   per
          l'insegnamento secondario al termine di  un  corso  annuale
          istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
          o  loro  reti,  dalle  universita'  o   dalle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          destinato a completare la preparazione degli  iscritti  nel
          campo  della  didattica  delle  discipline  afferenti  alla
          classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,  della
          psicologia e della normativa scolastica; 
                    3.2) la determinazione degli  standard  nazionali
          per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
          di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; (12) 
                    3.3) per  i  vincitori  dei  concorsi  nazionali,
          l'effettuazione, nei due anni successivi  al  conseguimento
          del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
          della funzione docente, anche in  sostituzione  di  docenti
          assenti, presso l'istituzione scolastica o presso  la  rete
          tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
                    3.4) la possibilita', per coloro  che  non  hanno
          partecipato o non sono  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali di cui al numero  2),  di  iscriversi  a  proprie
          spese ai percorsi di  specializzazione  per  l'insegnamento
          secondario di cui al numero 3.1); 
                    4) la sottoscrizione del contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, all'esito di  positiva  conclusione  e
          valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
          di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 
                    5) la previsione che il percorso di cui al numero
          2)    divenga    gradualmente    l'unico    per    accedere
          all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
          l'effettuazione  delle  supplenze;  l'introduzione  di  una
          disciplina transitoria in  relazione  ai  vigenti  percorsi
          formativi  e  abilitanti  e  al  reclutamento  dei  docenti
          nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
          professionalita'   per   coloro   che   hanno    conseguito
          l'abilitazione prima della data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui alla presente lettera; 
                    6)  il  riordino  delle  classi  disciplinari  di
          afferenza dei docenti e delle classi di laurea  magistrale,
          in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi  di
          cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
          insegnamenti  nell'ambito  della  classe  disciplinare   di
          afferenza  secondo  principi  di   semplificazione   e   di
          flessibilita',   fermo   restando   l'accertamento    della
          competenza nelle discipline insegnate; 
                    7) la previsione dell'istituzione di percorsi  di
          formazione  in  servizio,  che  integrino   le   competenze
          disciplinari  e  pedagogiche  dei   docenti,   consentendo,
          secondo principi  di  flessibilita'  e  di  valorizzazione,
          l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
          affini; 
                    8) la previsione che il conseguimento del diploma
          di specializzazione di cui al numero  3.1)  costituisca  il
          titolo   necessario   per   l'insegnamento   nelle   scuole
          paritarie; 
                  c)  promozione  dell'inclusione  scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                    1)  la  ridefinizione  del  ruolo  del  personale
          docente  di  sostegno  al  fine  di  favorire  l'inclusione
          scolastica degli studenti con disabilita', anche attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                    2) la revisione dei criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                    3) l'individuazione dei livelli essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
                    4)    la    previsione    di    indicatori    per
          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione
          scolastica; 
                    5) la revisione delle  modalita'  e  dei  criteri
          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a
          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle
          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con
          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o
          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili
          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che
          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e
          l'inclusione o agli incontri informali; 
                Omissis.». 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per  il  diritto
          al lavoro  dei  disabili»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 14 settembre  2015,  n.  151  «Disposizioni  di
          razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
          adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
          disposizioni in  materia  di  rapporto  di  lavoro  e  pari
          opportunita', in attuazione della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  settembre
          2015, n. 221, S.O.: 
                «Art. 1 (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida in materia di collocamento mirato delle  persone  con
          disabilita' sulla base dei seguenti principi: 
                  a) promozione di una rete integrata con  i  servizi
          sociali, sanitari, educativi e  formativi  del  territorio,
          nonche'  con  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze  in
          materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
          persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento  e
          il supporto della persona con disabilita' presa  in  carico
          al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
                  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, le cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
          novembre 1991, n. 381, le associazioni  delle  persone  con
          disabilita' e  i  loro  familiari,  nonche'  con  le  altre
          organizzazioni del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di
          favorire  l'inserimento  lavorativo   delle   persone   con
          disabilita'; 
                  c) individuazione, nelle more della revisione delle
          procedure di accertamento della disabilita',  di  modalita'
          di   valutazione   bio-psico-sociale   della   disabilita',
          definizione dei criteri di predisposizione dei progetti  di
          inserimento lavorativo che tengano conto delle  barriere  e
          dei  facilitatori  ambientali  rilevati,   definizione   di
          indirizzi  per  gli  uffici  competenti   funzionali   alla
          valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo  in
          ottica bio-psico-sociale; 
                  d)  analisi  delle  caratteristiche  dei  posti  di
          lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con
          riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
          lavoro e' tenuto ad adottare; 
                  e) promozione dell'istituzione di  un  responsabile
          dell'inserimento  lavorativo  nei  luoghi  di  lavoro,  con
          compiti di predisposizione di progetti  personalizzati  per
          le persone con disabilita' e di  risoluzione  dei  problemi
          legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei  lavoratori   con
          disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone  con
          disabilita' da lavoro; 
                  f) individuazione di buone pratiche  di  inclusione
          lavorativa delle persone con disabilita'. 
                Omissis.». 
              - Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero
          della sanita' «Approvazione della nuova tabella  indicativa
          delle  percentuali  d'invalidita'  per  le  minorazioni   e
          malattie  invalidanti»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  15
          ottobre 1990, n. 295 «Modifiche ed integrazioni all'art.  3
          del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  luglio  1988,  n.  291,  e
          successive modificazioni, in  materia  di  revisione  delle
          categorie  delle  minorazioni  e   malattie   invalidanti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  20  ottobre  1990,  n.
          246: 
                «Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
          domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
          d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970,  n.
          381 , e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970
          n. 382 , e successive modificazioni, alla  legge  30  marzo
          1971, n. 118 , e successive modificazioni, e alla legge  11
          febbraio 1980, n. 18  ,  come  modificata  dalla  legge  21
          novembre 1988, n. 508 , nonche' gli  accertamenti  sanitari
          relativi alle domande per usufruire di benefici diversi  da
          quelli  innanzi  indicati  sono  effettuati  dalle   unita'
          sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
          dall'art. 3 del decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,
          n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1,  del  decreto-legge  25
          novembre 1989, n.  382  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  gennaio  1990,   n.   8,   e   successive
          modificazioni. 
                2. Nell'ambito di ciascuna  unita'  sanitaria  locale
          operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
          effettuare gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da  un
          medico  specialista  in  medicina  legale  che  assume   le
          funzioni di presidente e da due medici di  cui  uno  scelto
          prioritariamente  tra  gli  specialisti  in  medicina   del
          lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
          medici dipendenti o convenzionati  della  unita'  sanitaria
          locale territorialmente competente. 
                3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta  in
          volta  integrate  con  un  sanitario   in   rappresentanza,
          rispettivamente, dell'Associazione nazionale  dei  mutilati
          ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi,  dell'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza ai  sordomuti  e
          dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
          adulti subnormali, ogni qualvolta  devono  pronunciarsi  su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          12 gennaio 2017 «Definizione e  aggiornamento  dei  livelli
          essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma  7,  del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017,  n.  65,
          S.O. 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  55  e  56  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n.  106»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.: 
                Art.  55  (Coinvolgimento  degli   enti   del   Terzo
          settore).   -   1.   In   attuazione   dei   principi    di
          sussidiarieta',  cooperazione,  efficacia,  efficienza   ed
          economicita',   omogeneita',   copertura   finanziaria    e
          patrimoniale,       responsabilita'       ed       unicita'
          dell'amministrazione,     autonomia     organizzativa     e
          regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          nell'esercizio delle proprie funzioni di  programmazione  e
          organizzazione a livello territoriale  degli  interventi  e
          dei servizi nei settori di attivita'  di  cui  all'art.  5,
          assicurano il coinvolgimento attivo degli  enti  del  Terzo
          settore,   attraverso   forme   di   co-programmazione    e
          co-progettazione e  accreditamento,  poste  in  essere  nel
          rispetto dei principi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
          nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti
          ed in particolare di quelle  relative  alla  programmazione
          sociale di zona. 
                2.    La     co-programmazione     e'     finalizzata
          all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
          procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a
          tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione  degli
          stessi e delle risorse disponibili. 
                3.   La   co-progettazione   e'   finalizzata    alla
          definizione  ed   eventualmente   alla   realizzazione   di
          specifici progetti di servizio o di intervento  finalizzati
          a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
          programmazione di cui comma 2. 
                4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione  degli
          enti del Terzo settore con  cui  attivare  il  partenariato
          avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
          dei principi di trasparenza, imparzialita',  partecipazione
          e parita' di  trattamento,  previa  definizione,  da  parte
          della pubblica amministrazione procedente, degli  obiettivi
          generali e specifici dell'intervento, della durata e  delle
          caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
          e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.» 
                «Art.  56  (Convenzioni).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  sottoscrivere
          con le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
          promozione  sociale,  iscritte  da  almeno  sei  mesi   nel
          Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni
          finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di   terzi   di
          attivita' o servizi sociali di interesse generale, se  piu'
          favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
                2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
          esclusivamente   il   rimborso   alle   organizzazioni   di
          volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale
          delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
                3.   L'individuazione   delle    organizzazioni    di
          volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
          cui stipulare la convenzione  e'  fatta  nel  rispetto  dei
          principi  di   imparzialita',   pubblicita',   trasparenza,
          partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
          comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
          essere   in   possesso   dei   requisiti    di    moralita'
          professionale,  e  dimostrare   adeguata   attitudine,   da
          valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attivita'
          concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al  numero
          degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione   e   alla
          capacita' tecnica e  professionale,  intesa  come  concreta
          capacita' di operare e realizzare  l'attivita'  oggetto  di
          convenzione,   da   valutarsi   anche    con    riferimento
          all'esperienza    maturata,    all'organizzazione,     alla
          formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
                3-bis. Le amministrazioni procedenti  pubblicano  sui
          propri  siti  informatici  gli  atti   di   indizione   dei
          procedimenti di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
          provvedimenti  finali.  I  medesimi  atti  devono  altresi'
          formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
          amministrazioni procedenti nella  sezione  "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
                4.  Le  convenzioni  devono  contenere   disposizioni
          dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
          a svolgere  con  continuita'  le  attivita'  oggetto  della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
          nazionale  o  regionale,  degli  standard  organizzativi  e
          strutturali di legge. Devono inoltre  prevedere  la  durata
          del rapporto convenzionale, il  contenuto  e  le  modalita'
          dell'intervento  volontario,  il   numero   e   l'eventuale
          qualifica  professionale  delle  persone  impegnate   nelle
          attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento  dei
          volontari e dei lavoratori con gli  operatori  dei  servizi
          pubblici, le coperture assicurative di cui all'art.  18,  i
          rapporti finanziari riguardanti le  spese  da  ammettere  a
          rimborso fra le quali devono figurare  necessariamente  gli
          oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
          risoluzione  del  rapporto,   forme   di   verifica   delle
          prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
          dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di  rimborso
          delle spese, nel rispetto del  principio  dell'effettivita'
          delle stesse, con esclusione di  qualsiasi  attribuzione  a
          titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
          e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti  alla
          quota parte imputabile direttamente  all'attivita'  oggetto
          della convenzione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  «Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
                «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale).  -  1.
          L'inserimento  e  l'integrazione  sociale   della   persona
          handicappata si realizzano mediante: 
                  a) interventi di  carattere  socio-psicopedagogico,
          di assistenza sociale e sanitaria  a  domicilio,  di  aiuto
          domestico e di tipo  economico  ai  sensi  della  normativa
          vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo
          familiare in cui e' inserita; 
                  b)  servizi  di  aiuto   personale   alla   persona
          handicappata in temporanea o permanente  grave  limitazione
          dell'autonomia personale; 
                  c) interventi diretti ad assicurare l'accesso  agli
          edifici pubblici e privati e ad  eliminare  o  superare  le
          barriere  fisiche  ed  architettoniche  che  ostacolano   i
          movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
                  d) provvedimenti che rendano effettivi  il  diritto
          all'informazione e il diritto  allo  studio  della  persona
          handicappata, con particolare  riferimento  alle  dotazioni
          didattiche  e   tecniche,   ai   programmi,   a   linguaggi
          specializzati,   alle   prove   di   valutazione   e   alla
          disponibilita'  di  personale  appositamente   qualificato,
          docente e non docente; 
                  e) adeguamento delle attrezzature e  del  personale
          dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; 
                  f) misure atte a favorire la piena integrazione nel
          mondo del lavoro, in forma individuale o  associata,  e  la
          tutela del  posto  di  lavoro  anche  attraverso  incentivi
          diversificati; 
                  g) provvedimenti che assicurino la fruibilita'  dei
          mezzi di trasporto pubblico e privato e  la  organizzazione
          di trasporti specifici; 
                  h) affidamenti  ed  inserimenti  presso  persone  e
          nuclei familiari; 
                  i) organizzazione e sostegno di  comunità-alloggio,
          case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti  nei
          centri abitati per favorire  la  deistituzionalizzazione  e
          per  assicurare  alla  persona  handicappata,  priva  anche
          temporaneamente  di  una  idonea  sistemazione   familiare,
          naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; 
                  l)   istituzione   o    adattamento    di    centri
          socio-riabilitativi  ed   educativi   diurni,   a   valenza
          educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
          vita   di   relazione   a   persone    temporaneamente    o
          permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
          scolastico, e le cui verificate potenzialita'  residue  non
          consentano idonee forme  di  integrazione  lavorativa.  Gli
          standard dei centri socio-riabilitativi sono  definiti  dal
          Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli
          affari sociali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano di  cui  all'art.  12  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                  m) organizzazione di attivita' extrascolastiche per
          integrare ed estendere l'attivita' educativa in continuita'
          ed in coerenza con l'azione della scuola.». 
              - La legge 22 giugno  2016,  n.  112  «Disposizioni  in
          materia  di  assistenza  in  favore   delle   persone   con
          disabilita'  grave  prive  del  sostegno   familiare»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146. 
              - La legge 9  gennaio  2004,  n.  4  «Disposizioni  per
          favorire  e  semplificare  l'accesso  degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici», e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13. 
              - Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9  giugno  2021,  n.  136,  e'  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 del decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
                «Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
          si articolano in: 
                  a)  obiettivi  generali,   che   identificano,   in
          coerenza  con  le  priorita'  delle   politiche   pubbliche
          nazionali nel quadro del programma di  Governo  e  con  gli
          eventuali indirizzi adottati dal Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n.  286,  le  priorita'  strategiche  delle
          pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e  ai
          servizi  erogati,  anche  tenendo  conto  del  comparto  di
          contrattazione di appartenenza  e  in  relazione  anche  al
          livello  e  alla  qualita'  dei  servizi  da  garantire  ai
          cittadini; 
                  b)   obiettivi   specifici   di    ogni    pubblica
          amministrazione, individuati, in coerenza con la  direttiva
          annuale  adottata  ai  sensi  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  nel  Piano  della
          performance di cui all'art. 10. 
                1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
          determinati con  apposite  linee  guida  adottate  su  base
          triennale con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di  cui  al
          primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
          2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),
          sono programmati, in coerenza con gli  obiettivi  generali,
          su  base  triennale  e  definiti,  prima  dell'inizio   del
          rispettivo   esercizio,   dagli   organi    di    indirizzo
          politico-amministrativo,      sentiti       i       vertici
          dell'amministrazione  che  a  loro   volta   consultano   i
          dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative.  Gli
          obiettivi sono definiti in coerenza con  gli  obiettivi  di
          bilancio indicati nei documenti programmatici di  cui  alla
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  di  cui  alla  normativa
          economica e finanziaria applicabile  alle  regioni  e  agli
          enti locali e il loro conseguimento costituisce  condizione
          per   l'erogazione   degli   incentivi    previsti    dalla
          contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione  delle
          linee guida di  determinazione  degli  obiettivi  generali,
          ogni  pubblica  amministrazione  programma  e  definisce  i
          propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per  l'adozione
          del   Piano   di   cui   all'art.   10,   salvo   procedere
          successivamente al loro aggiornamento. (9) 
                1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni  da
          parte  degli  enti  locali,  su  base   volontaria   ovvero
          obbligatoria ai sensi dell'art.  14  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  gli  obiettivi  specifici
          relativi all'espletamento di tali  funzioni  sono  definiti
          unitariamente. 
                1-ter.  Nel  caso  di  differimento  del  termine  di
          adozione   del   bilancio   di   previsione   degli    enti
          territoriali, devono  essere  comunque  definiti  obiettivi
          specifici  per  consentire   la   continuita'   dell'azione
          amministrativa. 
                2. Gli obiettivi sono: 
                  a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
          collettivita', alla missione istituzionale, alle  priorita'
          politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
                  b) specifici e misurabili  in  termini  concreti  e
          chiari; 
                  c)   tali   da   determinare    un    significativo
          miglioramento della qualita' dei servizi  erogati  e  degli
          interventi; 
                  d) riferibili ad un arco temporale determinato,  di
          norma corrispondente ad un anno; 
                  e) commisurati ai valori di  riferimento  derivanti
          da standard definiti a livello nazionale e  internazionale,
          nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
                  f)   confrontabili   con    le    tendenze    della
          produttivita'  dell'amministrazione  con  riferimento,  ove
          possibile, almeno al triennio precedente; 
                  g) correlati alla quantita' e alla  qualita'  delle
          risorse disponibili.» 
                «Art. 10 (Piano della performance e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai  sensi  dell'art.  14  e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                Omissis.». 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per  il  diritto
          al lavoro  dei  disabili»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  9  luglio  2003,  n.  216  «Attuazione   della
          direttiva 2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
          materia  di  occupazione  e  di  condizioni   di   lavoro»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187: 
                «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1.  Il  principio
          di parita' di trattamento senza distinzione  di  religione,
          di  convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
          orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
          settore pubblico che privato ed e' suscettibile  di  tutela
          giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4,  con
          specifico riferimento alle seguenti aree: 
                  a)  accesso  all'occupazione  e  al   lavoro,   sia
          autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione  e
          le condizioni di assunzione; 
                  b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
          avanzamenti di carriera, la retribuzione  e  le  condizioni
          del licenziamento; 
                  c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
          e    formazione    professionale,     perfezionamento     e
          riqualificazione   professionale,   inclusi   i    tirocini
          professionali; 
                  d)  affiliazione   e   attivita'   nell'ambito   di
          organizzazioni di lavoratori, di  datori  di  lavoro  o  di
          altre organizzazioni professionali  e  prestazioni  erogate
          dalle medesime organizzazioni. 
                2. La disciplina di cui al presente decreto fa  salve
          tutte le disposizioni vigenti in materia di: 
                  a) condizioni di  ingresso,  soggiorno  ed  accesso
          all'occupazione,  all'assistenza  e  alla  previdenza   dei
          cittadini dei Paesi terzi e degli  apolidi  nel  territorio
          dello Stato; 
                  b) sicurezza e protezione sociale; 
                  c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
          prevenzione dei reati e tutela della salute; 
                  d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 
                  e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e
          di handicap. 
                3. Nel rispetto dei principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza  e  purche'  la  finalita'  sia   legittima,
          nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro   o   dell'esercizio
          dell'attivita'  di  impresa,  non  costituiscono  atti   di
          discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle  differenze  di
          trattamento  dovute   a   caratteristiche   connesse   alla
          religione,  alle   convinzioni   personali,   all'handicap,
          all'eta'  o  all'orientamento  sessuale  di  una   persona,
          qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o  per  il
          contesto  in  cui  essa  viene  espletata,  si  tratti   di
          caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
          determinante  ai  fini  dello  svolgimento   dell'attivita'
          medesima 
                3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
          della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
          i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  sono  tenuti  ad
          adottare accomodamenti  ragionevoli,  come  definiti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', ratificata ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, nei  luoghi  di  lavoro,  per  garantire  alle
          persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri
          lavoratori. I datori di lavoro pubblici  devono  provvedere
          all'attuazione del presente comma senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                Omissis.». 
              - Il decreto  legislativo  20  dicembre  2009,  n.  198
          «Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
          materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e
          dei concessionari di servizi pubblici», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  «Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero
          della sanita' «Approvazione della nuova tabella  indicativa
          delle  percentuali  d'invalidita'  per  le  minorazioni   e
          malattie  invalidanti»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  29,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2016)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
                «Art. 1 
                Omissis. 
                29. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
          Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  novembre   2010,   n.   216.   la
          Commissione e' formata da dodici componenti,  di  cui  uno,
          con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  tre   designati   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno designato  dal  Ministro
          dell'interno, uno designato dal Ministro delegato  per  gli
          affari   regionali   e   le   autonomie,   uno    designato
          dall'Autorita' politica delegata  in  materia  di  coesione
          territoriale,  uno  designato  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica, tre designati dall'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani, di cui uno in  rappresentanza  delle  aree
          vaste, e uno designato dalle regioni. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                Omissis.».