Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai  nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2  e  3,  si
provvede: 
    a) con  le  risorse  del  Fondo  per  la  disabilita'  e  la  non
autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma  330,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
    b) con le risorse disponibili nel  PNRR  per  l'attuazione  degli
interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento; 
    c)  mediante   la   razionalizzazione   e   la   riprogrammazione
dell'impiego delle risorse previste a  legislazione  vigente  per  il
settore della disabilita'. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  2,
lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
  3.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli   adempimenti
previsti dai decreti legislativi attuativi della presente  legge  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  delle
deleghe  conferite  dalla  presente  legge  sono  corredati  di   una
relazione tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi  derivanti  e  dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  qualora  uno  o  piu'
decreti legislativi  determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  330,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
                «Art. 1. Omissis. - 330. Al fine di dare attuazione a
          interventi  in  materia  di  disabilita'   finalizzati   al
          riordino  e  alla  sistematizzazione  delle  politiche   di
          sostegno alla disabilita', nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un fondo denominato «Fondo per  la  disabilita'  e  la  non
          autosufficienza», con una dotazione pari a  29  milioni  di
          euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021
          e a 300 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022.
          Con appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti  delle
          risorse di cui  al  primo  periodo,  che  costituiscono  il
          relativo limite di spesa, si  provvede  a  dare  attuazione
          agli interventi ivi previsti. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  200,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
                «Art. 1. Omissis. - 200. Nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          Fondo per far  fronte  ad  esigenze  indifferibili  che  si
          manifestano nel corso della gestione, con la  dotazione  di
          27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016.  Il  Fondo  e'  ripartito
          annualmente con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  «Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
          attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 6 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge
          che comporti nuovi o maggiori oneri  indica  espressamente,
          per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
          spesa autorizzata, che si intende come  limite  massimo  di
          spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,  provvedendo
          alla contestuale copertura finanziaria dei  medesimi  oneri
          ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino  nuove
          o   maggiori   spese   rispetto   alle   previsioni,   alla
          compensazione dei relativi effetti finanziari  si  provvede
          ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura
          finanziaria delle leggi che  comportino  nuovi  o  maggiori
          oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente
          attraverso le seguenti modalita': 
                  a) mediante utilizzo degli accantonamenti  iscritti
          nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
          sia l'utilizzo di accantonamenti  del  conto  capitale  per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
                  a-bis)  mediante  modifica   o   soppressione   dei
          parametri che regolano l'evoluzione  della  spesa  previsti
          dalla normativa vigente, dalle quali derivino  risparmi  di
          spesa; 
                  b) mediante riduzione di precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                  c)   mediante   modificazioni    legislative    che
          comportino nuove o maggiori entrate;  resta  in  ogni  caso
          esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte
          corrente attraverso l'utilizzo dei  proventi  derivanti  da
          entrate in conto capitale. 
                1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai  sensi  dell'art.  47,  secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della  legge
          23 dicembre 2014,  n.  190,  che  risultino  effettivamente
          utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 
                1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                Omissis.».