Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si
provvede:
a) con le risorse del Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli
interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione
dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il
settore della disabilita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2,
lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Art. 1. Omissis. - 330. Al fine di dare attuazione a
interventi in materia di disabilita' finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alla disabilita', nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un fondo denominato «Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di
euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021
e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione
agli interventi ivi previsti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«Art. 1. Omissis. - 200. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge
che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente,
per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo
alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri
ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove
o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla
compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede
ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura
finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente
attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'art. 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente
utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.».